ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.12 d.l.10
 luglio 1982, n. 429 (Norme  per  la  repressione  della  evasione  in
 materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
 la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito  con
 modificazioni  sulla  l.  7  agosto  1982,  n.  516,  promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  13  febbraio  1987  dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Fermo sul  ricorso  proposto  da  Turtu'
 Achille  ed  altro,  iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,  prima
 Serie speciale dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa  il  2  novembre  1987  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado  di  Bergamo  sul  ricorso  proposto  dalla
 Societa' Frankly di Perletti e Tebaldi contro l'Uff.II.DD. ed Ufficio
 IVA di Bergamo, iscritta al n. 434  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 Serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanze emesse il 13 febbraio e il 2 novembre
 1987 (pervenute il 13 e il 14  luglio  1988),  rispettivamente  dalle
 Commissioni tributarie di primo grado di Fermo e di Bergamo, e' stata
 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53  Cost.,  questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma primo,
 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della  evasione
 in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore aggiunto e per
 agevolare la  definizione  delle  pendenze  in  materia  tributaria),
 convertito  con  modificazioni  nella l. 7 agosto 1982, n. 516, nella
 parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la  sospensione  del
 procedimento  tributario  in  pendenza  di  un giudizio penale la cui
 decisione  potrebbe  influire  sulla  vertenza   in   atto,   creando
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra contribuenti che pur
 indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi  del  giudizio
 penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di
 quello tributario o viceversa, in violazione  anche  del  diritto  di
 difesa  data  l'impossibilita' da parte delle Commissioni tributarie,
 stante il divieto di sospensione, di prendere conoscenza  di  atti  o
 elementi coperti dal segreto istruttorio;
      che  e'  intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura generale
 dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo
 per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 un'identica questione;
      che  la  medesima questione e' gia' stata dichiarata non fondata
 da questa Corte con la sentenza n. 349  del  1987  (confermata  dalle
 ordd.  nn. 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e
 argomenti diversi da quelli gia' presi in esame, o comunque  tali  da
 indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;