IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 7 novembre 1988 a seguito di dibattimento nel processo penale, contro Jevtic Slavica imputati come in atti. Il tribunale, sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, sollevata dalla difesa dell'imputata, sentito il p.m.; O S S E R V A La sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 e' rilevante e non manifestamente infondata. Sotto il profilo della rilevanza appare evidente che la eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma farebbe venir meno l'ipotizzabilita' del reato di frode fiscale in esame, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza rileva considerare che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il principio di tassativita' di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione non e' attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto, poiche' spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria o all'uso di locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, che richiamano concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete (Corte costituzionale 16 dicembre 1970, n. 191, 8 luglio 1975, n. 188, 14 aprile 1980, n. 49). In tal senso sono state ritenute conformi al precetto costituzionale in esame le nozioni di cui agli artt. 529 del c.p. (atti osceni), 594, 595 del c.p. (offese al decoro e alla reputazione), 591 del c.p. (abbandono di persona incapace per altre cause), 570 del c.p. (condotta contraria all'ordine morale delle famiglie), 705 del c.p. (commercio non autorizzato di cose preziose), 708 del c.p. (possesso di oggetti di valore non confacenti al proprio stato), 61, n. 1, e n. 7, del c.p. (aggravanti dei motivi abietti e futili e del danno patrimoniale di rilevante gravita') 62, n. 1, e n. 4, del c.p. (attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e del danno patrimoniale di speciale tenuita', 403 del c.p. (vilipendio di religione dello Stato, 2, lett. c) n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (violazioni urbanistiche che comportano una limitata entita' di volumi illegittimamente realizzati). Diversamente deve pero' ritenersi nell'ipotesi delittuosa in esame, poiche' la peculiarita' del sistema penale tributario non consente di affermare che l'alterazione in misura rilevante della dichiarazione sia una nozione propria del linguaggio o dell'intelligenza comuni, o un valore etico-sociale oggettivamente accertabile dall'interprete, ne' un concetto di comune esperienza, ovvero desumibile da altre fonti legislative o dalla pregressa elaborazione giurisprudenziale. Al riguardo l'esame della giurisprudenza di legittimita' e di merito formatasi sul punto evidenzia l'inidoneita', ai fini considerati, dei criteri elaborati per definire la nozione di rilevanza. Infatti l'adozione di un criterio percentualistico, appagante sul piano del rapporto tra contribuente e fisco, non lo e' altrettanto su quello generale, potendo comportare la punibilita' di evasioni percentualmente consistenti, ma limitate in termini di valore per la limitata capacita' contributiva dell'interessato, ed invece la non punibilita' di evasioni percentualmente contenute, anche' se oggettivamente consistenti. Ne' puo' soccorrere il richiamo ad un criterio di natura quantitativa, di cui nella norma incriminatrice in esame non vi e' traccia alcuna: ancorare la rilevanza dell'alterazione alla soglia di punibilita' fissata in materia contravvenzionale dall'art. 1 della legge n. 516/1982 non appare operazione consentita, non essendo ammissibile l'estensione analogica della norma al diverso piano del delitto che si considera. Da quanto precede discende che l'ampia discrezionalita' affidata al giudice in ordine alla determinazione di uno degli elementi costitutivi del delitto contestato non e' idonea ad assicurare alla norma la funzione di astratta predeterminazione delle situazioni rilevanti sul piano del diritto, dando luogo a una molteplicita' di soluzioni che appare in contrasto sia col principio di tassativita' della legge penale, contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Consegue che l'eccezione difensiva, essendo rilevante e non manifestamente infondata, deve essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.