Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta pro-tempore on. avv. Mario Melis, giusta deliberazione della giunta regionale n. 1/21 del 4 gennaio 1989, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 26 gennaio 1989 (rep. n. 51), rogata dal dott. Tommaso Tedde, sostituto ufficiale rogante della presidenza della giunta regionale - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore per la dichiarazione di incostituzionalita' del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 547 (recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", nella parte in cui lede l'autonomia regionale costituzionalmente garantita, violando gli artt. 47 e 53 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). F A T T O 1. - Uno degli aspetti della speciale autonomia riconosciuta alla regione Sardegna e' costitutito dal potere attribuito alla stessa di partecipare a talune decisioni di competenza di organi dello Stato, ma che pero' interessano in modo particolare la Sardegna. Vengono in rilievo, al riguardo, il secondo comma dell'art. 47 dello statuto speciale, secondo cui il presidente della giunta regionale "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione"; ed inoltre l'art. 53, secondo cui "La regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla". Tale disciplina e' stata poi attuata ed integrata da varie norme d'attuazione dello Statuto. In particolare dagli artt. 65 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Il primo di essi dispone che "La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla. In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo". Il successivo art. 66 stabilisce che "Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione regionale". Infine l'art. 67 stabilisce che "Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorita' individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta". 2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306, del 31 dicembre 1988, il d.-l. 30 dicembre 1988, n. 547, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime". Tale decreto-legge, oltre a stabilire una disciplina generale e comune per tutto il territorio nazionale in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonche' di concessioni demaniali, contiene pero' anche delle norme che disciplinano in particolare le linee di navigazione con la Sardegna: norme che, pertanto "riguardano particolarmente la regione" ai sensi del secondo comma dell'art. 42 dello statuto. E' questo il caso dell'art. 4, sesto comma, del d.-l. n. 547/1988, il quale cosi' dispone: "6. - Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1 gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25% tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci, considerando la rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali". Il d.-l. n. 547/1988, contenente la surriferita disciplina, e' gravemente lesivo della autonomia e delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, che pertanto lo impugna per i seguenti motivi; D I R I T T O Violazione artt. 47 e 53 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme d'attuazione (artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. n. 348/79). 1. - L'art. 4, sesto comma, del decreto-legge impugnato, con lo stabilire un aumento medio del 25% per le tariffe dei soli servizi sovvenzionati di collegamento con le isole ) "fermo restando" quanto gia' stabilito dall'art. 12 della legge n. 856/1986), pone una disciplina dei trasporti e delle tariffe marittime che e' chiaramente una disciplina speciale. Essa non riguarda infatti la generalita' delle linee marittime e delle relative tariffe, ma riguarda invece soltanto le tariffe "per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori". Esso quindi riguarda soltanto le tariffe delle linee marittime con la Sardegna, oltre che con la Sicilia e le isole minori. Una disciplina, dunque, che riguarda la Sardegna non gia' alla stessa stregua delle altre regioni italiane (come invece e' certamente il caso, ad esempio, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge impugnato), ma che invece riguarda "particolarmente" la Sardegna. Cio' non di meno il decreto-legge in questione e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 dicembre 1988 senza che fosse stato convocato per interventi (ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello statuto della Sardegna) il presidente della giunta regionale sarda, che pertanto non via ha potuto partecipare. Ne risulta palesemente violata la disposizione dell'art. 47, secondo comma, della statuto sardo, con conseguente incostituzionalita' del decreto-legge impugnato. 2. - Peraltro la violazione della disciplina statutaria e' tanto piu' certa - e la incostituzionalita' del d.-l. n. 547/1988 tanto piu' evidente - per il fatto che la disciplina in questione del decreto-legge impugnato riguarda linee di trasporto e relative tariffe. Onde risulta violata, oltre che la disciplina generale dell'art. 47, secondo comma, dello statuto, anche quella speciale dell'art. 53 dello statuto medesimo, in base alla quale, come si e' visto la regione deve essere comunque "rappresentata" allorquando lo Stato stabilisca una regolamentazione dei trasporti marittimi "che possono direttamente interessarla" (quali sono certamente i trasporti marittimi di cui al sesto comma dell'art. 4 del decreto-legge impugnato). 3. - Non solo, ma risulta altresi' palesemente violata anche la particolare norma del secondo comma dell'art. 65 del d.P.R. n. 348/1z979, che impone la presenza del presidente della giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri allorche' questo debba discutere la regolamentazione (comprese le tariffe per viaggiatori e merci, come si ricava dal successivo art. 66) dei servizi di trasporto marittimo che possono direttamente interessare la Sardegna. 4. - La incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata rileva anche sotto un ulteriore profilo, che pure da' luogo ad una lesione della autonomia regionale. Come si e' visto il sesto comma dell'art. 4 del d.-l. n. 547/1988 stabilisce che gli aumenti di tariffa per i servizi sovvenzionati di collegamento con la Sardegna (disposti dallo stesso sesto comma nella misura media del 25%) sono pero' ridotti per i soli residenti nell'isola e per le merci "con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali". La disposizione legislativa impugnata, dunque, nell'attribuire al Ministro della marina mercantile il potere di ridurre la tariffa prevede espressamente la necessita' di un'intesa con altri Ministri. Esso, tuttavia, non prevede anche la necessita' del parere che pure - in un caso del genere - deve essere richiesto alla regione Sardegna, in base all'art. 67 del d.P.R. n. 348/1979. Infatti quello previsto dalla disciplina impugnata e' - come prevede l'art. 67 - appunto un provvedimento ministeriale (assunto quindi da "un'autorita' individuale") in materia di regolamentazione di tariffe per viaggiatori e merci di servizi nazionali di trasporto marittimi interessanti specificamente la Sardegna. La omessa previsione del parere della regione comporta anch'essa, dunque, la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.