ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, ottavo
 comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980,  n.  28  (Delega  al
 Governo  per  il riordinamento della docenza universitaria e relativa
 fascia di  formazione,  e  per  la  sperimentazione  organizzativa  e
 didattica), e 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980,
 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
 formazione   nonche'   sperimentazione  organizzativa  e  didattica),
 promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1987 dal Consiglio di Stato
 sul  ricorso  proposto  da  Bo'hme  Susanna  Julia  ed  altre  contro
 l'Universita' degli studi di Genova ed altro, iscritta al n. 379  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli atti di costituzione di Bo'hme Susanna Julia ed altre e
 del Ministero della pubblica istruzione;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  gennaio  1989  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  l'avv.  Carlo  Raggi  per  Bo'hme  Susanna Julia ed altre e
 l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Ministero della  pubblica
 istruzione;
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ordinanza del 5 giugno 1987 - emessa sul ricorso proposto
 da Bo'hme Susanna Julia ed altre contro l'Universita' degli studi  di
 Genova  ed  altro  -  il Consiglio di Stato ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione, degli artt. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21
 febbraio 1980, n. 28, e 58, primo comma, lettera h),  del  d.P.R.  11
 luglio  1980,  n. 382, nella parte in cui, escludendo dall'ammissione
 ai giudizi  di  idoneita'  per  l'accesso  ai  ruoli  di  ricercatore
 confermato  i lettori dotati soltanto di incarichi conferiti ai sensi
 dell'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, introdurrebbero per
 questi  ultimi un ingiustificato trattamento differenziato rispetto a
 quello  assicurato,  ai  fini  dell'ammissione  ai  cennati  giudizi,
 dall'art.  7, ottavo comma, lettera f), della legge 21 febbraio 1980,
 n. 28, e dall'art. 58, primo comma, lettera g), del d.P.R. 11  luglio
 1980,  n.  382,  agli  assistenti  incaricati,  e dall'art. 7, ottavo
 comma, lettera g), della predetta legge  21  febbraio  1980,  n.  28,
 nonche'  dall'art.  58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382, ai lettori incaricati ai  sensi  del  decreto-legge  23
 dicembre  1978,  n.  817  (convertito, con modificazioni, in legge 19
 febbraio 1979, n. 54), nominati con provvedimento  rettorale,  previa
 deliberazione  del  Consiglio di facolta', su proposta del professore
 ufficiale  della  materia,  in  esecuzione   di   accordi   culturali
 debitamente ratificati.
   Quanto   all'asserita   disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
 assistenti incaricati (art. 7, ottavo comma, lettera f), della  legge
 n.  28/1980  e  art.  58,  primo  comma,  lettera  g),  del d.P.R. n.
 382/1980), il giudice a quo ricorda che l'art. 1 della legge  n.  349
 del  1958  ricomprende  all'interno  del personale assistente sia gli
 assistenti incaricati che i lettori di lingua e letteratura straniera
 e  italiana e il successivo art. 6 della stessa legge n. 349 del 1958
 precisa che ai lettori e' riconosciuto lo stesso stato  giuridico  ed
 economico   e  lo  stesso  sviluppo  di  carriera  degli  assistenti,
 rientrando altresi' (art. 3 legge cit.) nelle mansioni di  assistenti
 e  lettori  il  coadiuvare il professore "nella ricerca scientifica e
 nell'attivita'   didattica,    con    particolare    riguardo    alle
 esercitazioni".  In tale personale assistente rientrano pure prosegue
 il giudice a quo - i lettori  che  abbiano  ricevuto  l'incarico  con
 decreto  rettorale ai sensi della legge n. 67 del 1962, allacciandosi
 tale previsione  all'art.  13  della  legge  n.  349  del  1958  che,
 concernendo il conferimento degli incarichi di assistente, si applica
 anche all'attribuzione di incarico di lettore. Ne'  razionale  dunque
 ne'  giustificato  appare  il  trattamento  deteriore stabilito dalle
 norme impugnate ai lettori incaricati ex art. 24 della legge  n.   62
 del  1967 rispetto a quello riconosciuto, ai fini dell'immissione nel
 ruolo  dei  ricercatori  confermati,  agli   assistenti   incaricati,
 entrambe le categorie appartenendo al personale assistente, ricevendo
 la nomina dal rettore (l'originaria competenza attribuita al Ministro
 della  P.I.  dagli  artt. 1 e 13 della legge n. 349/1958 e' stata, in
 base all'art. 1  della  legge  n.  948/1967,  devoluta  ai  lettori),
 svolgendo  le  stesse  mansioni  e  godendo  dello stesso trattamento
 economico.
    Quanto  al  diverso  trattamento  fatto  ai  lettori  nominati dal
 rettore ex art. 24 della legge n. 62 del  1967  rispetto  ai  lettori
 nominati  ai  sensi del decreto-legge n. 817 del 1978 (art. 7, ottavo
 comma, lettera g), della legge n. 28/1980 e  art.  58,  primo  comma,
 lettera  h),  del  d.P.R.  n. 382/1980), il giudice a quo ricorda che
 l'art. 58, lettera h), del d.P.R.  n. 382 del 1980 ritiene utili,  ai
 fini  dell'accesso  ai  giudizi di idoneita', oltre che gli incarichi
 derivanti da delibera nominativa del  Consiglio  di  amministrazione,
 gli  incarichi attribuiti ai sensi del decreto-legge n. 817 del 1978,
 sicche' del tutto irragionevole appare la mancata considerazione,  ai
 fini   dell'accesso   ai  ruoli  dei  ricercatori  confermati,  degli
 incarichi ex art. 24 della legge n.  62  del  1967,  non  presentando
 sostanziali  differenziazioni  la  posizione dei rispettivi titolari.
 Ne'  varrebbe  ad  introdurre  una  ragionevole  differenziazione  la
 circostanza  che gli incaricati ex art. 24 della legge n. 62 del 1967
 siano nominati in esecuzione  di  accordi  culturali  ratificati;  si
 tratta  di  un  presupposto  della  nomina  che non e' certo idoneo a
 introdurre differenziazioni nelle funzioni svolte dagli incaricati ex
 legge  n.  62  del  1967 rispetto a quelle svolte dagli incaricati ex
 decreto-legge n. 817 del 1978, decreto che, oltretutto,  consente  il
 conferimento di incarichi di lettore "anche al di fuori degli accordi
 culturali", evidenziando la sostanziale assenza  di  differenziazione
 tra i due tipi di incarico.
    2.  -  Si  e'  costituita nel presente giudizio l'Avvocatura dello
 Stato, in  rappresentanza  e  difesa  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione,  in persona del Ministro pro-tempore in carica, chiedendo
 che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
    Osserva  l'Avvocatura, negando l'equipollenza ed omogeneita' delle
 due categorie di lettori in questione, che al  contrario  esisterebbe
 una  sostanziale  differenza  per  funzioni,  retribuzione, criteri e
 modalita' di nomina tra i lettori nominati in base all'art. 24  della
 legge  n.  62 del 1967 e le categorie di lettori considerate omogenee
 dalla decisione della Corte costituzionale n. 284 del  1987  invocata
 dal  giudice  a  quo:  il carattere differenziale e quindi la mancata
 menzione dei primi tra le categorie considerate nell'art. 58, lettera
 h),  del  d.P.R. n. 382 del 1980 e nell'art. 7, ottavo comma, lettera
 g), della legge n. 28 del 1980 sarebbe la  giusta  conseguenza  della
 particolarita'  della  procedura anteriore all'atto di nomina e della
 episodicita' della chiamata di detto personale, non a caso denominato
 di   "interscambio"   (in   quanto   frutto   di   accordi  culturali
 internazionali). Detto personale non risulta ne' assunto per concorso
 ne'  con  delibera  nominativa del Consiglio di amministrazione (o di
 facolta'); ne' risulta, secondo l'Avvocatura, verificata in punto  di
 fatto  l'effettiva  ricorrenza  degli  altri  requisiti  (tra  cui il
 periodo  di  servizio  minimale),  invece  esistenti  per  le   altre
 categorie  dei lettori di cui all'art. 6 della legge n. 1058 del 1941
 o di quelli nominati in  base  al  decreto-legge  n.  817  del  1978,
 convertito in legge n. 54 del 1979.
    3. - Nelle deduzioni degli avvocati Sivieri e Raggi, costituiti in
 rappresentanza  e  difesa  di  Susanna  Julia  Bo'hme  ed  altre,  si
 ribadiscono le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Consiglio  di  Stato,  con ordinanza del 5 giugno 1987,
 pervenuta alla  Corte  costituzionale  il  7  luglio  1988  (R.O.  n.
 379/1988),  solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 7, ottavo comma,
 lettera  g),  della  legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
 per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
 formazione,  e  per  la sperimentazione organizzativa e didattica), e
 58, primo comma, lettera h),  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382
 (Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
 formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), "nella
 parte  in cui, escludendo dall'ammissione ai giudizi di idoneita' per
 l'accesso  ai  ruoli  di  ricercatore  confermato  i  lettori  dotati
 soltanto  di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 24 della legge 24
 febbraio 1967, n. 62, introducono per questi ultimi un ingiustificato
 trattamento  differenziato  rispetto  a  quello  assicurato,  ai fini
 dell'ammissione ai cennati giudizi, dall'art. 7, ottavo comma,  lett.
 f),  della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dall'art. 58, primo comma,
 lett. g), del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.   382,  agli  assistenti
 incaricati,  e  dall'art.  7, ottavo comma, lett.  g), della predetta
 legge n. 28 del 1980 nonche' dall'art. 58, primo comma, lett. h), del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai lettori anche titolari di incarichi
 conferiti ai sensi del D.L. n. 817 del 1978".
    2. - La questione e' fondata.
    La  categoria  di  lettori,  che  lamentano  nella  presente causa
 disparita' di trattamento, e' stata introdotta dalla normativa di cui
 all'art.  24  della  legge  n.  62  del  1967. Tale legge, intitolata
 "Istituzione di nuove  cattedre  universitarie,  di  nuovi  posti  di
 assistente  universitario,  e  nuova  disciplina  degli  incarichi di
 insegnamento  universitario  e  degli  assistenti   volontari",   era
 ispirata  a  fronteggiare  la  crescita della popolazione studentesca
 nelle universita' con un aumento del personale  docente,  secondo  un
 piano  di programmazione quinquennale. Nel quadro di misure di rapido
 adeguamento  delle   non   piu'   tollerabili   insufficienze   della
 organizzazione  didattica  alla  espansione  delle immatricolazioni e
 delle frequenze si deve intendere il ricorso all'incarico di lettore,
 conferito  con decreto rettorale a cittadini stranieri, in esecuzione
 di accordi culturali, debitamente ratificati,  "in  deroga  a  quanto
 disposto  dall'ultimo  comma  dell'articolo  13  della legge 18 marzo
 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo",  comma
 che  recita:  "I  posti vacanti di assistente ordinario devono essere
 ricoperti mediante trasferimento o messi a  concorso  al  piu'  tardi
 entro tre anni dalla vacanza o dalla nuova istituzione".
    L'art. 24, primo comma, della legge n. 62 del 1967 aveva dunque il
 fine di sostituire alle  lente  procedure  del  trasferimento  e  del
 concorso  l'agile meccanismo dell'incarico annuale rinnovabile, senza
 tuttavia pregiudizio del criterio selettivo, dato che la proposta del
 professore ufficiale della materia, accolta nella deliberazione della
 Facolta'  o  Scuola,  implica  la  previa  scelta  entro  "una  terna
 designata  dalle  competenti  autorita'  del  paese di origine". Tale
 peculiare modalita' procedimentale stabilisce una equivalenza, quanto
 a  garanzie  di merito, tra le derogate procedure del trasferimento e
 del concorso e quella introdotta dell'incarico. Se ne deve dedurre la
 equivalenza,  quanto alla competenza e alle funzioni, degli status di
 lettore di ruolo e di lettore incaricato.
    Lo  stesso  art.  24,  quarto  comma,  prevede  che "con le stesse
 modalita' di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi
 culturali   debitamente   ratificati,   possono  essere  conferiti  a
 cittadini stranieri speciali incarichi di  lettore  di  lingua  e  di
 lingua  e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore
 di   ruolo.   Il   conferimento    dell'incarico    e'    subordinato
 all'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione".
    La  categoria  dei lettori incaricati introdotta dalla legge n. 62
 del 1967 e' pertanto unitaria ed e'  utilizzabile  non  soltanto  "in
 corrispondenza di posti di lettore di ruolo" ma anche "in aggiunta ai
 posti di lettore di ruolo".
    Questo nuovo personale e' assimilato al personale assistente dalla
 stessa legge  istitutiva:  il  sesto  comma  dell'art.  24,  infatti,
 dispone  che  "Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, e'
 corrisposto un assegno pari allo stipendio  iniziale  dell'assistente
 universitario  incaricato";  il  primo  comma  fonda  la  species del
 lettore incaricato  proprio  richiamando  in  deroga  l'ultimo  comma
 dell'art.  13 della legge n. 349 del 1958 che disciplina il personale
 assistente.
    L'art.  1  della  citata  legge n. 349 del 1958, intitolata "Norme
 sullo stato giuridico ed economico  degli  assistenti  universitari",
 elenca cinque categorie di personale assistente: assistenti ordinari,
 incaricati, straordinari, volontari, lettori di lingue e  letterature
 straniere e italiana.
    L'art.   6,   primo   comma,   della   medesima  legge  stabilisce
 testualmente che i  lettori  "hanno  lo  stesso  stato  giuridico  ed
 economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti".
    Il  Ministero della pubblica istruzione, con circolare 29 dicembre
 1982, n. 5494, riconosce che "le due  figure  (scil.  del  lettore  e
 dell'assistente),   ancora   precedentemente   a   tale  ordinamento,
 coincidevano e si confondevano in un unico ruolo".
    La  identita'  delle  figure,  nello  status  e nelle funzioni, di
 assistenti e lettori e' stata riconosciuta  da  questa  Corte,  nella
 sentenza n. 284 del 7 luglio 1987, anche con riguardo alla disciplina
 successivamente dettata con decreto-legge 23 dicembre  1978,  n.  817
 (Norme  transitorie  per  il  personale  precario delle Universita'),
 convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n.  54.  Il
 decreto-legge  n.  817  del 1978, come piu' chiaramente si esprime la
 legge di conversione nella formulazione modificata dell'ottavo  comma
 dell'articolo   unico,   fissa   il   rapporto   di  un  lettore  per
 centocinquanta studenti iscritti in modo da determinare il numero dei
 lettorati  conferibili con decreto rettorale su proposta dei Consigli
 di facolta' "anche al di fuori degli accordi culturali". Quest'ultimo
 ampliamento   delle   pre-condizioni   procedimentali  e'  ovviamente
 giustificato dalla insufficienza della disponibilita' di lettori  per
 corrispondere al nuovo rapporto quantitativo con gli studenti qualora
 si attingesse ai soli accordi culturali  debitamente  ratificati.  La
 garanzia di accertamento di merito e' tuttavia conservata dato che le
 proposte di nomina dei lettori devono essere formulate  dai  Consigli
 di   facolta',   che   sono   organi   scientificamente   oltre   che
 amministrativamente  competenti  ad  attestarne   la   qualificazione
 professionale.
    Il  decreto-legge  n. 817 del 1987, inoltre, continua a parificare
 il trattamento economico  dei  lettori  a  quello  degli  assistenti,
 proseguendo il regime tradizionale.
    L'identita'  tra  lettori  e  assistenti viene meno solo a partire
 dalla disciplina dettata dall'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, che
 non  fonda  piu', per nuovi lettori, un rapporto di impiego pubblico,
 ma prevede per essi assunzioni con contratto di diritto privato.
    Tale mutamento radicale e' comprensibile nel contesto del riordino
 della docenza universitaria: la figura  dell'assistente  destinata  a
 scomparire  nel  ruolo  ad esaurimento ex art. 3 del decreto-legge n.
 580 del 1973, convertito in legge n.  766  del  1973,  e  quella  dei
 lettori  con status di impiego pubblico destinata ad essere assorbita
 nel ruolo dei ricercatori universitari quali ricercatori  confermati.
 La  sopravvivenza  della  funzione  del  lettorato  e' di conseguenza
 assicurata solo mediante rapporto contrattuale di diritto privato.
    3.  -  Le  linee  dell'evoluzione  legislativa  innanzi analizzate
 valgono a chiarire i  dati  di  riferimento  indispensabili  per  una
 soluzione della problematica relativa alle norme impugnate.
    Essi  sono  ordinabili  nella  sequenza:  a) identita' di status e
 funzioni tra assistenti e lettori dall'origine fino alla riforma  del
 1980;   b)   agli   assistenti  incaricati  corrispondono  i  lettori
 incaricati sia ex art. 24 della legge n. 62 del 1967,  sia  ai  sensi
 del  comma  ottavo  dell'articolo  unico del decreto-legge n. 817 del
 1978 convertito in legge n. 54 del 1979. Ne consegue che inquadrare a
 domanda  previo  giudizio  di  idoneita'  nel  ruolo  dei ricercatori
 universitari, quali ricercatori confermati, gli assistenti incaricati
 e  non  anche  i  lettori  incaricati nella maggiore estensione della
 categoria quale sopra descritta, e' statuire trattamento  dispari  in
 causa  pari,  con  cio'  violandosi  il  principio  costituzionale di
 eguaglianza.
    I  pretesi  elementi  di  disomogeneita' tra assistenti e lettori,
 nonche' tra le diverse species di lettori,  rilevati  dall'Avvocatura
 dello Stato, sono persuasivamente confutati dalla memoria di parte.
    Questa Corte indica come criterio metodico la non cumulabilita' di
 modalita' eventuali dei procedimenti  preparatori  della  nomina  dei
 lettori (accordi culturali, terna designata dalle autorita' dei paesi
 di origine) con gli atti  di  proposta  o  di  nomina  (delibere  del
 Consiglio  di  facolta',  del  Consiglio  di amministrazione, decreto
 rettorale) per inferirne disomogeneita' di categorie.
    Ne' l'assenza, dalla previsione delle norme impugnate, dei lettori
 ex art. 24 della legge n. 62 del 1967  puo'  essere  giustificata  in
 base  al  canone  ermeneutico ubi lex tacuit, noluit, con la volonta'
 implicita del legislatore di non recuperare questo particolare gruppo
 di precari nei ruoli dell'Universita' riformata.
    Le   tecniche   di  redazione  legislativa  possono  essere  state
 condizionate da errori di ricognizione statistica del personale cosi'
 come  da  disattenzione  fortuita;  ma,  quand'anche  si fosse voluto
 consapevolmente limitare l'accesso al ruolo dei ricercatori  ai  soli
 lettori   del   sottogruppo   esplicitamente  indicato,  si  dovrebbe
 registrare la sopravvenienza o di un giudizio  di  valore  o  di  una
 ragione   di   politica   riformatrice   tanto   forte   da  spezzare
 l'eguaglianza  interna  alla   categoria,   quale   e'   storicamente
 rilevabile fino al 1980.
    Tale   superiore   ratio   superveniens   appare  a  questa  Corte
 insussistente.
    Pertanto, vulnerando i principi di eguaglianza e di ragionevolezza
 richiesti al legislatore ordinario dall'art. 3 della Costituzione, le
 norme  impugnate  vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per
 la parte in cui hanno dato luogo alla censurata discriminazione.