Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna, in persona del
 presidente della giunta pro-tempore  on.  avv.  Mario  Melis,  giusta
 deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1/21 del 4 gennaio 1989,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 26 gennaio
 1989  (rep.  n.  51),  rogata  dal  dott.  Tommaso  Tedde,  sostituto
 ufficiale rogante della presidenza della giunta regionale - dall'avv.
 prof.  Sergio  Panunzio e presso di essi elettivamente domiciliato in
 Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore per la
 dichiarazione di incostituzionalita' del d.-l. 30 dicembre  1988,  n.
 547  (recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di trasporti e di
 concessioni marittime", nella parte in cui lede l'autonomia regionale
 costituzionalmente  garantita,  violando  gli  artt.  47  e  53 dello
 statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948,
 n.  3)  e  relative  norme  d'attuazione (spec. artt. 65, 66 e 67 del
 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
                               F A T T O
    1.  - Uno degli aspetti della speciale autonomia riconosciuta alla
 regione Sardegna e' costitutito dal potere attribuito alla stessa  di
 partecipare  a  talune decisioni di competenza di organi dello Stato,
 ma che pero' interessano in modo particolare la Sardegna.
    Vengono  in  rilievo,  al  riguardo, il secondo comma dell'art. 47
 dello statuto  speciale,  secondo  cui  il  presidente  della  giunta
 regionale  "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando
 si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione";  ed
 inoltre  l'art.  53,  secondo  cui "La regione e' rappresentata nella
 elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella  regolamentazione  dei
 servizi  nazionali  di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi
 ed aerei che possano direttamente interessarla".
    Tale  disciplina  e' stata poi attuata ed integrata da varie norme
 d'attuazione dello Statuto. In particolare dagli artt. 65 66 e 67 del
 d.P.R.  19  giugno  1979,  n.  348.  Il primo di essi dispone che "La
 regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti
 del   Governo   per   porre   in   discussione   l'istituzione  e  la
 regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione  e  trasporti
 terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.
    In  questo  caso,  o  quando sia posta direttamente in discussione
 l'istituzione o la regolamentazione  dei  servizi  di  cui  al  comma
 precedente,  si  applica  il secondo comma dell'art. 47 dello statuto
 sardo".
    Il  successivo  art.  66  stabilisce  che  "Le  determinazioni per
 l'istituzione  e  la  regolamentazione,  comprese  le   tariffe   per
 viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art.  65,
 che sono prese in sede  diversa  dal  Consiglio  dei  Ministri,  sono
 adottate    con    la    partecipazione    di    un    rappresentante
 dell'amministrazione regionale".
    Infine  l'art. 67 stabilisce che "Quando i provvedimenti di cui al
 precedente art. 66 siano assunti  da  un'autorita'  individuale  deve
 essere  preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi
 non oltre trenta giorni dalla richiesta".
   2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 306, del 31 dicembre 1988, il d.-l. 30 dicembre 1988, n. 547, recante
 "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di concessioni
 marittime". Tale decreto-legge,  oltre  a  stabilire  una  disciplina
 generale  e  comune  per  tutto il territorio nazionale in materia di
 trasporti  locali,  aerei,  ferroviari  e   marittimi,   nonche'   di
 concessioni   demaniali,   contiene   pero'  anche  delle  norme  che
 disciplinano in particolare le linee di navigazione con la  Sardegna:
 norme  che, pertanto "riguardano particolarmente la regione" ai sensi
 del secondo comma dell'art. 42 dello statuto.
    E' questo il caso dell'art. 4, sesto comma, del d.-l. n. 547/1988,
 il quale cosi' dispone: "6. -  Fermo  restando  il  disposto  di  cui
 all'art.  12  della  legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  al  fine di
 parzialmente adeguare le tariffe al costo  dei  servizi  offerti,  le
 tariffe  stesse  per  i  servizi sovvenzionati di collegamento con le
 isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1› gennaio 1989, con  una
 articolazione  tale  da  realizzare  un  aumento medio del 25% tenuto
 conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono
 ridotti  per  i residenti delle isole e per le merci, considerando la
 rilevante importanza di tale trasporto per l'economia  delle  stesse,
 nella   misura  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della  marina
 mercantile,  previa  intesa  con  i  Ministri  del  tesoro  e   delle
 partecipazioni statali".
    Il  d.-l.  n.  547/1988,  contenente la surriferita disciplina, e'
 gravemente lesivo della autonomia e delle attribuzioni costituzionali
 della  regione  Sardegna,  che  pertanto  lo  impugna  per i seguenti
 motivi;
                             D I R I T T O
    Violazione  artt. 47 e 53 dello statuto speciale per la Sardegna e
 relative norme d'attuazione (artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. n. 348/79).
    1.  -  L'art.  4, sesto comma, del decreto-legge impugnato, con lo
 stabilire un aumento medio del 25% per le tariffe  dei  soli  servizi
 sovvenzionati  di collegamento con le isole ) "fermo restando" quanto
 gia' stabilito dall'art.  12  della  legge  n.  856/1986),  pone  una
 disciplina dei trasporti e delle tariffe marittime che e' chiaramente
 una disciplina speciale. Essa non  riguarda  infatti  la  generalita'
 delle  linee  marittime  e delle relative tariffe, ma riguarda invece
 soltanto le tariffe "per i servizi sovvenzionati di collegamento  con
 le isole maggiori e minori". Esso quindi riguarda soltanto le tariffe
 delle linee marittime con la Sardegna, oltre che con la Sicilia e  le
 isole  minori.  Una  disciplina, dunque, che riguarda la Sardegna non
 gia' alla stessa stregua delle altre regioni italiane (come invece e'
 certamente  il  caso, ad esempio, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge
 impugnato), ma che invece riguarda "particolarmente" la Sardegna.
    Cio' non di meno il decreto-legge in questione e' stato deliberato
 dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 dicembre 1988  senza
 che  fosse  stato  convocato  per  interventi (ai sensi dell'art. 47,
 secondo comma, dello statuto  della  Sardegna)  il  presidente  della
 giunta regionale sarda, che pertanto non via ha potuto partecipare.
    Ne  risulta  palesemente  violata  la  disposizione  dell'art. 47,
 secondo    comma,    della    statuto    sardo,    con    conseguente
 incostituzionalita' del decreto-legge impugnato.
    2.  -  Peraltro la violazione della disciplina statutaria e' tanto
 piu' certa - e la incostituzionalita' del  d.-l.  n.  547/1988  tanto
 piu'  evidente  -  per  il  fatto  che la disciplina in questione del
 decreto-legge  impugnato  riguarda  linee  di  trasporto  e  relative
 tariffe.  Onde  risulta  violata,  oltre  che  la disciplina generale
 dell'art. 47, secondo comma, dello  statuto,  anche  quella  speciale
 dell'art.  53  dello statuto medesimo, in base alla quale, come si e'
 visto la regione deve essere comunque "rappresentata" allorquando  lo
 Stato  stabilisca  una  regolamentazione dei trasporti marittimi "che
 possono direttamente interessarla" (quali sono certamente i trasporti
 marittimi  di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  4  del decreto-legge
 impugnato).
    3.  -  Non  solo, ma risulta altresi' palesemente violata anche la
 particolare norma del  secondo  comma  dell'art.  65  del  d.P.R.  n.
 348/1z979,  che  impone  la  presenza  del  presidente  della  giunta
 regionale alle sedute del Consiglio  dei  Ministri  allorche'  questo
 debba   discutere   la  regolamentazione  (comprese  le  tariffe  per
 viaggiatori e merci, come si  ricava  dal  successivo  art.  66)  dei
 servizi  di  trasporto marittimo che possono direttamente interessare
 la Sardegna.
    4. - La incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata
 rileva anche sotto un ulteriore profilo, che pure da'  luogo  ad  una
 lesione della autonomia regionale.
    Come  si e' visto il sesto comma dell'art. 4 del d.-l. n. 547/1988
 stabilisce che gli aumenti di tariffa per i servizi sovvenzionati  di
 collegamento con la Sardegna (disposti dallo stesso sesto comma nella
 misura media del  25%)  sono  pero'  ridotti  per  i  soli  residenti
 nell'isola  e  per  le  merci  "con decreto del Ministro della marina
 mercantile,  previa  intesa  con  i  Ministri  del  tesoro  e   delle
 partecipazioni statali".
    La  disposizione legislativa impugnata, dunque, nell'attribuire al
 Ministro della marina mercantile il  potere  di  ridurre  la  tariffa
 prevede  espressamente la necessita' di un'intesa con altri Ministri.
 Esso, tuttavia, non prevede anche la necessita' del parere che pure -
 in  un caso del genere - deve essere richiesto alla regione Sardegna,
 in base all'art. 67 del d.P.R. n. 348/1979. Infatti  quello  previsto
 dalla  disciplina  impugnata e' - come prevede l'art. 67 - appunto un
 provvedimento   ministeriale   (assunto   quindi   da   "un'autorita'
 individuale")   in   materia   di  regolamentazione  di  tariffe  per
 viaggiatori e merci  di  servizi  nazionali  di  trasporto  marittimi
 interessanti specificamente la Sardegna.
    La  omessa previsione del parere della regione comporta anch'essa,
 dunque,   la   incostituzionalita'   della   disciplina   legislativa
 impugnata.