ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 12-quater,
 della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione  al  D.L.  30  gennaio
 1979,  n.  23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina
 in materia di agevolazioni al  settore  industriale"),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  15  luglio  1987  dal  Tribunale  di  Roma nel
 procedimento civile  vertente  tra  S.r.l.  Calcestruzzi  Guidetti  e
 l'Istituto  Centrale  per  il  Credito  a  Medio  Termine, nonche' il
 Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,  iscritta
 al  n.  54  del  registro  ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  9,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1988;
    Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Centrale per il Credito
 a Medio Termine;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  ottobre  1988  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito l'avv. Giuseppe Latone per l'Istituto Centrale;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio, instaurato dalla s.r.l. Calcestruzzi
 Guidetti (nei confronti dell'Istituto centrale per il credito a medio
 termine  e  del  Ministero  dell'industria)  per  l'accertamento  del
 diritto ad  ottenere  il  contributo  in  conto  interessi,  previsto
 dall'art. 12-quater della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione ad
 un contratto di finanziamento  stipulato  il  28  febbraio  1979,  il
 Tribunale di Roma, con ordinanza in data 15 luglio 1987, ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale della predetta  disposizione
 in riferimento all'art. 3 Cost.
    La norma impugnata, introdotta dalla legge di conversione del d.l.
 30 gennaio 1979, n. 23 (recante modificazioni  ed  integrazioni  alla
 vigente   disciplina   in   materia   di   agevolazioni   al  settore
 industriale), prevede l'immediata concessione  di  un  contributo  in
 conto  interessi  per  le  operazioni  stipulate  -  a  tasso  pari o
 superiore al tasso di riferimento - in epoca anteriore alla  data  di
 entrata  in  vigore  del  decreto  legge  (1›  febbraio  1979).  Tale
 limitazione temporale appare al giudice a quo irragionevole  e  fonte
 di   un'ingiustificata   disparita'   di  trattamento  rispetto  alle
 operazioni che, concluse successivamente e fino al momento di entrata
 in  vigore della legge di conversione (16 aprile 1979), non sarebbero
 assistite dal medesimo beneficio.
    Nonostante  la  ratio della disposizione denunciata consista nella
 volonta' di  sanare  le  operazioni  stipulate  fino  al  momento  di
 operativita' della nuova disciplina concernente i contributi in conto
 interessi,  e  cioe'  fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di
 conversione,  trattandosi di disposizioni (artt. 12- ter e 12-quater)
 che,  essendo  nuove  e   diverse   rispetto   a   quelle   contenute
 nell'originario  decreto-legge, hanno efficacia ex nunc, il tribunale
 remittente esclude che l'art. 12-quater,  atteso  il  suo  inequivoco
 tenore  letterale,  possa  interpretarsi nel senso che il legislatore
 abbia in realta' inteso aver riguardo alla data di entrata in  vigore
 della legge di conversione.
    Osserva,  invece,  che  alla  stregua  della  norma in questione e
 considerato il complessivo contenuto della l.  n.  91  del  1979,  le
 agevolazioni al settore industriale, tramite il trattamento riservato
 a  talune  operazioni  di  finanziamento,  concernono  tutte   quelle
 stipulate  dal  16 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge
 citata)  in  poi,  ovvero,  dal  1976  al  31  gennaio  1979  (giorno
 precedente  a quello dell'entrata in vigore del d.l. 30 gennaio 1979,
 n. 23, poi convertito in legge). Risulterebbero pertanto escluse  dai
 benefici  previsti dalla l. n. 91 del 1979 soltanto quelle operazioni
 stipulate tra l'1 febbraio 1979 ed il 16 aprile 1979, dal momento che
 gli  interessati non possono usufruire ne' delle vecchie provvidenze,
 per essere spirato ex post il relativo termine, ne'  delle  nuove.  E
 cio'  senza  alcuna individuabile giustificazione, posto che la ratio
 della legge di conversione "era invece proprio  quella  di  ammettere
 alla  c.d.  sanatoria  tutte  le operazioni stipulate prima della sua
 entrata in vigore". Lo stesso Ministero del tesoro, difatti, con nota
 del  22  novembre 1979 indirizzata al Ministero dell'industria, aveva
 attribuito il riferimento al decreto legge, anziche' alla  legge,  ad
 un mero errore materiale del legislatore.
    2.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio l'Istituto centrale per il
 credito a medio termine contestando che la legge di conversione n. 91
 del  1979  abbia modificato o sostituito le preesistenti agevolazioni
 creditizie (introdotte dal d.P.R.   n.  902  del  1976),  limitandosi
 invece a snellire la procedura del prefinanziamento (art. 12- ter).
    La  disposizione  impugnata, pertanto, prevedendo la sanatoria dei
 finanziamenti stipulati, a tasso di mercato, in un periodo in cui  la
 normativa agevolativa (prevista dal d.P.R. n. 902 del 1976) non aveva
 ancora trovato piena attuazione, non avrebbe alcuna attinenza con  le
 modifiche  introdotte  dalla  legge  di  conversione  n. 91 del 1979,
 contenendo invece una norma a carattere transitorio e temporaneo che,
 in   base   ad   una   insindacabile  valutazione  discrezionale  del
 legislatore, limita nel tempo la possibilita' di  sanatoria,  creando
 delle  disparita'  di  mero  fatto,  non  ricollegabili  a situazioni
 giuridicamente rilevanti.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12-quater del decreto legge  30
 gennaio  1979,  n.  23  ("Modificazioni  ed integrazioni alla vigente
 disciplina in  materia  di  agevolazioni  al  settore  industriale"),
 modificato  dalla  legge 29 marzo 1979, n. 91 la quale ha introdotto,
 con l'art. 12- ter, una particolare agevolazione rispetto  al  regime
 precedente ed ha esteso, con il denunciato art. 12-quater, i relativi
 benefici alle operazioni  di  finanziamento  stipulate  anteriormente
 alla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 23 del 1979.
   Ad  avviso  del giudice a quo, l'articolo impugnato, introdotto con
 la legge di conversione  e  contenente  una  disposizione  aggiuntiva
 rispetto   a   quelle   del   decreto   legge   convertito,   sarebbe
 ingiustificatamente discriminatoria perche', pur  essendo  diretto  a
 disciplinare   retroattivamente   situazioni  pregresse  allo  stesso
 decreto-legge, priverebbe irragionevolmente  del  beneficio  da  esso
 previsto  le  operazioni  stipulate  nel periodo intercorrente tra la
 data di entrata in vigore del decreto-legge e quella  di  entrata  in
 vigore della legge di conversione.
    2. - Ritiene la Corte che la prospettata questione di legittimita'
 costituzionale  possa  essere  superata  mediante   l'interpretazione
 logico-sistematica della norma denunciata.
    Va  in  proposito  precisato  che  con il decreto legge 30 gennaio
 1979, n. 23, entrato in vigore il 1› febbraio 1979, vennero apportate
 varie  modifiche al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, recante norme sul
 credito agevolato al settore industriale. La legge  n.  91  del  1979
 converti'   il   suddetto   decreto  con  modifiche  ed  integrazioni
 introducendo, in particolare l'art. 12-quater,  il  quale  stabilisce
 che,  per  le  operazioni stipulate dagli istituti di credito a medio
 termine con riferimento al d.P.R. n. 902 del 1976 "prima  della  data
 di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto legge" a tasso pari o
 superiore al tasso di riferimento vigente al  momento  della  stipula
 del  contratto  di  finanziamento,  il  contributo in conto interessi
 possa essere concesso con decorrenza dalla data della stipula  ed  in
 misura  pari  alla  differenza tra il tasso di riferimento vigente al
 momento della stipula ed il tasso che  per  ciascuna  operazione  sia
 applicabile  ai  sensi  degli artt. 5, 6 e 8 del citato d.P.R. n. 902
 del 1976.
    Cio'  premesso, va chiarito che, riguardo alla questione in esame,
 esula del tutto il profilo che  solitamente  viene  in  evidenza  con
 riferimento  alla  irretroattivita'  delle disposizioni integrative o
 modificative  di  un   decreto-legge   contenute   nella   legge   di
 conversione. Difatti la norma denunciata introdotta da detta legge di
 conversione, ha per sua natura efficacia retroattiva perche'  prevede
 determinate  agevolazioni  proprio per le operazioni di finanziamento
 compiute anteriormente  (all'entrata  in  vigore  del  decreto  legge
 convertito).
    Il problema consiste invece nell'interpretare il significato della
 formula  adoperata  nell'articolo  introdotto   con   la   legge   di
 conversione   e   cioe'  dell'espressione  riferita  alle  operazioni
 compiute  "prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto-legge".
    Orbene,  tenuto  conto  della ratio della modificazione introdotta
 con la legge di conversione - chiaramente diretta a rendere omogenee,
 mediante  la estensione dei benefici innanzi descritti, le operazioni
 gia' stipulate con il nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 23
 del 1979 e relative modifiche contenute nella legge di conversione n.
 91 del 1979 - l'espressione adoperata dalla norma denunciata non puo'
 essere letta che in un significato comprensivo di tutte le operazioni
 di finanziamento compiute anteriormente all'entrata in  vigore  della
 nuova  disciplina costituita dal complesso delle disposizioni dettate
 da ambedue gli anzidetti testi normativi.
    Difatti,  la  legge di conversione, disponendo espressamente "dopo
 l'art. 12 sono aggiunti i seguenti: art.12-bis - omissis -; 12-ter  -
 omissis -; 12-quater - omissis -" ed aggiungendo cosi' altri articoli
 numerati progressivamente dopo il 12 del decreto-legge, e'  nel  caso
 di specie chiaramente indicativa dell'intenzione, sottesa nella legge
 di conversione, di non voler differenziare tra la data della  propria
 entrata in vigore rispetto a quella del decreto-legge, convertito con
 modificazioni,  onde  l'espressione  adoperata   nella   disposizione
 aggiuntiva           contenuta           nell'art.          12-quater
 "operazioni...stipulate...prima della entrata in vigore del  presente
 decreto-legge"  si  riferisce  chiaramente, sulla base della ratio in
 tal modo individuata, a tutte le operazioni precedenti alla  data  in
 cui la disposizione aggiuntiva entrava in vigore.
    Da  cio' la conseguenza che, poiche' con l'art. 12-quater la legge
 di  conversione  ha   introdotto   una   disciplina   dichiaratamente
 retroattiva,  diretta  cioe'  ad  adeguare le operazioni pregresse al
 nuovo  regime,  non  sarebbe  certamente  possibile  ipotizzare   una
 soluzione  di  continuita' nel senso di considerare non coperte dalla
 disposizione  retroattiva  le  operazioni   stipulate   nel   periodo
 intermedio,  cioe'  in quello intercorrente fra la data di entrata in
 vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di
 conversione.
    Tale soluzione di continuita' sarebbe chiaramente in contrasto con
 l'intento del legislatore - confermato, nel caso di specie,  come  si
 e'  chiarito, dalla tecnica adoperata in sede di conversione mediante
 l'aggiunta di articoli (dei  quali  fa  parte  quello  oggetto  della
 questione  di  legittimita' costituzionale) progressivamente numerati
 in ordine successivo rispetto a quelli del decreto legge - diretto ad
 operare,  con  una  disposizione  transitoria  riguardante  tutte  le
 operazioni pregresse, la saldatura fra il vecchio ed il nuovo regime.
    A   tale   soluzione,   sia   pure   sulla  base  di  una  diversa
 argomentazione, era peraltro pervenuto anche il Ministero del Tesoro,
 che,   con   nota   del   22   novembre  1979  diretta  al  Ministero
 dell'Industria, aveva ritenuto che la norma denunciata dovesse essere
 oggetto di un'interpretazione logica piu' che letterale.
    3.  - Attribuendo alla norma impugnata il significato fatto palese
 dalla sua connessione con il complesso normativo in cui si colloca  e
 dalla  intenzione  del  legislatore,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale prospettata nell'ordinanza  di  rimessione,  non  puo'
 percio' ritenersi fondata.