LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 contribuente avverso decisione della commissione tributaria di  primo
 grado de L'Aquila;
    Letti gli atti;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio signora Anna Maria Bonifaci
 e le parti presenti;
    Udito il relatore geom. Panfilo Ricotta;
                           RITENUTO IN FATTO
    La   commissione  premesso  che  Carducci  Elisa,  Carducci  Iole,
 Carducci Maria Laura, Gianfelice Maria Carla e Gianfelice Carlo hanno
 sollevato  eccezione  di incostituzionalita' dell'art. 11 della legge
 17 dicembre 1986, n. 880, nelle parti in cui esso non prevede che  le
 disposizioni contenute nella stessa normativa siano applicabili anche
 alle  successioni  aperte   anteriormente   al   1›   gennaio   1986,
 relativamente  alle  quali,  alla data del 23 dicembre 1986 giorno di
 entrata in vigore  della  predetta  legge  le  relative  controversie
 fossero ancora pendenti;
    Ritenuto  che  la  sollevata  eccezione  non  puo' essere ritenuta
 manifestamente  infondata  giacche'  l'art.  11  della  normativa  in
 discussione  prevede  che  le disposizioni di revisione dell'aliquota
 dell'imposta di successione si applicano  soltanto  alle  successioni
 aperte ed alle donazioni poste in essere a partire dal 1› luglio 1986
 mentre  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  131/1986
 innovativo  in materia di imposta di registro prevede all'art. 79 che
 le  disposizioni  piu'  favorevoli  al  contribuente,   compresa   la
 disciplina  di  cui  all'art.  52  del nuovo testo unico si applicano
 anche a quegli atti, scritture e  denuncie  anteriori,  relativamente
 alle quali alla data di entrata in vigore del testo unico del decreto
 del Presidente della Repubblica di anzi accennato  (1›  luglio  1986)
 sia  pendente  controversia  o  non  sia ancora decorso il termine di
 decadenza per l'azione della Finanza;  che  da  tale  difformita'  di
 disciplina trova motivo di essere il dubbio di costituzionalita' gia'
 precisato in relazione agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione;
      che  il  contrasto  con le prime due norme costituzionali sembra
 evidente in quanto l'ammontare dell'imposta  non  e'  determinato  in
 rapporto  alla  capacita' contributiva del cittadino ma e' dipendente
 da un elemento estraneo  ad  esso:  cioe'  dell'evento  morte  e  dal
 momento  di  questa,  restando  favorito il figlio di chi e' deceduto
 dopo l'entrata in vigore della nuova legge di revisione;
     che  il  contrasto  con  l'ultima  norma  costituzionale art. 97,
 sembra ancor piu' evidente in quanto con la nuova  normativa  vengono
 ingiustificatamente  sconvolti  i  principi  stessi  posti  alla base
 dell'imparzialita' della p.a. nonche' la  certezza  del  diritto;  in
 forza    di    tale    disciplina    il   contribuente   viene   poto
 dall'amministrazione finanziaria di fronte ad una duplice valutazione
 rispetto allo stesso bene e con riferimento alla stessa data giacche'
 la legge  n.  880/1986,  non  contenendo  una  normativa  transitoria
 identica   a  quella  contenuta  nel  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 131/1986 puo'  dar  luogo  a  situazioni  incongrue  ed
 abnormi.  Puo' per esempio porsi il caso che i beni di cui ha ricorso
 de quo, dichiarati  di  valore  di  L.  116.380.000  e  valutati  con
 l'accertamento  dell'ufficio  in  L.  309.910.000,  ove fossero stati
 oggetto dopo  alcuni  giorni  dalla  apertura  della  successione  di
 alienazione  con  analogo  comportamento  degli  eredi contribuenti e
 dell'ufficio in relazione al valore, in occasione di pendenza di pari
 ricorso   in   entrambe  le  ipotesi,  in  applicazione  del  calcolo
 automatico  previsto  dalla  legge  n.  131/1986  per   mancanza   di
 definitivita'  dell'accertamento  di  maggior  valore ai beni oggetto
 dell'alienazione,  ai  fini  della  imposta  di  registro,   verrebbe
 attribuito  definitivamente il valore dichiarato di L. 116.380.000 in
 quantio non inferiore a 60 ed 80 volte il r.d. e r.c.  risultante  in
 catasto,  per  terreni  e  fabbricati, mentre ai fini dell'imposta di
 successione potrebbe venire determinato,  "per  adesione"  un  valore
 nella misura di L. 216.937.000 pari al 70% del valore accertato;
      che  in tal modo lo stesso bene, alla stessa data, nei confronti
 dello stesso soggetto e da parte dello stesso  ufficio  del  registro
 verrebbe  a  ricevere due valutazioni assolutamente diverse di cui la
 seconda circa due volte la prima;
    Considerata  la rilevanza della eccezione sollevata giacche' nella
 specie si fa questione di applicabilita' dell'art. 11 della legge  n.
 880/1986  che  ha pertanto da investirsi della sollevata questione la
 Corte costituzionale;