ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152  (Nuove  norme  in  materia
 previdenziale  per  il  personale  degli  enti  locali), promosso con
 ordinanza emessa il 23 settembre  1982  dal  Pretore  di  Varese  nel
 procedimento  civile  vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L.,
 iscritta al n. 228 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale,
 dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Varese, con ordinanza emessa il 23
 settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel  procedimento  civile  vertente
 tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della
 indennita'  premio  servizio  nonostante  le  dimissioni  intervenute
 soltanto  dopo  anni  sei,  mesi sette e giorni dodici, anziche' dopo
 venticinque   anni,   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  primo  comma, lettera c, della legge 8
 marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla  predetta  indennita'
 per  i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno
 di anzianita', in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparita'  di
 trattamento  che  si  verifica  nei  confronti  di  altri  dipendenti
 pubblici che hanno diritto alla indennita' di fine rapporto  dopo  un
 anno di iscrizione all'apposito fondo;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 763 del 1988, ha
 gia'   dichiarato   la   norma   ora   censurata   costituzionalmente
 illegittima;
      che,  quindi,  la questione ora sollevata deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile, siccome la detta norma e' ormai espunta
 dall'ordinamento giuridico;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;