ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti
 il  sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
 pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione
 all'art.  545,  quarto comma, del codice di procedura civile promosso
 con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di  Taranto  nel
 procedimento  civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare
 Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 38 / prima
 serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Taranto,  con ordinanza in data 16
 febbraio  1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3   della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n.
 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui  non  prevede
 la  pignorabilita'  degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti
 corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni
 credito vantato nei confronti del personale;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 878 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma sotto gli
 stessi profili impugnata;
      che   quindi   la   questione   ora   sollevata   va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;