ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo
 comma, e 8 della legge 6 agosto 1984, n. 425  (Disposizioni  relative
 al  trattamento  economico  dei  magistrati),  promosso con ordinanza
 emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo  regionale  per
 il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zumin Eugenio contro
 il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n.  596  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui il ricorrente,
 magistrato ordinario  in  pensione,  aveva  richiesto  l'attribuzione
 delle maggiorazioni periodiche di stipendio previste per i magistrati
 della Corte dei conti dagli artt.  2,  lettera  d),  della  legge  16
 dicembre  1961,  n. 1308, e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
 il Tribunale amministrativo regionale per il  Friuli-Venezia  Giulia,
 con  ordinanza  emessa  il 27 aprile 1988, ha sollevato, in relazione
 agli artt. 3 e  36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto
 1984, n. 425;
      che il giudice a quo osserva come la prima delle norme impugnate
 abbia sancito - operando in via interpretativa - la  spettanza  degli
 aumenti periodici de quibus ai soli magistrati della Corte dei conti,
 mentre l'art. 8 ha previsto, con efficacia retroattiva,  il  recupero
 delle  somme gia' ottenute in via giudiziale ed amministrativa, onde,
 in conseguenza di tale disciplina, sarebbe risultata  codificata  una
 situazione  di  disparita'  di  retribuzioni pur in corrispondenza di
 funzioni tra le varie categorie di magistrati;
    Considerato  che  identica  questione  e'  stata  gia'  dichiarata
 manifestamente infondata con l'ordinanza  n.  1047  del  22  novembre
 1988,  sulla  base  della  ratio  sottesa alla sentenza n. 413 del 24
 marzo 1988, in cui questa Corte ha rilevato come l'impugnato art.  1,
 oltre  all'eliminazione  delle incertezze interpretative, sia volto a
 costituire  "l'indispensabile  presupposto  logico  e  organizzatorio
 della   ristrutturazione  del  trattamento  economico  per  tutte  le
 categorie dei magistrati" (cfr. altresi' ord. n. 1083 del 24 novembre
 1988);
      che la questione e' pertanto manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;