IL TRIBUNALE
    Decidendo  sulla  eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, n.
 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito  in  legge  7  agosto
 1982,  n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
 Costituzione sollevata dal difensore dell'imputato; udito il p.m. che
 conclude per la non manifesta infondatezza della eccezione.
                             O S S E R V A
    La  norma in esame incriminando la condotta evasiva in riferimento
 alla  attuazione  del  risultato  della  dichiarazione   "in   misura
 rilevante"   introduce   un   grave   elemento  di  incertezza  nella
 disposizione del comportamento punibile,  giacche'  l'interpretazione
 puo'   oscillare   da   un   criterio  proporzionale  tra  componenti
 dissimulati o simulati e reddito effettivo, ad un criterio che  tenga
 conto unicamente della misura dell'attuazione; cio' sembra comportare
 la violazione del principio di stretta legalita' previsto al  secondo
 comma dell'art. 25 della Costituzione in materia di incriminazioni di
 una condotta.
    D'altra  parte la scelta interpretativa del criterio proporzionale
 (che  sembra  prevalere   sulla   giurisprudenza)   puo'   comportare
 disparita'   ingiustificate   di   trattamento  potendo  condurre  ad
 incriminare modeste evasioni e a  mandare  esenti  da  pena  evasioni
 scusabili.
    Numerose risultano le decisioni dei giudici di merito e da ultimo,
 alcuni, della suprema Corte (Cass. 12 febbraio-4 marzo 1988, ord.  n.
 374/1)  che  hanno  ritenuto non manifestamente infondata la presunta
 questione  di  incostituzionalita'  sia  in  riferimento  alla  norma
 dell'art. 25 che a quella dell'art. 3 della Costituzione.
    Ritiene  pertanto  questo tribunale che la sollevata eccezione non
 sia manifestamente infondata e che essa sia rilevante per il presente
 giudizio,  giacche'  a  seconda  della interpretazione che venga data
 della norma incriminatrice, risultera' sussistere  o  meno  il  reato
 ascritto all'imputato Campeggi Carlo.