IL PRETORE Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 21 novembre 1988; O S S E R V A Con ricorso depositato il 1 agosto 1988, Meacci Clara, titolare di una pensione di reversibilita' e di una di invalidita' (con decorrenza, rispettivamente, dal 1 luglio 1979 e dal 1 febbraio 1972), entrambe a carico della gestione speciale commercianti, chiedeva l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilita'. Il ricorso si fondava sul disposto della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimita' costituzionale, dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in tutte le parti non dichiarate gia' illegittime nella medesima ed in precedenti sentenze. Nella comparsa di risposta l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto della domanda, rilevando che la integrazione al minimo della pensione di reversibilita' era impedita dal divieto posto dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613. L'istituto sottolineava che la disposizione da esso richiamata non era stata colpita, per la parte concernente la domanda attorea, da censure di illegittimita' costituzionale ed era, quindi, pienamente ripetuta. All'udienza del 21 novembre 1988 il pretore si riservava sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613.