IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Mazzani Argia relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per asserito contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. OSSERVA La censura attiene alla formulazione della norma incriminatrice laddove la stessa, da un lato individua quali soggetti attivi del reato solo i titolari di reddito da lavoro autonomo o di impresa e non anche gli amministratori di enti e societa', dall'altro pone come evento materiale del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione. L'individuazione del soggetto attivo dal reato urterebbe contro il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, mentre l'indicazione quale evento del reato di una alterazione genericamente definita dalla legge come rilevante, contrasterebbe oltre che col sopra citato principio anche con quello di tassativita' delle fattispecie incriminatrici previsto dall'art. 25 della Costituzione. La condotta vietata non sarebbe infatti sufficientemente identificata con il rischio di obiettive disparita' di trattamento conseguenti a discordanti applicazioni della norma in questione. Il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione, limitatamente al contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione della parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato. Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi. In merito alla non manifesta infondatezza e' evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consenta di determinare la portata dell'aggettivo rilevante l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dall'art. 12 delle preleggi preclude la possibilita' di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altre norme della stessa legge quali soglie di punibilita' di altri illeciti penali. Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassativita' e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge. Relativamente invece alle censure mosse in ordine all'individuazione del soggetto attivo del reato, essa appare manifestamente infondata. La scelta operata dal legislatore si giustifica infatti per la maggiore pericolosita' fiscale dei soggetti indicati dalla norma.