ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.121, co. nono, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1987 dal Pretore di Torino sul ricorso proposto dalla s.n.c. SMAL-BO contro il Prefetto di Torino, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 15 dicembre 1987, il Pretore di Torino sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121, co. nono, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (T.U. norme sulla circolazione stradale), cosi' come sostituito dall'art. 12 della l. 10 febbraio 1982 n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della l. 27 novembre 1980 n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), con riferimento all'art. 3 della Costituzione; che, secondo il Pretore, il citato comma nono dell'articolo impugnato configurerebbe "una sorta di responsabilita' oggettiva concursuale", mentre nel sistema la responsabilita' per fatto altrui e' limitata all'ambito del vincolo di solidarieta' (vedi art.li 3, 5 e 6 della l. n. 689 del 1981), in guisa che il pagamento del dovuto da parte di taluno dei coobbligati (come nella specie) estingue l'intera obbligazione nei confronti di tutti; che nella specie, invece, sia il proprietario che il conducente del veicolo in sovraccarico, ed eventualmente persino il committente, dovrebbero - secondo l'ordinanza - rispondere ciascuno nella stessa misura e indipendentemente dal pagamento effettuato dagli altri; che, cio' precisato, sembra al giudice irragionevole il divieto di accertamento delle singole responsabilita' quando, a norma della citata legge n. 689 del 1981, la responsabilita' dei concorrenti nel fatto illecito dev'essere sempre provata, e anche per violazioni piu' gravi; che una siffatta situazione determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato fra le due identiche posizioni con conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la sollevata questione venga dichiarata manifestamente infondata; Considerato che il giudice a quo non ha tenuto conto che il vincolo di solidarieta' esisteva soltanto nel comma settimo dell'art. 12 della proposta di legge n. 299, d'iniziativa parlamentare, presentata alla Camera il 10 luglio 1979, il quale effettivamente recitava: "Sono responsabili in solido con il conducente il proprietario del veicolo, nonche' il committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo"; che, pero', a seguito dei rilievi intervenuti durante i lavori preparatori, il testo definitivo della legge approvata e' stato significativamente mutato in quello attualmente impugnato, dove vengono sanzionate le tre diverse condotte del conducente, del proprietario del veicolo ed eventualmente del committente, si' da doversi ritenere che a carico dei tre soggetti vengono posti autonomi obblighi di comportamento che si sostanziano - specie per il proprietario del veicolo - in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso; che, percio', i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio, sicche' la prova della responsabilita' di ognuno resta regolata dai principi generali;