LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1245/1988 r.g., promossa da Aloisi Domenico, elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre, 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso elettorale, ricorrente, contro Vesann Silvano, residente in Chatillon (Aosta), elettivamente domiciliato in Torino, via L. Mercantini, 6, presso lo studio del prof. avv. Andrea Comba che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. C. Piccini del Foro di Genova, per procura speciale in atti, resistente; Visto il ricorso 23 agosto 1988 proposto, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, da Domenico Aloisi, consigliere della regione autonoma Valle d'Aosta, nei confronti di Silvano Vesan, la cui elezione alla stessa carica era stata convalidata dal consiglio regionale in data 27 luglio 1988; Visto il controricorso del Vesan, il quale ha contestato la propria assunta ineleggibilita', e sollevato, in via subordinata, eccezione di illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della citata legge, nella parte in cui fa risalire l'efficacia delle cause di ineleggibilita' al momento dell'accettazione della candidatura invece che a quello della convalida dell'elezione; Vista l'ordinanza 25 settembre 1987 con la quale questa stessa corte ha sollevato, in altro procedimento promosso dal medesimo Aloisi, questione di legittimita' costituzionale della norma che attribuisce la giurisdizione in unico grado alla corte d'appello di Torino, privando cosi' i consiglieri della regione valdostana, rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario, di un grado di giurisdizione; Ritenuto che tale questione si profila, nella fattispecie, come assorbente a fronte di ogni altra, attinendo alla giurisdizione-competenza di questa corte; Ritenuto che quindi il presente giudizio va sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci in ordine alla legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, delle leggi n. 108/1968, e n. 157/1981, che non hanno esteso alla regione autonoma Valle d'Aosta il nuovo contenzioso elettorale amministrativo di cui alla legge n. 1147/1966 e di riflesso, quindi, dell'art. 27 della legge 25 agosto 1962, n. 1257;