ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 / prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza in data 16 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sotto gli stessi profili impugnata; che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;