ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi 8, 10, 13 e 14, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Gazzara Giacomo ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 (pervenuta il 14 luglio 1988) dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Gazzara Giacomo ed altri e I.N.P.S. ed altro, e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi 8, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i liberi professionisti, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, nonche' l'obbligo di contribuzione fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e all'art. 81, terzo comma, Cost. che vieta l'istituzione di nuovi tributi con la legge di bilancio; Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988; che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l. n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art. 31 n. 10 citata legge, gia' dichiarato incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;