ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi 8›,
 10›, 13› e 14›, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
 finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 dal
 Pretore  di  Messina  nel  procedimento  civile  vertente tra Gazzara
 Giacomo ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n. 444  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 (pervenuta il
 14 luglio 1988)  dal  Pretore  di  Messina  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Gazzara Giacomo ed altri e I.N.P.S. ed altro, e' stata
 sollevata  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  commi  8,  10,  13,  14,  l.  28  febbraio 1986 n. 41
 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
 dello  Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce
 diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i
 liberi  professionisti, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di
 reddito  e  l'esenzione  oltre  i   cento,   nonche'   l'obbligo   di
 contribuzione  fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati,
 in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e all'art. 81,  terzo  comma,
 Cost.  che  vieta  l'istituzione  di  nuovi  tributi  con la legge di
 bilancio;
    Considerato  che  l'ordinanza  in epigrafe solleva la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio  1986  n.  41
 sotto  argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da
 questa Corte con la sentenza n. 431 del  1987  e  con  le  successive
 ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
      che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l.
 n.  41  del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa
 all'art. 31 n. 10  citata  legge,  gia'  dichiarato  incostituzionale
 nella  parte  in  cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
 precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore
 rispettivamente  a  Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova
 contraria, ai  fini  del  contributo,  del  minor  reddito  effettivo
 determinato ai sensi del precedente comma 8;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;