LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Machieraldo Silvia, avverso iscrizione a ruolo Irpef 1983;
    Letti gli atti;
    Sentito  il  rag.  Anna  Bonino per l'amministrazione finanziaria,
 assente la ricorrente;
    Udito il relatore geom. Edoardo Ansermino;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi  di  iscrizione  a  ruolo  di imposta Irpef 1983 dovuta a
 mancato riconoscimento in detrazione di tasse scollastiche in  quanto
 versato  a  Istituto  privato.  L'iscrizione  risulta  di  L. 451.000
 complessive. La ricorrente contesta l'iscrizione  affermando  che  la
 detrazione  e'  dovuta  perche'  non  esistono  in  Piemonte istituti
 statali    (liceo    linguistico),    l'ufficio    chiede    conferma
 dell'iscrizione.
    Ritenuta  non  priva di fondamento la questione sollevata da parte
 ricorrente la quale rileva che, non esistendo  in  loco  un  istituto
 statale  identico  o  analogo  al  liceo  linguistico frequentato dal
 proprio figlio, essa si trova  obbligata  ad  iscrivere  il  predetto
 all'unico istituto privato di tale tipo esistente nella zona.
    Atteso  che  e'  fatto notorio la circostanza che non esistono nel
 territorio della provincia di Vercelli licei  linguistici  statali  o
 comunque pubblici.
    Considerato  altresi'  che  il  liceo linguistico sia in base alla
 legislazione vigente che, in misura ancora piu' incisiva nel  disegno
 di  legge  per  la  riforma  della  scuola  media  superiore, rientra
 certamente tra i corsi di studio fondamentali in relazione  ai  quali
 sussiste l'obbligo per lo Stato di istituzione di istituti statali in
 base all'art. 33, secondo comma, della Costituzione.
    Considerato altresi' che, nel caso de quo, il liceo linguistico A.
 Negri di Biella e' istituto parificato, legalmente riconosciuto dallo
 Stato.
    Considerato  che,  in  relazione al tipo di corso di studi ed alla
 luce della particolare situazione  locale,  sussiste  certamente  una
 vacanza  nell'intervento  degli  organi  statali preposti i quali non
 sono in grado di garantire al cittadino  l'esercizio  di  un  diritto
 essenziale  e  costituzionalmente garantito qual e' certamente quello
 dell'istruzione;
      che  tale lacuna nell'intervento pubblico non puo' ripercuotersi
 sul cittadino in conseguenza della disparita' di trattamento  che  si
 verrebbe  cosi'  a  realizzare  in  ordine  alla  detraibilita'  solo
 parziale delle tasse scolastiche dovute per l'iscrizione all'istituto
 parificato  rispetto  a  quelle  previste  per  un  analogo  istituto
 statale,  risultando  peraltro  gia'  gravare  sul  contribuente   le
 ulteriori e maggiori spese sostenute dallo stesso per la frequenza di
 un liceo privato.
    Ritenuto  che  in  altri  settori essenziali l'ordinamento statale
 riconosce la legittimita' del ricorso del  cittadino  alle  strutture
 private  senza  spese  o  oneri  aggiuntivi per il contribuente, come
 avviene nell'ambito della  sanita'  ove  e'  ammesso  il  ricorso  ad
 istituti  o  laboratori d'analisi privati allorche' non sia possibile
 per l'apparato pubblici fornire la prestazione entro  un  determinato
 numero di giorni;
      che  da  quanto  sopra  emerge  ad  avviso della commissione, la
 illegittimita' dell'art. 10, lett. f) del d.P.R.  29 settembre  1973,
 n. 597, in relazione agli artt. 3 e 33, secondo e quarto comma, della
 Costituzione limitatamente alla indeducibilita' ai fini  Irpef  delle
 maggiori somme corrisposte dal contribuente per tasse e contributi di
 iscrizione a  scuole  obbligatoriamente  previsti  dagli  ordinamenti
 scolastici  statali, allorche' non esistano in ambito locale identici
 o equipollenti istituti di istruzione statale o comunque pubblici.