ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente il 23 marzo e il 19 agosto 1988, depositati in cancelleria l'1 aprile e il 25 agosto 1988 ed iscritti ai nn. 7 e 17 del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione sorti a seguito della lettera n. 429269/40 del 29 gennaio 1988 del Ministro del Tesoro, concernente nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, e del decreto in data 17 giugno 1988, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi gli avv. Gaspare Pacia e Valerio Onida per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 23 marzo 1988 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine alla nota n. 429269/40, del 29 gennaio 1988, con la quale il Ministro del Tesoro, in occasione del rinnovo delle cariche di Vice-Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, ha affermato il principio secondo il quale, avendo detto Istituto di credito aperto una dipendenza fuori del territorio regionale (in comune di Portogruaro), i poteri deliberativi su di esso, ivi compreso quello di nomina dei vertici, competono all'Autorita' statale. 1.1. - Sostiene la Regione ricorrente che la propria competenza alla nomina degli amministratori dei detti istituti di credito regionali e' fondata sugli artt. 5, n. 8, e 8 dello Statuto speciale di autonomia (L.C. 31 gennaio 1963 n. 1), nonche' sulle norme del D.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871 (integrato dagli artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), che le attribuiscono, rispettivamente, potesta' legislativa concorrente e relative funzioni amministrative in materia di ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali e degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche della regione. Poiche' quindi le Casse di risparmio contemplate nelle norme in esame sono ovviamente quelle del Friuli-Venezia Giulia a nulla rileverebbe l'apertura di uno sportello di detti istituti al di fuori del territorio regionale. La identificazione del carattere regionale dell'istituto di credito andrebbe effettuata, prosegue la ricorrente, mediante applicazione delle norme ordinarie che definiscono il domicilio dei soggetti giuridici. Una Cassa di risparmio sarebbe, dunque, qualificabile come Cassa di risparmio del Friuli-Venezia Giulia se in questo territorio ha la sua sede (art. 46 cod. civ.), cui corrisponde, per presunzione di legge, "la sede principale dei suoi affari ed interessi" (art. 43 cod. civ.). Nel caso specifico, l'apertura di uno sportello al di fuori del territorio regionale non poteva determinare alcuno spostamento di domicilio della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, essendo la sede principale dei suoi affari ed interessi rimasta nel Friuli-Venezia Giulia. 1.2. - Prima ancora di proporre il ricorso, la Regione, disattendendo il parere del Ministro del Tesoro, aveva provveduto, con decreto del 4 marzo 1988 del Presidente della Giunta regionale, alla nomina dei due Vice Presidenti dell'Istituto, confermando in tale carica gli amministratori uscenti. 1.3. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, premesso che esiste differenza tra "ordinamento", considerato nello Statuto regionale, e "nomine", considerate invece solo a livello di normativa di attuazione, osserva che la "zona d'azione" di ciascuna cassa di risparmio deriva da circostanze storiche e da motivazioni economiche che prescindono in larga misura dai dati territoriali. Anche a livello di "associati", i corpi morali aventi ingerenza nella nomina degli amministratori non sono individuati secondo una ratio necessariamente territoriale. Dal che conseguirebbe che una "cassa di risparmio" non e', per definizione, un ente avente carattere locale o regionale, ma tale carattere puo' derivarle solo dalla concreta situazione di fatto. 2. - Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri, premesso che, in pendenza della decisione del conflitto sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la medesima aveva manifestato l'intendimento di procedere anche alla nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, effettuandola poi concretamente nonostante il Ministero del Tesoro, richiesto del parere, avesse espresso l'avviso di attendere la decisione di questa Corte nel giudizio in corso, ha sollevato a sua volta conflitto di attribuzione in ordine a detto atto di nomina contenuto nel decreto 17 giugno 1988 del Presidente della Giunta regionale. Il Governo lamenta che tale atto lede la sfera di competenza dello Stato sotto un duplice profilo: 1) perche' le norme statutarie, che attribuiscono alla Regione Friuli-Venezia Giulia potesta' legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento delle Casse di Risparmio, non possono che riferirsi alle sole aziende insediate esclusivamente nel territorio regionale; 2) perche' e' mancato, comunque, il parere prescritto dall'art. 4 del d.P.R. 30 ottobre 1969 n. 871, in quanto la nota di risposta del Ministero del Tesoro non conterrebbe alcun "parere". 2.1. - Si e' costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, ribadendo integralmente le argomentazioni formulate nel ricorso da essa proposto ed aggiungendo, sulla seconda censura dedotta dal Governo, che ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 871 del 1969 non si richiede che il Ministero del Tesoro dia il suo "assenso" e neppure che renda un "parere"; si richiede soltanto che il Ministero del Tesoro sia "sentito". Nel caso concreto, pertanto, non vi sarebbe dubbio che il Ministero del Tesoro sia stato "sentito" e che abbia, anzi, espresso un vero e proprio "parere" su di un aspetto attinente alla posizione soggettiva del prescelto (d'incompatibilita', in quanto allora consigliere regionale): parere che, tenuto nel dovuto conto, ha comportato la decorrenza della nomina da data posteriore alla cessazione di tale posizione ostativa. La Regione ha quindi concluso per l'infondatezza del ricorso governativo. 2.2. - In prossimita' dell'udienza la difesa della Regione ha depositato una memoria con la quale ha illustrato ulteriormente le tesi gia' svolte, insistendo per il loro accoglimento. Considerato in diritto 1. - I due conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sebbene proposti nei confronti di atti differenti in due distinti e separati procedimenti, sollevano la medesima questione; i giudizi possono percio' essere riuniti e decisi con unica sentenza. 2. - Questa Corte e' chiamata a decidere se il potere di nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, spetti tuttora ad essa Regione ovvero allo Stato, dopo che la Cassa di Risparmio suddetta ha aperto una dipendenza fuori del territorio regionale. 3. - In primo luogo, sul conflitto proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso notificato il 23 marzo 1988, la Corte rileva che esso e' stato proposto contro la lettera del Ministro del Tesoro del 29 gennaio 1988, con la quale si faceva presente che a seguito dell'apertura di una dipendenza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone al di fuori del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia (Comune di Portogruaro), "i poteri deliberativi in ordine all'azienda medesima, ivi compreso quello di nomina dei vertici, competono all'Autorita' centrale". Ora, tale atto intermedio del procedimento, in quanto contiene una specifica vindicatio potestatis da parte dello Stato, sarebbe di per se' idoneo a rendere ammissibile il conflitto di attribuzione; nel caso in esame, tuttavia, la Regione ha esercitato in concreto le attribuzioni contestate, concludendo il procedimento con il decreto del Presidente della Giunta, in data 4 marzo 1988 (pubblicato nel bollettino ufficiale regionale del 22 marzo 1988), di nomina dei due vice presidenti dell'Istituto di credito. Dall'emanazione dell'atto finale, gia' avvenuta al momento della proposizione del ricorso, consegue il venir meno dell'interesse a ricorrere della Regione, sia sotto il profilo della concretezza che sotto quello dell'attualita', poiche' il giudizio di questa Corte, ed il relativo regolamento di competenza, rimangono necessariamente circoscritti, nei limiti imposti dall'oggetto della domanda, ad un atto preparatorio la cui sorte non puo' piu' esplicare alcun effetto nel caso concreto. Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. - Nel merito la questione va esaminata per quanto concerne il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine al decreto 17 giugno 1988, del Presidente della Giunta, con il quale e' stato nominato il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Il conflitto va risolto in senso favorevole allo Stato. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia concernenti la nomina degli amministratori della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in forza delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, agli artt. 1 e 4, i quali fanno riferimento all'art. 5 n. 8 dello Statuto speciale che recita testualmente "ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione". Una volta che la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha aperto una dipendenza fuori del territorio regionale - sostiene l'Avvocatura dello Stato - essa non risponde piu' a tutti i requisiti indicati nel citato art. 5 n. 8 dello Statuto speciale, di guisa che la Regione non puo' piu' esercitare le attribuzioni previste dalle norme di attuazione sopra ricordate. Tale assunto deve essere condiviso. In mancanza di precisazioni o specificazioni - di cui non e' traccia nelle norme di attuazione - questa Corte ritiene che non ci si possa sottrarre ad una lettura rigorosa della norma statutaria: cio' comporta che l'estensione della presenza e dell'attivita' fuori del territorio regionale provoca per le Casse di Risparmio, come per gli altri enti indicati, il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione.