LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  n.
 1245/1988  r.g.,   promossa   da   Aloisi   Domenico,   elettivamente
 domiciliato  in  Torino,  via  XX  Settembre,  60,  presso  lo studio
 dell'avv. Giuseppe Gallenca che lo rappresenta e difende per  procura
 speciale  a margine del ricorso elettorale, ricorrente, contro Vesann
 Silvano, residente in Chatillon (Aosta), elettivamente domiciliato in
 Torino,  via L. Mercantini, 6, presso lo studio del prof. avv. Andrea
 Comba che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente  all'avv.  C.
 Piccini del Foro di Genova, per procura speciale in atti, resistente;
    Visto  il  ricorso  23 agosto 1988 proposto, ai sensi dell'art. 22
 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, da Domenico  Aloisi,  consigliere
 della regione autonoma Valle d'Aosta, nei confronti di Silvano Vesan,
 la  cui  elezione  alla  stessa  carica  era  stata  convalidata  dal
 consiglio regionale in data 27 luglio 1988;
    Visto  il  controricorso  del  Vesan,  il  quale  ha contestato la
 propria assunta ineleggibilita', e  sollevato,  in  via  subordinata,
 eccezione   di   illegittimita'   costituzionale  del  secondo  comma
 dell'art. 6 della citata  legge,  nella  parte  in  cui  fa  risalire
 l'efficacia    delle    cause    di    ineleggibilita'   al   momento
 dell'accettazione  della  candidatura  invece  che  a  quello   della
 convalida dell'elezione;
    Vista  l'ordinanza  25  settembre  1987 con la quale questa stessa
 corte ha sollevato,  in  altro  procedimento  promosso  dal  medesimo
 Aloisi,  questione  di  legittimita'  costituzionale  della norma che
 attribuisce la giurisdizione in unico grado alla corte  d'appello  di
 Torino,  privando  cosi'  i  consiglieri  della  regione  valdostana,
 rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario, di un  grado  di
 giurisdizione;
    Ritenuto  che  tale  questione si profila, nella fattispecie, come
 assorbente   a    fronte    di    ogni    altra,    attinendo    alla
 giurisdizione-competenza di questa corte;
    Ritenuto  che  quindi  il  presente giudizio va sospeso e gli atti
 rimessi alla Corte costituzionale, affinche' si  pronunci  in  ordine
 alla  legittimita'  costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo
 comma, della Costituzione, delle leggi n. 108/1968,  e  n.  157/1981,
 che  non  hanno  esteso  alla regione autonoma Valle d'Aosta il nuovo
 contenzioso elettorale amministrativo di cui alla legge n.  1147/1966
 e  di  riflesso,  quindi, dell'art. 27 della legge 25 agosto 1962, n.
 1257;