ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti  in  materia  di  contratti  di
 locazione   di   immobili   adibiti  ad  uso  diverso  da  quello  di
 abitazione), convertito, con modificazioni, nella  legge  6  febbraio
 1987,  n.  15,  promosso  con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal
 Pretore di Rimini nel  procedimento  civile  vertente  tra  Lo  Conte
 Massimino  e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Rimini, con ordinanza emessa il 28
 ottobre  1987  (R.O.  n.  43/1988)  nel  procedimento  tra  Lo  Conte
 Massimino  e  Poncini  Regina,  avente  ad  oggetto  la  liquidazione
 dell'indennita' per la perdita di avviamento in favore del conduttore
 dell'immobile   adibito   ad   uso  professionale,  a  seguito  della
 cessazione della locazione, ha sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  del  d.l.  9  dicembre  1986,  n.  832,
 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio  1987,  n.  15,
 nella  parte  in  cui stabilisce che e' dovuta al conduttore, dopo la
 cessazione dei contratti di locazione  di  immobili  adibiti  ad  uso
 diverso  da  abitazione  di  cui  agli  artt.  67 e 71 della legge n.
 392/1978   (Disciplina   delle   locazioni   di   immobili   urbani),
 l'indennita'  per  avviamento  professionale  nella  misura di dodici
 mensilita' del canone corrente di mercato  per  i  locali  aventi  le
 stesse caratteristiche di quello locato;
      che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparita'
 di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del  30
 luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso per l'inammissibilita' o per l'infondatezza della questione;
   Considerato  che  nel  procedimento  suddetto trattasi di locazione
 scaduta nel marzo 1986, sicche' la  questione  non  e'  rilevante  in
 quanto  la  norma  denunciata  non e' applicabile alla fattispecie de
 qua: la disciplina introdotta dalla legge  n.  15  del  1987  -  come
 confermato   anche   dall'esegesi   giurisprudenziale   della   Corte
 Regolatrice - non ha, infatti,  portata  retroattiva,  non  essendone
 stata prevista l'applicabilita' ai giudizi in corso per rapporti gia'
 cessati de iure (ord.  n. 937/1988);
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;