IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 4, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione sollevata dal difensore dell'imputato; udito il p.m. che conclude per la non manifesta infondatezza della eccezione. O S S E R V A La norma in esame incriminando la condotta evasiva in riferimento alla attuazione del risultato della dichiarazione "in misura rilevante" introduce un grave elemento di incertezza nella disposizione del comportamento punibile, giacche' l'interpretazione puo' oscillare da un criterio proporzionale tra componenti dissimulati o simulati e reddito effettivo, ad un criterio che tenga conto unicamente della misura dell'attuazione; cio' sembra comportare la violazione del principio di stretta legalita' previsto al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione in materia di incriminazioni di una condotta. D'altra parte la scelta interpretativa del criterio proporzionale (che sembra prevalere sulla giurisprudenza) puo' comportare disparita' ingiustificate di trattamento potendo condurre ad incriminare modeste evasioni e a mandare esenti da pena evasioni scusabili. Numerose risultano le decisioni dei giudici di merito e da ultimo, alcuni, della suprema Corte (Cass. 12 febbraio-4 marzo 1988, ord. n. 374/1) che hanno ritenuto non manifestamente infondata la presunta questione di incostituzionalita' sia in riferimento alla norma dell'art. 25 che a quella dell'art. 3 della Costituzione. Ritiene pertanto questo tribunale che la sollevata eccezione non sia manifestamente infondata e che essa sia rilevante per il presente giudizio, giacche' a seconda della interpretazione che venga data della norma incriminatrice, risultera' sussistere o meno il reato ascritto all'imputato Campeggi Carlo.