ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.12 d.l.10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni sulla l. 7 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Turtu' Achille ed altro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla Societa' Frankly di Perletti e Tebaldi contro l'Uff.II.DD. ed Ufficio IVA di Bergamo, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanze emesse il 13 febbraio e il 2 novembre 1987 (pervenute il 13 e il 14 luglio 1988), rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo, e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53 Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto, creando ingiustificata disparita' di trattamento tra contribuenti che pur indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del giudizio penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di quello tributario o viceversa, in violazione anche del diritto di difesa data l'impossibilita' da parte delle Commissioni tributarie, stante il divieto di sospensione, di prendere conoscenza di atti o elementi coperti dal segreto istruttorio; che e' intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione; che la medesima questione e' gia' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordd. nn. 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;