ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennita' per la perdita di avviamento in favore del conduttore dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che e' dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l'indennita' per avviamento professionale nella misura di dodici mensilita' del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato; che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparita' di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilita' o per l'infondatezza della questione; Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione scaduta nel marzo 1986, sicche' la questione non e' rilevante in quanto la norma denunciata non e' applicabile alla fattispecie de qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilita' ai giudizi in corso per rapporti gia' cessati de iure (ord. n. 937/1988); che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;