ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
 annuale  e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso
 con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Barresi  Mario e l'INPS ed altro
 iscritta al n. 416 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Visti   l'atto   di   costituzione  dell'INPS  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta
 il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze,  nel  procedimento  civile
 vertente   sull'obbligo  di  versamento  del  contributo  sociale  di
 malattia da  parte  di  liberi  professionisti,  e'  stata  sollevata
 questione  incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 31 l.
 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
 annuale  e  pluriennale  dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella
 parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi
 derivanti   da  lavoro  subordinato  e  quelli  derivanti  da  lavoro
 parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;
      che   si   e'  costituito  l'INPS  ed  e'  intervenuto,  tramite
 l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  concludendosi  rispettivamente  per  l'inammissibilita'  e
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  l'ordinanza  in epigrafe, pur nella specificita'
 della  fattispecie  relativa   a   liberi   professionisti   (medici)
 svolgenti, si assume, lavoro "para-subordinato", solleva la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n.
 41  sotto  argomenti,  profili e parametri (disparita' di trattamento
 nella misura del contributo per una categoria di soggetti) gia' presi
 in  considerazione  da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e
 con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
      che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa
 valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche  proprie  del
 rapporto  di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza
 della questione di legittimita' sollevata dal Pretore di Firenze;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;