IL GIUDICE ISTRUTTORE Letti gli atti dei fascicoli processuali sub n. 649/87 g.i. e n. 6/88 g.i., riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, in ordine ai quali il procuratore della Repubblica di Gorizia ha richiesto di pronunciare decreto di archiviazione ex art. 74 del c.p.c. "in quanto i fatti esposti sono privi di rilevanza penale"; Rilevato che tale richiesta allo stato non puo' essere accolta, in quanto; SI OSSERVA IN FATTO E DIRITTO Con esposto dd. 24 ottobre 1984, diretto al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia e per conoscenza a varie autorita', fra cui il procuratore della Repubblica di Gorizia, i grossisti birrai della provincia, esercitanti la loro attivita' nell'area della provincia esclusa dai benefici istituiti con la legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni (legge istitutiva della zona franca di Gorizia) facevano presente di essere gravemente ed illecitamente danneggiati a causa delle modalita' di concreta gestione dei contingenti agevolati, quale e' realizzato dal regolamento della C.C.I.A.A. In particolare lamentavano che il vigente sistema di distribuzione dei contingenti agevolati di fatto favoriva una concorrenza sleale a loro danno consentendo ai grossisti birrai aventi la sede nella zona indicata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1438/1948 di commercializzare nell'ambito di tutta la provincia di Gorizia, i contingenti acquistati in esenzione d'imposta secondo la normativa della legge citata, cosi' lucrando il risparmio consentito dall'esenzione tributaria, potendo evidentemente vendere la merce a prezzi inferiori a quelli della concorrenza (che non poteva fruire delle agevolazioni predette). Il comando nucleo polizia tributaria di Gorizia, con nota dd. 21 maggio 1987 riassumeva il risultato delle indagini espletate a seguito dell'esposto, evidenziando in particolare che dagli eccertamenti compiuti si era riscontrato che effettivamente dei quantitativi di birra introdotti nel territorio nazionale secondo il regime agevolato venivano distribuiti nell'ambito di tutto il territorio provinciale. Venivano inoltre sollevate perplessita' sulla liceita' della commercializzazione del prodotto al di fuori del territorio indicato dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1438/1948, in mancanza di uno specifico decreto governativo che determinasse tale ambito territoriale, la cui adozione era espressamente prevista dall'art. 2, ultimo comma della stessa legge, potendosi ravvisare in tale illeggittima distribuzione di merce introdotta con agevolazioni doganali, il reati di contrabbando p. e p. dall'art. 287 della legge doganale. Il p.m. riteneva, per contro, la irrilevanza penale dei denunciati comportamenti e chiedeva di pronunciarsi decreto ex art. 74 del c.p.p. Il secondo fascicolo processuale nasceva dalle indigini espletate dalla g.d.f. a seguito delle notizie apparse sugli organi di stampa in merito a talune perplessita' nella gestione della distribuzione dei contingenti agevolati di carne nell'ambito della provincia. Le indagini della g.d.f. non individuavano particolari irregolarita', salvo sollevare i gia' precisati dubbi sulla liceita' di una commercializzazione di generi alimentari agevolati nell'ambito di tutta la provincia di Gorizia, sulla sola base di una determinazione unilaterale dell'organo camerale, in mancanza del provvedimento governativo previsto dall'art. 2 citato. Anche in relazione a questo fascicolo processuale il p.m. richiedeva pronunciarsi decreto di "archiviazione" ex art. 74 del c.p.p. La c.d. zona franca di Gorizia: Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge n. 47/1987. Sono a questo punto opportune brevi annotazioni sulla disciplina legislativa della c.d. zona franca, al fine di chiarire la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 7 della legge n. 47/1988 e delle altre norme allo stesso collegate. A) Art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. Costituiva l'ambito del territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico e i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo in zona franca al di fuori della linea doganale. B) Tuttavia tale regime di zona franca non e' stato mai attuato. In sua vece ha in realta' trovato applicazione il regime agevolativo previsto dall'art. 11 della legge istitutiva, ai sensi del quale: "In attesa che il regime di zona franca sia attuato e' concessa l'immissione in consumo, nel territorio di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati dalle tabelle stesse". C) La legge 11 dicembre 1957, n. 1226, art. 4, innovando e modificando la disciplina originaria, viene a consentire l'immissione in consumo dei contingenti agevolati dalla stessa individuati anche nella zona territoriale di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 1438/1848 ("territorio limitrofo della zona franca"). D) Infatti secondo la disciplina originaria dettata dall'art. 2 citato con quello stesso decreto, che doveva fissare i contingenti (mai emanato) dovevano altresi' individuarsi "con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo della zona franca". In mancanza del decreto che stabilisce i contingenti agevolati dei generi alimentari, era evidente che nessuna merce introdotta secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 1438/1948 citata poteva legittimamente uscire dal territorio di cui all'art. 1 della legge costitutiva. E) Questo trattamento fiscale agevolato e' stato prorogato, con modifiche alle quantita' di contingenti ed alla varieta' merceologica dei prodotti inscritti nelle tabelle indicate fino al 31 dicembre 1987, con il d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, e quindi sine die, fino all'entrata in vigore della legge di definitivo riordino del regime agevolativo della zona franca di Gorizia, istituito con la citata legge n. 1438/1948, a seguito della legge di conversione del d.-l. n. 534/1987, legge 29 dicembre 1988, n. 47 (art. 7, primo comma). (Per maggior comodita' si allega alla presente ordinanza un elenco delle fonti normative a riguardo). F) Con nessun atto normativo primario, legge o decreto governativo, fino all'emanazione del decreto-legge n. 534/1987, era stato pero' individuato geograficamente "il territorio limitrofo della zona franca", di cui all'art. 2, ultimo comma della legge n. 1438/1948. Tale territorio era stato individuato invece in un atto regolamentare della C.C.I.A.A. di Gorizia (in atti) che all'art. 1 aveva sancito che: "Per territorio limitrofo della zona franca, di cui all'art. 2 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, s'intende... il residuo territorio della provincia di Gorizia". Tale regolamento, a parere di questo g.i., e' tuttavia palesamente illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, poiche' la Camera di commercio non era facoltizzata da nessuna norma di legge ad operare tale delimitazione territoriale, espressamente delegato dall'art. 2 citato invece al Governo con uno specifico d.P.R., in realta' mai adottato. Del resto lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota dd. 11 ottobre 1983 (foglio 10 fasc. proc. sub. n. 649/87 g.i.) aveva ben individuato tale carenza di potere nella C.C.I.A.A. La stessa soluzione era stata seguita dal tribunale di Gorizia che, con sentenza depositata in data 13 novembre 1987, in una causa civile per concorrenza sleale instaurata dai grossisti birrari contro la Camera di commercio di Gorizia, aveva ritenuto la soccombenza di quest'ultima, responsabile di un comportamento illecito (fogli 29 e segg. fasc. proc. sub n. 6/88 g.i.). G) L'art. 7, terzo comma, del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, individua finalmente tale territorio limitrofo e recita: "Il territorio limitrofo, di cui all'ultimo comma, art. 2, della legge n. 1438/1948 si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia". Nella legge di conversione tale comma viene modificato, sostituendo alla parola "si modifica" quella "deve intendersi". Dall'esame degli atti parlamentari di tale legge di conversione si rileva che tale modifica del terzo comma art. 7 citato deriva da un emendamento, proposto in sede di esame da parte della prima commissione (affari costituzionali) del Senato, approvato senza discussioni "tendente a riformulare in modo piu' perspicuo, l'interpretazione autentica dell'ultimo comma, dell'art. 2, della citata legge del 1948, ivi contenuta". Appare cosi' chiara la volonta' del legislatore di attribuire all'art. 7, la natura di norma di interpretazione autentica (come tale con efficaccia retroattiva). H) Questo g.i. ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' per violazione con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 7, terzo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 47, nonche' dell'art. 2, ultimo comma, della legge 1 dicembre 1948, come interpretato dalla detta norma di interpretazione autentica, nonche' delle altre norme di legge che disciplinano l'immissione in consumo di contingenti alimentari in esecuzione dei diritti di confine, anche nel territorio limitrofo a quello di zona franca di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948; art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 7, primo comma, della legge n. 47/1988. I) Si ritiene infatti che l'individuazione fatta dal legislatore dell'ambito geografico di estensione del "territorio limitrofo della zona franca" contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto arbitrario ed irrazionale, tale da creare una palese disparita' di trattamento priva di giustificazione tra cittadini ed imprese aventi la loro sede all'interno della "zona franca" di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948 che possono ora commercializzare i generi "agevolati" in tutta la provincia di Gorizia (territorio limitrofo) e le altre imprese che, aventi la sede al di fuori della citata "zona franca", ma pur sempre nella privincia di Gorizia, vengono ad operare sul mercato in situazione gravemente penalizzata, non potendo acquistare beni in esenzione doganale, e subendo cosi' una concorrenza sleale. Si osserva infatti che l'introduzione nel territorio nazionale e la successiva commercializzazione dei contingenti agevolati e' realizzato, secondo la normativa regolamentare vigente, a mezzo delle aziende commerciali all'ingrosso in possesso di determinati requisiti, che abbiano la sede "nel territorio compreso entro i limiti geografici di cui all'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438") ed il domicilio fiscale nello stesso ambito. (Artt. 7 e 8 del regolamento C.C.I.A.A.). Ora con l'allargamento all'intera provincia di Gorizia dell'ambito territoriale di commercializzazione dei prodotti agevolati si viene sostanzialmente a legittimare una forma di concorrenza sleale in favore dei grossisti ed importatori dei contingenti di generi "agevolati", riconoscendo a questi delle esenzioni fiscali arbitrarie, che contrastano con lo spirito e la ratio della legge istitutiva della zona franca di Gorizia. Invero tale constatazione appare evidente qualora si rilevi che tra le finalita' del regime agevolativo introdotto con la legge n. 1438 citata - con riferimento al settore commerciale - obiettivo fondamentale e' "quello di assicurare alle attrezzature commerciali di Gorizia che hanno perduto, sia pure in tempo molto lontano, i quattro quinti dei propri clienti, la possibilita' di un mercato esteso a tutta la provincia che e' tra l'altro eccentrica rispetto alla citta', permettendo agli operatori di questo settore di commerciare in condizioni di favore". (Detti atti parlamentari sulla legge di conversione del d.-l. n. 1036/1966; intervento dell'onorevole Zucalli nella seduta del 27 gennaio 1967). Razionale e conforne alle finalita' economico-sociali della legge istitutiva e del corpus legislativo successivo, anteriore al d.-l. n. 534 citato, e', a parere di questo g.i., consentire la distribuzione dei generi agevolati, da parte di grossisti ed importatori, nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 della legge n. 1438 citata e di un piccolo territorio, appunto "limitrofo", cioe' adiacente a tale zona, secondo il semantema del termine linguistico, usato dal legislatore originario, in modo di assicurare alla maggior parte dei dettaglianti di tale zona - che doveva essere quella favorita - di poter acquistare dai grossisti ed importatori i generi agevolati, da poter vendere, a prezzo minore, acquisendo cosi' un mercato potenzialmente piu' ampio. In questo modo si assicura un concreto beneficio anche della popolazione della zona (anche dell'intera provincia) che puo' andare ad acquistare all'interno della zona di cui all'art. 1 e limitrofa) e che puo' disporre di un maggior numero di esercizi commerciali presso cui dovrebbero essere disponibili beni a prezzo agevolato (almeno in teoria). Invece il sistema vigente regolamentato dalla C.C.I.A.A., titolare ai sensi della legge n. 1502/1952 e legge n. 700/1975 e succ. mod. della gestione amministrativa del regime dei benefici della "zona franca", ora legittimato anche dal legislatore con la norma di cui si denunzia la costituzionalita', favorisce praticamente un ristretto numero di grossisti ed importatori che vengono ad alimentare la rete distributiva dell'intera provincia di Gorizia, in posizione di ingiustificato privilegio - anche fiscale -, rispetto ad altri grossisti che avendo la sede fuori della zona franca non possono essere assegnatari di quote di contingenti agevolati, senza alcun vantaggio di tutti quei dettaglianti di Gorizia e del territorio "limitrofo" che non possono acquistare dai suddetti importatori (considerato le quote di contingentamento stabilite), e senza alcun vantaggio per la popolazione locale residente che viene a disporre di ben pochi centri di distribuzione di beni agevolati. Si osserva inoltre, piu' in generale, che la creazione di un regime tributario di favore - nelle forme di immissione in consumo di generi alimentari in esenzione d'imposta - esteso all'intero territorio della provincia di Gorizia, anche a zone cioe' che non sono adiacenti e vicine al territorio che doveva essere originariamente trasformato in zona franca, di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948, appare sostanzialmente ingiustificato e irrazionale, rispetto agli obiettivi che avevano imposto la previsione di un speciale regime fiscale in parte del territorio della provincia di Gorizia con la legge n. 1438 citata. Che le intenzioni del legislatore del 1948 (fino alla legge del 1988) fossero quelle di favorire solo una porzione del territorio della provincia di Gorizia, quello che piu' era stato pregiudicato dalle perdite territoriali disposte con il trattato di pace di Parigi, si evince, oltre che dalla lettura degli atti parlamentari delle varie leggi modificatrici della legge n. 1438 citata, anche da uno specifico dato testuale: l'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 43/1973 espressamente recita: "Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati 'zona franca' rispettivamente... e con l'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438". A parere di questo g.i., e' evidente che tale norma fa riferimento ad una porzione di territorio nella provincia di Gorizia e non al territorio della provincia di Gorizia. Altrimenti tale norma poteva essere meglio scritta "... nel territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Gorizia...". Quanto alla rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalita', si osserva che le norme denunciate devono sicuramente essere applicate da questo g.i. Invero come ha avuto modo di stabilire la s.C. nella sentenza del 7 ottobre 1970 (ud. 19 gennaio 1970) si deve ritenere che sussista il reato di contrabbando p. e p. dall'art. 287 del t.u. leggi doganali, eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 295, lettere c) e d), del t.u. citato, nel trasporto di merce importata in franchigia per l'uso della popolazione di una data zona, in una zona diversa, e cio' pur se si dimostri il successivo consumo della merce da parte della popolazione della zona favorita. Nella citata sentanza, in particolare si stabili' che: "Colui che faccia delle merci importate in franchigia nella zona di Gorizia un uso diverso da quello della distribuzione alla popolazione della zona, commette il reato di contrabbando...". E' evidente che assume rilievo fondamentale nella costruzione dell'elemento normativo della norma incriminatrice l'esatta individuazione dell'ambito territoriale entro cui e' consentita l'immissione in consumo dei generi agevolati. La norma denunciata pertanto deve essere valutata ed applicata da questo g.i. in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione del p.m. che potrebbe essere accolta solo se le norme citate fossero costituzionalmente legittime.