IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Visti gli atti del procedimento penale n. 286/88 r.g. a carico di Angelini Carlo imputato del reato previsto dall'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982. Solleva questione di legittimita' costituzionale della citata norma per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione nella parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato. Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi. In merito alla non manifesta infondatezza e' evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante, l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilita' di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilita' di altri illeciti penali. Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassativita' e di quello di eguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.