LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Favari  Emilio  ex   amministratore   della   S.r.l.   Sipla   contro
 accertamento ufficio imposte dirette di Albano;
    Oggetto: avv. mora PM31 anni 1979-80;
    Sentito il ricorrente Favari Emilio, presente;
    Per l'ufficio Centioni;
                            FATTO E DIRITTO
    Letti  gli  atti  della  vertenza  tributaria  tra Favari Emilio e
 l'esattoria delle imposte dirette di Nettuno a seguito di notifica di
 avviso di mora ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
    Rilevato  che  e'  necessario,  allo stato, sollevare questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 nella
 parte  in  cui non prevede che a coloro che abbiano la rappresentanza
 del soggetto passivo obbligato alle pene pecuniarie, sia  notificato,
 come  previsto per il soggetto principale, adeguato e motivato avviso
 di accertamento, perche' in contrasto con gli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione.
    L'art.  98 del citato d.P.R. e' in contrasto con tali disposizioni
 perche' non prevede che gli  uffici  delle  imposte  provvedano,  con
 avviso  motivato  e  notificato  anche  al rappresentante, cosi' come
 previsto per il rappresentato, a  contestare  gli  addebiti.  Infatti
 secondo  la  lettera  dell'art.  98  e' dato potere agli uffici delle
 imposte di applicare al rappresentante soprattasse  e  multe,  dovute
 dal  rappresentato, inaudita altera parte, precludendogli in tal modo
 il potere di  esperire  quegli  atti  di  difesa,  costituzionalmente
 tutelati  e previsti dall'art. 24 della Costituzione. Menomata difesa
 che vieppiu' si concreta nel fatto che  il  rappresentante  non  puo'
 ricorrere  innanzi agli organi di giustizia tributaria per contestare
 nel merito la pretesa tributaria dell'amministrazione  nei  confronti
 del  rappresentato,  nell'eventualita' che siano decorsi i termini di
 legge per il ricorso senza  che  quest'ultimo  si  sia  attivato  per
 un'adeguata  difesa. La qual cosa si manifesta ancora piu' evidente e
 pericolosa nel caso  in  cui,  nelle  more  del  tempo  necessario  a
 ricorrere,  vi  sia  un avvicendamento nella rappresentanza o peggio,
 come nel caso dell'odierno ricorso, il rappresentato  sia  dichiarato
 fallito a tutti gli atti sono notificati al curatore fallimentare.
    Tale situazione crea di fatto, a parita' di condizioni giuridiche,
 un trattamento disparitario fra due soggetti dei quali  uno  e'  piu'
 tutelato    dell'altro    che,    di   conseguenza,   viene   privato
 immotivatamente del suo fondamentale diritto alla difesa.