IL GIUDICE ISTRUTTORE
   Letti  gli  atti  dei fascicoli processuali sub n. 649/87 g.i. e n.
 6/88 g.i., riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, in ordine
 ai  quali  il procuratore della Repubblica di Gorizia ha richiesto di
 pronunciare decreto di archiviazione ex art. 74 del c.p.c. "in quanto
 i fatti esposti sono privi di rilevanza penale";
    Rilevato che tale richiesta allo stato non puo' essere accolta, in
 quanto;
                     SI OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
    Con  esposto  dd.  24  ottobre  1984,  diretto al Presidente della
 Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia
 e  per  conoscenza  a  varie  autorita', fra cui il procuratore della
 Repubblica  di  Gorizia,  i   grossisti   birrai   della   provincia,
 esercitanti  la  loro attivita' nell'area della provincia esclusa dai
 benefici istituiti  con  la  legge  1›  dicembre  1948,  n.  1438,  e
 successive modificazioni ed integrazioni (legge istitutiva della zona
 franca  di  Gorizia)  facevano  presente  di  essere  gravemente   ed
 illecitamente   danneggiati  a  causa  delle  modalita'  di  concreta
 gestione  dei  contingenti  agevolati,  quale   e'   realizzato   dal
 regolamento della C.C.I.A.A.
    In particolare lamentavano che il vigente sistema di distribuzione
 dei contingenti agevolati di fatto favoriva una concorrenza sleale  a
 loro  danno consentendo ai grossisti birrai aventi la sede nella zona
 indicata dall'art. 1,  primo  comma,  della  legge  n.  1438/1948  di
 commercializzare  nell'ambito  di  tutta  la  provincia di Gorizia, i
 contingenti acquistati in esenzione d'imposta  secondo  la  normativa
 della   legge   citata,   cosi'   lucrando  il  risparmio  consentito
 dall'esenzione tributaria, potendo evidentemente vendere la  merce  a
 prezzi  inferiori  a  quelli della concorrenza (che non poteva fruire
 delle agevolazioni predette).
    Il  comando  nucleo polizia tributaria di Gorizia, con nota dd. 21
 maggio 1987  riassumeva  il  risultato  delle  indagini  espletate  a
 seguito   dell'esposto,   evidenziando   in   particolare  che  dagli
 eccertamenti compiuti  si  era  riscontrato  che  effettivamente  dei
 quantitativi  di birra introdotti nel territorio nazionale secondo il
 regime  agevolato  venivano  distribuiti  nell'ambito  di  tutto   il
 territorio provinciale. Venivano inoltre sollevate perplessita' sulla
 liceita' della commercializzazione  del  prodotto  al  di  fuori  del
 territorio   indicato  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge  n.
 1438/1948, in mancanza  di  uno  specifico  decreto  governativo  che
 determinasse   tale   ambito   territoriale,   la  cui  adozione  era
 espressamente prevista dall'art. 2, ultimo comma della stessa  legge,
 potendosi  ravvisare  in  tale  illeggittima  distribuzione  di merce
 introdotta con agevolazioni doganali, il reati di contrabbando  p.  e
 p. dall'art. 287 della legge doganale.
    Il p.m. riteneva, per contro, la irrilevanza penale dei denunciati
 comportamenti e chiedeva di  pronunciarsi  decreto  ex  art.  74  del
 c.p.p.
    Il  secondo fascicolo processuale nasceva dalle indigini espletate
 dalla g.d.f. a seguito delle notizie apparse sugli organi  di  stampa
 in  merito  a  talune perplessita' nella gestione della distribuzione
 dei contingenti agevolati di carne nell'ambito della provincia.
    Le   indagini   della   g.d.f.   non   individuavano   particolari
 irregolarita', salvo sollevare i gia' precisati dubbi sulla  liceita'
 di una commercializzazione di generi alimentari agevolati nell'ambito
 di  tutta  la  provincia  di  Gorizia,  sulla  sola   base   di   una
 determinazione  unilaterale  dell'organo  camerale,  in  mancanza del
 provvedimento governativo previsto dall'art. 2 citato.
    Anche   in  relazione  a  questo  fascicolo  processuale  il  p.m.
 richiedeva pronunciarsi decreto di "archiviazione"  ex  art.  74  del
 c.p.p.
   La   c.d.   zona  franca  di  Gorizia:  Questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7 della legge n. 47/1987.
    Sono  a  questo punto opportune brevi annotazioni sulla disciplina
 legislativa della c.d. zona  franca,  al  fine  di  chiarire  la  non
 manifesta   infondatezza   e   la   rilevanza   della   questione  di
 costituzionalita' dell'art. 7 della legge n. 47/1988  e  delle  altre
 norme allo stesso collegate.
     A)  Art.  1  della  legge  1›  dicembre 1948, n. 1438. Costituiva
 l'ambito del territorio della provincia di Gorizia, compreso  tra  il
 confine  politico e i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del
 Cotonificio triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo in  zona
 franca al di fuori della linea doganale.
     B)  Tuttavia tale regime di zona franca non e' stato mai attuato.
 In sua vece ha in realta' trovato applicazione il regime  agevolativo
 previsto dall'art. 11 della legge istitutiva, ai sensi del quale: "In
 attesa  che  il  regime  di  zona  franca  sia  attuato  e'  concessa
 l'immissione  in consumo, nel territorio di cui al precedente art. 1,
 in esenzione dal dazio, dal diritto  di  licenza,  dalle  imposte  di
 fabbricazione   ed   erariali   di  consumo  e  dalle  corrispondenti
 sovrimposte di confine,  dei  prodotti  e  delle  materie  prime  per
 l'industria,  indicati  nelle  annesse  tabelle A e B, nei limiti dei
 contingenti annui fissati dalle tabelle stesse".
     C)  La  legge  11  dicembre  1957,  n.  1226, art. 4, innovando e
 modificando la disciplina originaria, viene a consentire l'immissione
 in  consumo  dei contingenti agevolati dalla stessa individuati anche
 nella zona territoriale di cui all'ultimo  comma  dell'art.  2  della
 legge n. 1438/1848 ("territorio limitrofo della zona franca").
     D)  Infatti  secondo la disciplina originaria dettata dall'art. 2
 citato con quello stesso decreto, che doveva  fissare  i  contingenti
 (mai  emanato)  dovevano  altresi'  individuarsi  "con  i criteri che
 regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si  rendessero
 necessarie  per  i  bisogni della pastorizia e dell'agricoltura e per
 l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione
 del territorio limitrofo della zona franca".
    In mancanza del decreto che stabilisce i contingenti agevolati dei
 generi alimentari, era evidente che nessuna merce introdotta  secondo
 le  disposizioni  dell'art. 11 della legge n. 1438/1948 citata poteva
 legittimamente uscire dal territorio di cui all'art.  1  della  legge
 costitutiva.
     E)  Questo  trattamento fiscale agevolato e' stato prorogato, con
 modifiche alle quantita' di contingenti ed alla varieta' merceologica
 dei  prodotti  inscritti  nelle  tabelle indicate fino al 31 dicembre
 1987, con il d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, e quindi sine die,  fino
 all'entrata  in  vigore della legge di definitivo riordino del regime
 agevolativo della zona franca di Gorizia,  istituito  con  la  citata
 legge n. 1438/1948, a seguito della legge di conversione del d.-l. n.
 534/1987, legge 29 dicembre 1988, n. 47 (art. 7, primo  comma).  (Per
 maggior  comodita'  si allega alla presente ordinanza un elenco delle
 fonti normative a riguardo).
     F)   Con   nessun   atto  normativo  primario,  legge  o  decreto
 governativo, fino all'emanazione del decreto-legge n.  534/1987,  era
 stato  pero'  individuato  geograficamente  "il  territorio limitrofo
 della zona franca", di cui all'art. 2, ultimo comma  della  legge  n.
 1438/1948.
    Tale   territorio   era   stato  individuato  invece  in  un  atto
 regolamentare della C.C.I.A.A. di Gorizia (in atti)  che  all'art.  1
 aveva  sancito  che:  "Per territorio limitrofo della zona franca, di
 cui all'art. 2 della legge 1› dicembre 1948, n. 1438, s'intende... il
 residuo territorio della provincia di Gorizia".
    Tale regolamento, a parere di questo g.i., e' tuttavia palesamente
 illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, poiche'  la
 Camera di commercio non era facoltizzata da nessuna norma di legge ad
 operare  tale  delimitazione  territoriale,  espressamente   delegato
 dall'art.  2  citato  invece  al Governo con uno specifico d.P.R., in
 realta' mai adottato. Del resto lo stesso  Ministero  dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato con nota dd. 11 ottobre 1983 (foglio
 10 fasc. proc. sub.  n.  649/87  g.i.)  aveva  ben  individuato  tale
 carenza di potere nella C.C.I.A.A.
    La  stessa  soluzione  era  stata seguita dal tribunale di Gorizia
 che, con sentenza depositata in data 13 novembre 1987, in  una  causa
 civile per concorrenza sleale instaurata dai grossisti birrari contro
 la Camera di commercio di Gorizia, aveva ritenuto la  soccombenza  di
 quest'ultima,  responsabile  di un comportamento illecito (fogli 29 e
 segg. fasc. proc. sub n. 6/88 g.i.).
     G)  L'art.  7,  terzo  comma, del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534,
 individua  finalmente  tale  territorio  limitrofo  e   recita:   "Il
 territorio limitrofo, di cui all'ultimo comma, art. 2, della legge n.
 1438/1948 si identifica con la residua  parte  del  territorio  della
 provincia di Gorizia".
    Nella   legge   di   conversione   tale  comma  viene  modificato,
 sostituendo alla parola "si modifica" quella "deve intendersi".
    Dall'esame degli atti parlamentari di tale legge di conversione si
 rileva che tale modifica del terzo comma art. 7 citato deriva  da  un
 emendamento,   proposto  in  sede  di  esame  da  parte  della  prima
 commissione  (affari  costituzionali)  del  Senato,  approvato  senza
 discussioni   "tendente   a   riformulare  in  modo  piu'  perspicuo,
 l'interpretazione autentica dell'ultimo  comma,  dell'art.  2,  della
 citata legge del 1948, ivi contenuta".
    Appare  cosi'  chiara  la  volonta'  del legislatore di attribuire
 all'art. 7, la natura di norma  di  interpretazione  autentica  (come
 tale con efficaccia retroattiva).
     H)  Questo  g.i.  ritiene  che sia rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' per  violazione  con  gli
 artt.  3  e  53  della  Costituzione, dell'art. 7, terzo comma, della
 legge 29 febbraio 1988, n. 47, nonche'  dell'art.  2,  ultimo  comma,
 della  legge 1› dicembre 1948, come interpretato dalla detta norma di
 interpretazione autentica, nonche' delle altre  norme  di  legge  che
 disciplinano  l'immissione  in  consumo  di contingenti alimentari in
 esecuzione dei diritti di confine, anche nel territorio  limitrofo  a
 quello  di  zona  franca  di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948;
 art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n.  700;  art.  7,
 primo comma, della legge n. 47/1988.
     I)  Si ritiene infatti che l'individuazione fatta dal legislatore
 dell'ambito geografico di estensione del "territorio limitrofo  della
 zona  franca"  contrasti  con  l'art.  3 della Costituzione in quanto
 arbitrario ed irrazionale, tale da creare una  palese  disparita'  di
 trattamento  priva di giustificazione tra cittadini ed imprese aventi
 la loro sede all'interno della "zona franca" di cui all'art. 1  della
 legge   n.  1438/1948  che  possono  ora  commercializzare  i  generi
 "agevolati" in tutta la provincia di Gorizia (territorio limitrofo) e
 le  altre  imprese che, aventi la sede al di fuori della citata "zona
 franca", ma pur sempre nella privincia di Gorizia, vengono ad operare
 sul   mercato  in  situazione  gravemente  penalizzata,  non  potendo
 acquistare  beni  in  esenzione  doganale,  e   subendo   cosi'   una
 concorrenza sleale.
    Si  osserva  infatti che l'introduzione nel territorio nazionale e
 la  successiva  commercializzazione  dei  contingenti  agevolati   e'
 realizzato, secondo la normativa regolamentare vigente, a mezzo delle
 aziende  commerciali  all'ingrosso   in   possesso   di   determinati
 requisiti,  che  abbiano  la  sede  "nel  territorio compreso entro i
 limiti geografici di cui all'art. 1 della legge 1› dicembre 1948,  n.
 1438")  ed il domicilio fiscale nello stesso ambito. (Artt. 7 e 8 del
 regolamento C.C.I.A.A.).
   Ora  con l'allargamento all'intera provincia di Gorizia dell'ambito
 territoriale di commercializzazione dei prodotti agevolati  si  viene
 sostanzialmente  a  legittimare  una  forma  di concorrenza sleale in
 favore  dei  grossisti  ed  importatori  dei  contingenti  di  generi
 "agevolati",   riconoscendo   a   questi   delle   esenzioni  fiscali
 arbitrarie, che contrastano con lo spirito e  la  ratio  della  legge
 istitutiva della zona franca di Gorizia.
    Invero  tale  constatazione  appare evidente qualora si rilevi che
 tra le finalita' del regime agevolativo introdotto con  la  legge  n.
 1438  citata  -  con  riferimento  al settore commerciale - obiettivo
 fondamentale e' "quello di assicurare alle  attrezzature  commerciali
 di  Gorizia  che  hanno  perduto,  sia pure in tempo molto lontano, i
 quattro quinti dei propri clienti,  la  possibilita'  di  un  mercato
 esteso  a  tutta  la provincia che e' tra l'altro eccentrica rispetto
 alla  citta',  permettendo  agli  operatori  di  questo  settore   di
 commerciare  in condizioni di favore". (Detti atti parlamentari sulla
 legge   di   conversione   del   d.-l.   n.   1036/1966;   intervento
 dell'onorevole Zucalli nella seduta del 27 gennaio 1967).
    Razionale  e conforne alle finalita' economico-sociali della legge
 istitutiva e del corpus legislativo successivo, anteriore al d.-l. n.
 534  citato, e', a parere di questo g.i., consentire la distribuzione
 dei  generi  agevolati,  da  parte  di  grossisti   ed   importatori,
 nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 della legge n. 1438 citata
 e di un piccolo territorio, appunto "limitrofo",  cioe'  adiacente  a
 tale  zona,  secondo  il semantema del termine linguistico, usato dal
 legislatore originario, in modo di assicurare alla maggior parte  dei
 dettaglianti  di  tale  zona - che doveva essere quella favorita - di
 poter acquistare dai grossisti ed importatori i generi agevolati,  da
 poter   vendere,   a  prezzo  minore,  acquisendo  cosi'  un  mercato
 potenzialmente piu' ampio. In questo modo  si  assicura  un  concreto
 beneficio  anche  della  popolazione  della  zona  (anche dell'intera
 provincia) che puo' andare ad acquistare all'interno  della  zona  di
 cui  all'art. 1 e limitrofa) e che puo' disporre di un maggior numero
 di esercizi commerciali presso cui dovrebbero essere disponibili beni
 a prezzo agevolato (almeno in teoria).
    Invece il sistema vigente regolamentato dalla C.C.I.A.A., titolare
 ai sensi della legge n. 1502/1952 e legge n. 700/1975  e  succ.  mod.
 della  gestione  amministrativa  del  regime dei benefici della "zona
 franca", ora legittimato anche dal legislatore con la norma di cui si
 denunzia  la  costituzionalita',  favorisce praticamente un ristretto
 numero di grossisti ed importatori che vengono ad alimentare la  rete
 distributiva  dell'intera  provincia  di  Gorizia,  in  posizione  di
 ingiustificato privilegio  -  anche  fiscale  -,  rispetto  ad  altri
 grossisti  che  avendo  la  sede  fuori della zona franca non possono
 essere assegnatari di quote di  contingenti  agevolati,  senza  alcun
 vantaggio  di  tutti  quei  dettaglianti  di Gorizia e del territorio
 "limitrofo" che  non  possono  acquistare  dai  suddetti  importatori
 (considerato  le  quote di contingentamento stabilite), e senza alcun
 vantaggio per la popolazione locale residente che viene a disporre di
 ben pochi centri di distribuzione di beni agevolati.
    Si  osserva  inoltre,  piu'  in  generale,  che la creazione di un
 regime tributario di favore - nelle forme di immissione in consumo di
 generi   alimentari   in  esenzione  d'imposta  -  esteso  all'intero
 territorio della provincia di Gorizia, anche a  zone  cioe'  che  non
 sono   adiacenti   e   vicine   al   territorio   che  doveva  essere
 originariamente trasformato in zona franca, di cui all'art.  1  della
 legge   n.   1438/1948,   appare   sostanzialmente  ingiustificato  e
 irrazionale,  rispetto  agli  obiettivi  che   avevano   imposto   la
 previsione  di  un  speciale  regime  fiscale in parte del territorio
 della provincia di Gorizia con  la  legge  n.  1438  citata.  Che  le
 intenzioni  del  legislatore  del  1948  (fino  alla  legge del 1988)
 fossero quelle di favorire solo una  porzione  del  territorio  della
 provincia  di  Gorizia,  quello che piu' era stato pregiudicato dalle
 perdite territoriali disposte con il trattato di pace di  Parigi,  si
 evince,  oltre  che dalla lettura degli atti parlamentari delle varie
 leggi  modificatrici  della  legge  n.  1438  citata,  anche  da  uno
 specifico  dato  testuale:  l'art.  2,  ultimo  comma,  del d.P.R. n.
 43/1973 espressamente recita: "Sono fatti salvi gli  speciali  regimi
 fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della
 provincia di Gorizia, dichiarati 'zona franca'  rispettivamente...  e
 con l'art. 1 della legge 1› dicembre 1948, n. 1438".
    A parere di questo g.i., e' evidente che tale norma fa riferimento
 ad una porzione di territorio nella provincia di  Gorizia  e  non  al
 territorio  della  provincia di Gorizia. Altrimenti tale norma poteva
 essere meglio scritta "... nel territorio della Valle d'Aosta e della
 provincia di Gorizia...".
    Quanto    alla    rilevanza    delle    sollevate   questioni   di
 costituzionalita',  si  osserva  che  le  norme   denunciate   devono
 sicuramente essere applicate da questo g.i.
    Invero  come ha avuto modo di stabilire la s.C. nella sentenza del
 7 ottobre 1970 (ud. 19 gennaio 1970) si deve ritenere che sussista il
 reato  di contrabbando p. e p. dall'art. 287 del t.u. leggi doganali,
 eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 295, lettere c) e d),  del
 t.u. citato, nel trasporto di merce importata in franchigia per l'uso
 della popolazione di una data zona, in una zona diversa, e  cio'  pur
 se  si  dimostri  il  successivo  consumo  della merce da parte della
 popolazione della zona favorita.
    Nella  citata sentanza, in particolare si stabili' che: "Colui che
 faccia delle merci importate in franchigia nella zona di  Gorizia  un
 uso  diverso  da  quello  della  distribuzione alla popolazione della
 zona, commette il reato di contrabbando...".
    E'  evidente  che  assume  rilievo  fondamentale nella costruzione
 dell'elemento   normativo   della   norma   incriminatrice   l'esatta
 individuazione  dell'ambito  territoriale  entro  cui  e'  consentita
 l'immissione in consumo dei generi agevolati.
    La  norma denunciata pertanto deve essere valutata ed applicata da
 questo g.i. in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione del
 p.m.  che  potrebbe  essere  accolta  solo se le norme citate fossero
 costituzionalmente legittime.