ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,
 quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre  1983,  n.  463  (Misure
 urgenti  in  materia  previdenziale e sanitaria e per il contenimento
 della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della  pubblica
 amministrazione   e  proroga  di  taluni  termini),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,  n.  638,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrasso nel
 procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la  S.p.a  Litografica
 Fornaroli,   iscritta  al  n.  230  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;.
    Ritenuto  che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il
 2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro  la
 S.p.a.  Litografica  Fornaroli,  diretto ad ottenere il pagamento del
 trattamento economico di malattia non corrispostogli perche'  assente
 alla  visita  medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione
 di leggittimita' costituzionale dell'art. 5,  quattordicesimo  comma,
 del  d.l.  12  settembre  1983,  n.  463  (Misure  urgenti in materia
 previdenziale e sanitaria per il contenimento della  spesa  pubblica,
 disposizioni  per  i  vari  settori  della pubblica amministrazione e
 proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella  legge
 11  novembre  1983,  n.  638,  ove  sia interpretato nel senso di far
 discendere la  sanzione  della  decadenza  dal  diritto  a  qualsiasi
 trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore
 sia assente  alla  visita  di  controllo  domiciliare  e  non  invece
 dall'accertamento dell'inesistenza della malattia medesima;
      che  ha  rilevato  la  violazione  degli art. 2, 13, 32, 36 e 38
 Cost. perche' il controllo si risolve in una  pesante  compromissione
 della liberta' del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e
 del  proprio  spazio  vitale,  con  conseguente   vanificazione   del
 trattamento  assicurativo-previdenziale  e  della  garanzia  di mezzi
 adeguati alle proprie esigenze di vita;
    Considerato  che la stessa questione e' stata ritenuta non fondata
 da questa Corte  con  sentenza  n.  78  del  1988  e  poi  dichiarata
 manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988);
      che non si rinvengono ragioni nuove e diverse per una differente
 decisione;
      che,   pertanto,   la  questione  ora  sollevata  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;