ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quater, della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione al D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale"), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Calcestruzzi Guidetti e l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, nonche' il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine; Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Udito l'avv. Giuseppe Latone per l'Istituto Centrale; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio, instaurato dalla s.r.l. Calcestruzzi Guidetti (nei confronti dell'Istituto centrale per il credito a medio termine e del Ministero dell'industria) per l'accertamento del diritto ad ottenere il contributo in conto interessi, previsto dall'art. 12-quater della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato il 28 febbraio 1979, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 15 luglio 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della predetta disposizione in riferimento all'art. 3 Cost. La norma impugnata, introdotta dalla legge di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 23 (recante modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), prevede l'immediata concessione di un contributo in conto interessi per le operazioni stipulate - a tasso pari o superiore al tasso di riferimento - in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge (1 febbraio 1979). Tale limitazione temporale appare al giudice a quo irragionevole e fonte di un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle operazioni che, concluse successivamente e fino al momento di entrata in vigore della legge di conversione (16 aprile 1979), non sarebbero assistite dal medesimo beneficio. Nonostante la ratio della disposizione denunciata consista nella volonta' di sanare le operazioni stipulate fino al momento di operativita' della nuova disciplina concernente i contributi in conto interessi, e cioe' fino all'entrata in vigore della legge di conversione, trattandosi di disposizioni (artt. 12- ter e 12-quater) che, essendo nuove e diverse rispetto a quelle contenute nell'originario decreto-legge, hanno efficacia ex nunc, il tribunale remittente esclude che l'art. 12-quater, atteso il suo inequivoco tenore letterale, possa interpretarsi nel senso che il legislatore abbia in realta' inteso aver riguardo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Osserva, invece, che alla stregua della norma in questione e considerato il complessivo contenuto della l. n. 91 del 1979, le agevolazioni al settore industriale, tramite il trattamento riservato a talune operazioni di finanziamento, concernono tutte quelle stipulate dal 16 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge citata) in poi, ovvero, dal 1976 al 31 gennaio 1979 (giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del d.l. 30 gennaio 1979, n. 23, poi convertito in legge). Risulterebbero pertanto escluse dai benefici previsti dalla l. n. 91 del 1979 soltanto quelle operazioni stipulate tra l'1 febbraio 1979 ed il 16 aprile 1979, dal momento che gli interessati non possono usufruire ne' delle vecchie provvidenze, per essere spirato ex post il relativo termine, ne' delle nuove. E cio' senza alcuna individuabile giustificazione, posto che la ratio della legge di conversione "era invece proprio quella di ammettere alla c.d. sanatoria tutte le operazioni stipulate prima della sua entrata in vigore". Lo stesso Ministero del tesoro, difatti, con nota del 22 novembre 1979 indirizzata al Ministero dell'industria, aveva attribuito il riferimento al decreto legge, anziche' alla legge, ad un mero errore materiale del legislatore. 2. - Si e' costituito in giudizio l'Istituto centrale per il credito a medio termine contestando che la legge di conversione n. 91 del 1979 abbia modificato o sostituito le preesistenti agevolazioni creditizie (introdotte dal d.P.R. n. 902 del 1976), limitandosi invece a snellire la procedura del prefinanziamento (art. 12- ter). La disposizione impugnata, pertanto, prevedendo la sanatoria dei finanziamenti stipulati, a tasso di mercato, in un periodo in cui la normativa agevolativa (prevista dal d.P.R. n. 902 del 1976) non aveva ancora trovato piena attuazione, non avrebbe alcuna attinenza con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 91 del 1979, contenendo invece una norma a carattere transitorio e temporaneo che, in base ad una insindacabile valutazione discrezionale del legislatore, limita nel tempo la possibilita' di sanatoria, creando delle disparita' di mero fatto, non ricollegabili a situazioni giuridicamente rilevanti. Considerato in diritto 1. - E' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quater del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale"), modificato dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 la quale ha introdotto, con l'art. 12- ter, una particolare agevolazione rispetto al regime precedente ed ha esteso, con il denunciato art. 12-quater, i relativi benefici alle operazioni di finanziamento stipulate anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 23 del 1979. Ad avviso del giudice a quo, l'articolo impugnato, introdotto con la legge di conversione e contenente una disposizione aggiuntiva rispetto a quelle del decreto legge convertito, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria perche', pur essendo diretto a disciplinare retroattivamente situazioni pregresse allo stesso decreto-legge, priverebbe irragionevolmente del beneficio da esso previsto le operazioni stipulate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di conversione. 2. - Ritiene la Corte che la prospettata questione di legittimita' costituzionale possa essere superata mediante l'interpretazione logico-sistematica della norma denunciata. Va in proposito precisato che con il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, entrato in vigore il 1 febbraio 1979, vennero apportate varie modifiche al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, recante norme sul credito agevolato al settore industriale. La legge n. 91 del 1979 converti' il suddetto decreto con modifiche ed integrazioni introducendo, in particolare l'art. 12-quater, il quale stabilisce che, per le operazioni stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al d.P.R. n. 902 del 1976 "prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge" a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi possa essere concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione sia applicabile ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 del citato d.P.R. n. 902 del 1976. Cio' premesso, va chiarito che, riguardo alla questione in esame, esula del tutto il profilo che solitamente viene in evidenza con riferimento alla irretroattivita' delle disposizioni integrative o modificative di un decreto-legge contenute nella legge di conversione. Difatti la norma denunciata introdotta da detta legge di conversione, ha per sua natura efficacia retroattiva perche' prevede determinate agevolazioni proprio per le operazioni di finanziamento compiute anteriormente (all'entrata in vigore del decreto legge convertito). Il problema consiste invece nell'interpretare il significato della formula adoperata nell'articolo introdotto con la legge di conversione e cioe' dell'espressione riferita alle operazioni compiute "prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge". Orbene, tenuto conto della ratio della modificazione introdotta con la legge di conversione - chiaramente diretta a rendere omogenee, mediante la estensione dei benefici innanzi descritti, le operazioni gia' stipulate con il nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 23 del 1979 e relative modifiche contenute nella legge di conversione n. 91 del 1979 - l'espressione adoperata dalla norma denunciata non puo' essere letta che in un significato comprensivo di tutte le operazioni di finanziamento compiute anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina costituita dal complesso delle disposizioni dettate da ambedue gli anzidetti testi normativi. Difatti, la legge di conversione, disponendo espressamente "dopo l'art. 12 sono aggiunti i seguenti: art.12-bis - omissis -; 12-ter - omissis -; 12-quater - omissis -" ed aggiungendo cosi' altri articoli numerati progressivamente dopo il 12 del decreto-legge, e' nel caso di specie chiaramente indicativa dell'intenzione, sottesa nella legge di conversione, di non voler differenziare tra la data della propria entrata in vigore rispetto a quella del decreto-legge, convertito con modificazioni, onde l'espressione adoperata nella disposizione aggiuntiva contenuta nell'art. 12-quater "operazioni...stipulate...prima della entrata in vigore del presente decreto-legge" si riferisce chiaramente, sulla base della ratio in tal modo individuata, a tutte le operazioni precedenti alla data in cui la disposizione aggiuntiva entrava in vigore. Da cio' la conseguenza che, poiche' con l'art. 12-quater la legge di conversione ha introdotto una disciplina dichiaratamente retroattiva, diretta cioe' ad adeguare le operazioni pregresse al nuovo regime, non sarebbe certamente possibile ipotizzare una soluzione di continuita' nel senso di considerare non coperte dalla disposizione retroattiva le operazioni stipulate nel periodo intermedio, cioe' in quello intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di conversione. Tale soluzione di continuita' sarebbe chiaramente in contrasto con l'intento del legislatore - confermato, nel caso di specie, come si e' chiarito, dalla tecnica adoperata in sede di conversione mediante l'aggiunta di articoli (dei quali fa parte quello oggetto della questione di legittimita' costituzionale) progressivamente numerati in ordine successivo rispetto a quelli del decreto legge - diretto ad operare, con una disposizione transitoria riguardante tutte le operazioni pregresse, la saldatura fra il vecchio ed il nuovo regime. A tale soluzione, sia pure sulla base di una diversa argomentazione, era peraltro pervenuto anche il Ministero del Tesoro, che, con nota del 22 novembre 1979 diretta al Ministero dell'Industria, aveva ritenuto che la norma denunciata dovesse essere oggetto di un'interpretazione logica piu' che letterale. 3. - Attribuendo alla norma impugnata il significato fatto palese dalla sua connessione con il complesso normativo in cui si colloca e dalla intenzione del legislatore, la questione di legittimita' costituzionale prospettata nell'ordinanza di rimessione, non puo' percio' ritenersi fondata.