ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia
 e   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   notificati
 rispettivamente  il  23  marzo  e  il  19  agosto 1988, depositati in
 cancelleria l'1 aprile e il 25 agosto 1988 ed iscritti ai nn. 7 e  17
 del  registro  ricorsi  1988,  per  conflitti di attribuzione sorti a
 seguito della lettera n. 429269/40 del 29 gennaio 1988  del  Ministro
 del  Tesoro,  concernente nomina dei vertici della Cassa di Risparmio
 di Udine e Pordenone, e del decreto in data 17 giugno  1988,  con  il
 quale  il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina
 del Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  ottobre  1988  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi  gli  avv.  Gaspare  Pacia  e  Valerio  Onida per la Regione
 Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Con  ricorso  notificato  il  23  marzo  1988  la  Regione
 Friuli-Venezia Giulia  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  in
 ordine  alla  nota n. 429269/40, del 29 gennaio 1988, con la quale il
 Ministro del Tesoro,  in  occasione  del  rinnovo  delle  cariche  di
 Vice-Presidente  della  Cassa  di  Risparmio di Udine e Pordenone, ha
 affermato il principio secondo il quale,  avendo  detto  Istituto  di
 credito  aperto  una  dipendenza  fuori  del territorio regionale (in
 comune di  Portogruaro),  i  poteri  deliberativi  su  di  esso,  ivi
 compreso  quello  di  nomina  dei  vertici,  competono  all'Autorita'
 statale.
    1.1.  -  Sostiene  la Regione ricorrente che la propria competenza
 alla nomina  degli  amministratori  dei  detti  istituti  di  credito
 regionali  e' fondata sugli artt. 5, n. 8, e 8 dello Statuto speciale
 di autonomia (L.C. 31 gennaio 1963 n. 1),  nonche'  sulle  norme  del
 D.P.R.  30 ottobre 1969 n. 871 (integrato dagli artt. 14, 15 e 16 del
 D.P.R.   15   gennaio   1987   n.   469),   che   le   attribuiscono,
 rispettivamente, potesta' legislativa concorrente e relative funzioni
 amministrative in materia di ordinamento delle  Casse  di  risparmio,
 delle  Casse  rurali e degli Enti aventi carattere locale o regionale
 per i finanziamenti delle attivita' economiche della regione. Poiche'
 quindi  le  Casse  di risparmio contemplate nelle norme in esame sono
 ovviamente quelle  del  Friuli-Venezia  Giulia  a  nulla  rileverebbe
 l'apertura  di  uno  sportello  di  detti  istituti  al  di fuori del
 territorio regionale.
    La   identificazione  del  carattere  regionale  dell'istituto  di
 credito  andrebbe  effettuata,  prosegue  la   ricorrente,   mediante
 applicazione  delle  norme ordinarie che definiscono il domicilio dei
 soggetti giuridici.
    Una  Cassa  di risparmio sarebbe, dunque, qualificabile come Cassa
 di risparmio del Friuli-Venezia Giulia se in questo territorio ha  la
 sua  sede  (art.  46  cod. civ.), cui corrisponde, per presunzione di
 legge, "la sede principale dei suoi affari  ed  interessi"  (art.  43
 cod. civ.).
    Nel  caso  specifico,  l'apertura di uno sportello al di fuori del
 territorio regionale non poteva  determinare  alcuno  spostamento  di
 domicilio  della  Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, essendo la
 sede  principale  dei  suoi   affari   ed   interessi   rimasta   nel
 Friuli-Venezia Giulia.
    1.2.   -   Prima  ancora  di  proporre  il  ricorso,  la  Regione,
 disattendendo il parere del Ministro del  Tesoro,  aveva  provveduto,
 con  decreto  del 4 marzo 1988 del Presidente della Giunta regionale,
 alla nomina dei due Vice  Presidenti  dell'Istituto,  confermando  in
 tale carica gli amministratori uscenti.
    1.3.  -  Si  e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  il  quale,  premesso   che   esiste   differenza   tra
 "ordinamento",  considerato  nello  Statuto  regionale,  e  "nomine",
 considerate invece solo a livello di normativa di attuazione, osserva
 che  la  "zona  d'azione"  di  ciascuna  cassa di risparmio deriva da
 circostanze storiche e da motivazioni economiche che  prescindono  in
 larga misura dai dati territoriali. Anche a livello di "associati", i
 corpi morali aventi ingerenza nella nomina degli  amministratori  non
 sono individuati secondo una ratio necessariamente territoriale.
    Dal  che  conseguirebbe  che  una "cassa di risparmio" non e', per
 definizione, un ente avente carattere locale  o  regionale,  ma  tale
 carattere puo' derivarle solo dalla concreta situazione di fatto.
    2.  -  Con  ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, premesso che, in pendenza della decisione del
 conflitto  sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la medesima
 aveva manifestato l'intendimento di procedere anche alla  nomina  del
 Presidente   della   Cassa   di   risparmio  di  Udine  e  Pordenone,
 effettuandola poi concretamente nonostante il Ministero  del  Tesoro,
 richiesto  del  parere,  avesse  espresso  l'avviso  di  attendere la
 decisione di questa Corte nel giudizio in corso, ha sollevato  a  sua
 volta  conflitto  di  attribuzione  in  ordine a detto atto di nomina
 contenuto nel decreto 17 giugno  1988  del  Presidente  della  Giunta
 regionale.
    Il Governo lamenta che tale atto lede la sfera di competenza dello
 Stato sotto un duplice profilo:
      1)  perche'  le norme statutarie, che attribuiscono alla Regione
 Friuli-Venezia  Giulia  potesta'  legislativa  ed  amministrativa  in
 materia  di  ordinamento  delle  Casse  di Risparmio, non possono che
 riferirsi alle sole aziende insediate esclusivamente  nel  territorio
 regionale;
      2)  perche' e' mancato, comunque, il parere prescritto dall'art.
 4 del d.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871, in quanto la  nota  di  risposta
 del Ministero del Tesoro non conterrebbe alcun "parere".
    2.1.   -  Si  e'  costituita  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
 ribadendo integralmente le argomentazioni formulate  nel  ricorso  da
 essa  proposto  ed  aggiungendo,  sulla  seconda  censura dedotta dal
 Governo, che ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 871 del 1969  non  si
 richiede  che  il Ministero del Tesoro dia il suo "assenso" e neppure
 che renda un "parere"; si richiede  soltanto  che  il  Ministero  del
 Tesoro sia "sentito".
    Nel  caso  concreto,  pertanto,  non  vi  sarebbe  dubbio  che  il
 Ministero del Tesoro sia stato "sentito" e che abbia, anzi,  espresso
 un  vero e proprio "parere" su di un aspetto attinente alla posizione
 soggettiva  del  prescelto  (d'incompatibilita',  in  quanto   allora
 consigliere  regionale):  parere  che,  tenuto  nel  dovuto conto, ha
 comportato  la  decorrenza  della  nomina  da  data  posteriore  alla
 cessazione di tale posizione ostativa.
    La  Regione  ha  quindi  concluso  per  l'infondatezza del ricorso
 governativo.
    2.2.  -  In  prossimita'  dell'udienza  la difesa della Regione ha
 depositato una memoria con la quale ha  illustrato  ulteriormente  le
 tesi gia' svolte, insistendo per il loro accoglimento.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due  conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  sebbene  proposti  nei  confronti  di   atti
 differenti  in  due  distinti  e  separati procedimenti, sollevano la
 medesima questione; i giudizi possono percio' essere riuniti e decisi
 con unica sentenza.
    2.  -  Questa  Corte e' chiamata a decidere se il potere di nomina
 dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, attribuito
 alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  dallo Statuto speciale e dalle
 norme di attuazione, spetti  tuttora  ad  essa  Regione  ovvero  allo
 Stato,  dopo  che  la  Cassa  di  Risparmio  suddetta  ha  aperto una
 dipendenza fuori del territorio regionale.
    3.  -  In  primo  luogo,  sul  conflitto  proposto  dalla  Regione
 Friuli-Venezia Giulia con il ricorso notificato il 23 marzo 1988,  la
 Corte  rileva  che  esso  e'  stato  proposto  contro  la lettera del
 Ministro del Tesoro del 29 gennaio  1988,  con  la  quale  si  faceva
 presente che a seguito dell'apertura di una dipendenza della Cassa di
 Risparmio di Udine e Pordenone  al  di  fuori  del  territorio  della
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia  (Comune  di  Portogruaro), "i poteri
 deliberativi in ordine all'azienda medesima, ivi compreso  quello  di
 nomina dei vertici, competono all'Autorita' centrale".
    Ora, tale atto intermedio del procedimento, in quanto contiene una
 specifica vindicatio potestatis da parte dello Stato, sarebbe di  per
 se'  idoneo  a  rendere ammissibile il conflitto di attribuzione; nel
 caso in esame, tuttavia, la Regione  ha  esercitato  in  concreto  le
 attribuzioni  contestate,  concludendo il procedimento con il decreto
 del Presidente della Giunta, in data 4  marzo  1988  (pubblicato  nel
 bollettino  ufficiale regionale del 22 marzo 1988), di nomina dei due
 vice presidenti dell'Istituto di credito.
    Dall'emanazione  dell'atto  finale, gia' avvenuta al momento della
 proposizione del ricorso, consegue il  venir  meno  dell'interesse  a
 ricorrere  della  Regione, sia sotto il profilo della concretezza che
 sotto quello dell'attualita', poiche' il giudizio di questa Corte, ed
 il  relativo  regolamento  di  competenza,  rimangono necessariamente
 circoscritti, nei limiti imposti dall'oggetto della  domanda,  ad  un
 atto  preparatorio la cui sorte non puo' piu' esplicare alcun effetto
 nel caso  concreto.  Il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla
 Regione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
    4.  -  Nel merito la questione va esaminata per quanto concerne il
 conflitto di attribuzione proposto  dallo  Stato  contro  la  Regione
 Friuli-Venezia  Giulia  in  ordine  al  decreto  17  giugno 1988, del
 Presidente della Giunta, con il quale e' stato nominato il Presidente
 della  Cassa  di  Risparmio  di  Udine  e  Pordenone. Il conflitto va
 risolto in senso favorevole allo Stato.
    La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha esercitato le attribuzioni
 degli organi dello Stato e della Banca d'Italia concernenti la nomina
 degli amministratori della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in
 forza delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute  nel
 d.P.R.  30  ottobre  1969,  n.  871,  agli artt. 1 e 4, i quali fanno
 riferimento all'art.  5  n.  8  dello  Statuto  speciale  che  recita
 testualmente  "ordinamento  delle  Casse  di  Risparmio,  delle Casse
 rurali;  degli  Enti  aventi  carattere  locale  o  regionale  per  i
 finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione".
    Una volta che la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha aperto
 una dipendenza fuori del territorio regionale - sostiene l'Avvocatura
 dello Stato - essa non risponde piu' a tutti i requisiti indicati nel
 citato art. 5 n. 8 dello Statuto speciale, di guisa  che  la  Regione
 non  puo'  piu'  esercitare  le  attribuzioni previste dalle norme di
 attuazione sopra ricordate. Tale assunto deve  essere  condiviso.  In
 mancanza  di  precisazioni  o  specificazioni - di cui non e' traccia
 nelle norme di attuazione - questa Corte ritiene che non ci si  possa
 sottrarre  ad  una  lettura  rigorosa  della  norma  statutaria: cio'
 comporta che l'estensione della presenza e dell'attivita'  fuori  del
 territorio  regionale provoca per le Casse di Risparmio, come per gli
 altri enti indicati, il venir meno di una condizione  essenziale  per
 l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione.