ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Montebelluna nel procedimento penale a carico di Sech Sandro ed altro, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Montebelluna, con ordinanza del 3 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono l'obbligo di sospendere il dibattimento in assenza del difensore di fiducia per legittimo impedimento dello stesso"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quando gia' decisa con sentenza n. 177 del 1972; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 177 del 1972, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 498 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del difensore", in base alla duplice considerazione che "anche il legittimo impedimento del difensore di fiducia puo' costituire di per se' motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi dell'imputato" e che,"secondo la comune prassi interpretativa e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non puo' essere negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli atti e la preparazione della difesa, pena la nullita' assoluta di cui all'art.185, n. 3, del codice di procedura penale"; e che la stessa ratio decidendi risulta applicabile anche alla presente questione, non adducendosi da parte del giudice a quo argomenti diversi da quelli allora esaminati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.