LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Favari Emilio ex amministratore della S.r.l. Sipla contro accertamento ufficio imposte dirette di Albano; Oggetto: avv. mora PM31 anni 1979-80; Sentito il ricorrente Favari Emilio, presente; Per l'ufficio Centioni; FATTO E DIRITTO Letti gli atti della vertenza tributaria tra Favari Emilio e l'esattoria delle imposte dirette di Nettuno a seguito di notifica di avviso di mora ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Rilevato che e' necessario, allo stato, sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede che a coloro che abbiano la rappresentanza del soggetto passivo obbligato alle pene pecuniarie, sia notificato, come previsto per il soggetto principale, adeguato e motivato avviso di accertamento, perche' in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. L'art. 98 del citato d.P.R. e' in contrasto con tali disposizioni perche' non prevede che gli uffici delle imposte provvedano, con avviso motivato e notificato anche al rappresentante, cosi' come previsto per il rappresentato, a contestare gli addebiti. Infatti secondo la lettera dell'art. 98 e' dato potere agli uffici delle imposte di applicare al rappresentante soprattasse e multe, dovute dal rappresentato, inaudita altera parte, precludendogli in tal modo il potere di esperire quegli atti di difesa, costituzionalmente tutelati e previsti dall'art. 24 della Costituzione. Menomata difesa che vieppiu' si concreta nel fatto che il rappresentante non puo' ricorrere innanzi agli organi di giustizia tributaria per contestare nel merito la pretesa tributaria dell'amministrazione nei confronti del rappresentato, nell'eventualita' che siano decorsi i termini di legge per il ricorso senza che quest'ultimo si sia attivato per un'adeguata difesa. La qual cosa si manifesta ancora piu' evidente e pericolosa nel caso in cui, nelle more del tempo necessario a ricorrere, vi sia un avvicendamento nella rappresentanza o peggio, come nel caso dell'odierno ricorso, il rappresentato sia dichiarato fallito a tutti gli atti sono notificati al curatore fallimentare. Tale situazione crea di fatto, a parita' di condizioni giuridiche, un trattamento disparitario fra due soggetti dei quali uno e' piu' tutelato dell'altro che, di conseguenza, viene privato immotivatamente del suo fondamentale diritto alla difesa.