ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. primo,
 n. 4 e ult. co.,  e  successive  modificazioni  della  legge  Regione
 Sicilia  20  marzo  1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea
 regionale siciliana), in relazione all'art. 3, co. primo, n. 1, l. 23
 aprile   1981,  n.  154  (Norme  in  materia  di  ineleggibilita'  ed
 incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale,  provinciale,
 comunale  e  circoscrizionale  e in materia di incompatibilita' degli
 addetti al Servizio  sanitario  nazionale),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  24  giugno  88  dalla  Corte  d'Appello  di  Palermo  nel
 procedimento civile vertente tra Parrino Antonino e  Magro  Francesco
 ed altri, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale
 dell'anno 1988;
    Visti   gli  atti  di  costituzione  di  Parrino  Antonino,  Magro
 Francesco e La Loggia Giuseppe;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  la  Corte  d'Appello  di  Palermo, con ordinanza 24
 giugno  1988,  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  10,  primo  co.  n. 4 e ultimo comma l. reg. sic. 20 marzo
 1951 n. 29, e successive modificazioni, con riferimento all'art.  51,
 primo co., della Costituzione;
      che  l'ordinanza  premetteva  la  vigenza,  nei  confronti degli
 amministratori di Enti pubblici, soggetti per  legge  a  vigilanza  o
 tutela  della  Regione  Sicilia  (come  appunto e' l'E.A.S. di cui si
 discute in causa), della norma di cui all'articolo  impugnato,  cosi'
 come  modificato dall'art. 1 della l. reg. sic. 13 luglio 1972 n. 33,
 dall'art. 5 l. reg. sic. 29 dicembre 1975 n. 87, e  dall'art.  33  l.
 reg.  sic.  6  gennaio  1981 n. 6, in guisa che gli amministratori di
 tali Enti che,  eletti  all'Assemblea  regionale  siciliana,  non  si
 fossero dimessi, cessando dalle loro funzioni, almeno 90 giorni prima
 del compimento del quinquennio dalla data delle  precedenti  elezioni
 regionali,  dovevano  essere  considerati  ineleggibili e, come tali,
 decaduti dalla carica;
      che,  pero',  rilevava  l'ordinanza  l'esistenza  di  un diverso
 principio, affermato dalla sentenza n. 171  del  14  giugno  1984  di
 questa  Corte,  secondo  cui  il  combinato disposto dei citati commi
 dell'articolo ora impugnato doveva ritenersi illegittimo  per  quanto
 si  riferisce  agli  amministratori  di  Enti  ospitalieri, dovendosi
 convertire l'ineleggibilita' in incompatibilita';
      che  tale sentenza, tuttavia, non avendo travolto anche tutte le
 altre possibili ipotesi di ineleggibilita' previste dallo stesso n. 4
 del  primo  comma  dell'articolo  impugnato,  non  compete al giudice
 ordinario estendere la portata di quella pronunzia ad ipotesi  divere
 da  quella  contemplata nella sentenza della Corte, pur ricorrendo la
 stessa ratio;
      che,  pertanto, riteneva l'ordinanza di dover rimettere a questa
 Corte sia il giudizio concernente la  detta  estensibilita'  sia,  in
 ipotesi,  quello  concernente  le  esigenze  di  eventuali situazioni
 locali che giustifichino nella regione Sicillia l'adozione  di  norme
 particolari nella materia de qua;
      che  si  costituivano  davanti a questa Corte tanto l'appellante
 Antonio Parrino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Silvio De Fina
 unitamente  all'avv. Francesco Tinaglia, quanto l'appellato Francesco
 Magro, rappresentato e difeso dal prof.  avv. Enzo Silvestri, nonche'
 l'intervenuto  Giuseppe  La  Loggia, rappresentato e difeso dal prof.
 avv. Pietro Virga e dal prof. avv. Pietrangelo Jaricci;
      che  la difesa del Parrino e quella dell'intervenuto, sostenendo
 le  ragioni  dell'ordinanza  di  rimessione,  chiedevano  che   fosse
 dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
 impugnate per un necessario adeguamento sia alla citata  sentenza  n.
 171  del 14 giugno 1984 di questa Corte sia alla legislazione statale
 e alla stessa piu' recente legislazione regionale, che, per gli  enti
 pubblici  controllati,  hanno  tramutato in cause di incompatibilita'
 talune cause precedentemente considerate d'ineleggibilita';
      che,  anzi,  sosteneva  in  via principale l'intervenuto che non
 sarebbe stato nemmeno necessario sollevare la questione,  essendo  la
 fattispecie    in    esame   gia'   ricompresa   nella   declaratoria
 d'illegittimita' di cui alla predetta sentenza;
      che  osservava,  per  contro,  l'appellato  come  per  gli  enti
 "dipendenti" non ci sarebbe  stata  alcuna  conversione  delle  cause
 d'ineleggibilita'  in  cause  d'incompatibilita',  e  che  l'EAS tale
 appunto doveva essere considerata, e non semplicemente  sottoposta  a
 controllo  della  Regione,  e  che, ad ogni modo, doveva nella specie
 valere sopratutto l'ultimo comma dell'art. 10  impugnato,  attesa  la
 particolare situazione in cui versa la Regione Sicilia;
    Considerato  che  effettivamente anche la legge statale (art. 2 n.
 11 l. 23 aprile 1981 n. 154), come la stessa attuale legge  regionale
 (art.  9  n.11  l. reg. sic. 26 giugno 1986 n. 31), considerano cause
 d'ineleggibilita' alla carica  di  consigliere  degli  enti  autonomi
 territoriali  gli  amministratori di enti pubblici "dipendenti" dagli
 enti stessi;
      che,  pero',  da  una  parte,  per  le  dette  leggi  sarebbero,
 comunque,  sufficienti   a   rimuovere   la   causa   le   dimissioni
 dell'amministratore  prima  che la candidatura venga proposta, mentre
 nella specie la norma impugnata esige  le  dimissioni  e  l'effettiva
 cessazione  addirittura  novanta  giorni  prima  della  scadenza  del
 mandato da cui l'ineleggibilita' trae origine;
      che,  d'altra  parte,  non  sembra  nemmeno che, come sostenuto,
 l'EAS possa essere ritenuta ente pubblico "dipendente" dalla Regione,
 che  anzi,  proprio  l'art.  20  della  l.  14  settembre 1979 n. 212
 definisce semplici "controlli" le attivita'  di  vigilanza  espletate
 dalla   Regione   sull'amministrazione  dell'EAS,  che  sembra  avere
 piuttosto la figura di un Ente economico di servizi;
      che  tutto  cio'  porterebbe a ritenere astrattamente fondata la
 sollevata questione, se non fosse  che  in  concreto  occorre  tenere
 conto  di  quanto osservava, soltanto lo scorso anno, la sent. n. 127
 di questa Corte che, riferendosi tanto agli  amministratori  dell'EAS
 quanto  a quelli degli altri enti di cui alla citata legge n. 212 del
 1979, scriveva che "Lo stesso Commissario dello Stato  riconosce  che
 l'ineleggibilita' in oggetto e' stata disposta al fine di impedire la
 formazione di clientele elettorali attraverso l'uso strumentale delle
 suddette  cariche. Ed allora se si pone mente, per un verso, al fatto
 che tali cariche si prestano di per se' - e nell'esperienza  concreta
 si sono prestate - a divenire centri di poteri e, quindi, di raccolta
 di voti e, per altro verso,  alle  particolari  misure  adottate  dal
 legislatore  statale  in  vari campi nel territorio della regione, la
 disposta ineleggibilita'  appare  amalgamarsi  con  esse  e,  quindi,
 sorretta da un'adeguata giustificazione";
      che,  in  siffatta  prospettiva  e nel contesto delle menzionate
 particolari  situazioni  regionali,  anche  la  diposizione  di   cui
 all'ultimo  comma dell'articolo impugnato trova giustificazione nella
 cautela che  il  legislatore  ha  inteso  assumere,  eliminando  ogni
 possibilita' di sfruttamento della carica a fini elettorali, gia' nei
 tre mesi che precedono la presentazione delle candidature;