ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenute il 7 luglio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello del procedimento tributario, creando ex art. 3 Cost. ingiustificata disparita' di trattamento tra cittadini, per effetto della rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia preesistente o meno a quello tributario, nonche' lesione degli artt. 2 e 25 "nella parte in cui distoglie al giudice naturale precostituito per legge, nel caso di specie penale - dotato di maggiore e piu' qualificato potere d'accertamento -, un soggetto indiziato di reato"; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta infondatezza della questione; Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione; che la medesima questione e' gia' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze numeri 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;