LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso prodotto da S.n.c. D.A.S.O. avverso avvisi di accertamento Ilor/Irpef; Letti gli atti; Sentite le part; Udito il relatore dott. Cera; RITENUTO IN FATTO Con tempestivi ricorsi, tutti riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, la S.n.c. D.A.S.O. ed i soci per le rispettive quote di partecipazione, impugnano gli avvisi di accertamento con i quali l'ufficio delle imposte dirette di Borgomanero ha rettificato il reddito d'impresa, ed ai fini Irpef le quote di partecipazione, per gli anni 1979, 1980 e 1981. In diritto, la societa' ricorrente contesta la carenza di motivazione, svolta soltanto per relationem e, nel merito, il mancato riconoscimento di determinati costi. Con successiva memoria la societa' istante rileva la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in quanto gli avvisi di rettifica non conterrebbero tutti gli elementi essenziali richiesta dalla stessa norma. Inoltre ed in via pregiudiziale solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. L'ufficio ha controdedotto. All'udienza odierna le parti confermano le proprie posizioni. O S S E R V A Il Collegio, esaminata la pregiudiziale opposta dalla societa' ricorrente, non ritiene "manifestamente infondata" l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 54, ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973 "quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli artt. da 46 a 50 sono ridotte alla meta'" in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La norma citata appare illegittima, o quanto meno lascia spazio a seri dubbi sulla costituzionalita' della stessa in relazione agli artt. citati, in quanto mal si concilia con i principi costituzionali per quel quid di punitivo e di autoritario che traspare dalla norma medesima. In sostanza la ratio della norma, peraltro applicabile indistintamente sia al soggetto passivo d'imposta che ha totalmente torto sia al contribuente che ha motivo di dolersi della pretesa erariale, si estrinseca in un chiaro monito: "se fai acquiescenza alla pretesa erariale ci sara' uno sconto sulla sanzione, se invece vuoi difenderti non ci saranno riduzioni". Ma la disparita' di trattamento e' vieppiu' evidente allorche', al di la' della fondatezza della pretesa erariale, senza alcuna motivazione, la sanzione viene applicata nella misura massima o comunque in misura diversa da quella minima, tale da verificare l'intento del legislatore. Ne' va trascurato che la disposizione contenuta nel citato art. 54 costituisce una compressione o quanto meno limitazione del diritto di difesa, che, invece, la Costituzione qualifica come "diritto inviolabile". Il Collegio ritiene, pertanto, trattarsi di questione "rilevante" nella presente controversia, atteso che la norma citata piu' volte viola il diritto di difesa del cittadino ricorrente che potrebbe essere indotto a rinunciare ai ricorsi al fine di ottenere la riduzione alla meta' delle pene pecuniarie irrogate.