IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2067/1979, proposto dal sig. Grasso Giovambattista, rappresentato e difeso dal dott. proc. legale Ferdinando Testoni, presso il cui studio, sito in Catania, vai V. Giuffrida n. 73, e' elettivamente domiciliato, contro l'Istituto autonomo case popolari di Catania, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Costanzo, elettivamente domiciliato in Catania, via dottor Consoli n. 80, presso la sede dell'Ente, la prima commissione provinciale per l'assegnazione alloggi popolari ed economici presso l'I.A.C.P. di Catania, in persona del suo presidente pro-tempore, non costituito in giudizio, e nei confronti del Militi Mario, non costituito in giudizio, per l'annullamento della graduatoria definitiva del bando di concorso-aggiornamento 1977, redatta dalla prima commissione provinciale per l'assegnazione alloggi popolari ed economici presso l'I.A.C.P. di Catania, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.A.C.P. intimato; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 24 marzo 1988 il referendario Ettore Leotta; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Il ricorrente Grasso Giovambattista, aspirante all'assegnazione di un alloggio economico e popolare da parte dell'I.A.C.P. di Catania, con attestazione 10 ottobre 1979, n. 143, rilasciata dal segretario della prima commissione assegnazione alloggi di Catania, apprendeva di essere stato collocato nella graduatoria definitiva del bando di concorso aggiornamento 1977 al 1158 posto, con punti dieci (di cui punti due per sovraffollamento, punti cinque per il nucleo familiare e punti tre per il reddito). Avverso il punteggio attribuitogli ed il relativo posto in gradutoria e' insorto l'interessato con ricorso notificato il 14 novembre 1979, depositato il 12 dicembre 1979, deducendo a sostegno dele proprie ragioni la seguente censura unica; Violazione del punto 6 dell'art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, eccesso di potere. In base alla disposizione di legge richiamata, la prima commissione assegnazione alloggi avrebbe dovuto attribuire al richiedente per il reddito punti cinque e non punti tre, risultando il reddito familiare complessivo mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi, non superiore a L. 100.000. L'Istituto autonomo case popolari di Catania, costituendosi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il provvedimento impugnato e' stato redatto da un organo speciale ed autonomo, appositamente costituito per legge. All'udienza pubblica del 24 marzo 1988 la causa e' passata in decisione. DIRITTO 1. - Il presente gravame e' diretto nei confronti della graduatoria definitiva degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio economico e popolare, predisposta ai sensi del bando di concorso - aggiornamento 1977 - dalla prima commissione provinciale assegnazione alloggi presso lo I.A.C.P. di Catania e pubblicata nella G.U.R.S. dell'11 agosto 1979. La commissione che ha emanato l'atto impugnato, nominata dalla regione siciliana ai sensi dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e' da considerare, a tutti gli effetti, quale organo regionale, con rilevanza esterna. Cio' comporta che l'atto introduttivo del presente giudizio, essendo diretto nei confronti di un provvedimento di un organo regionale, avrebbe dovuto essere notificato presso la competente avvocatura distrettuale dello Stato, e non direttamente all'Autorita' emanante. Va ricordata a tal proposito, che con decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, le funzioni dell'avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni statali sono state estese all'amministrazione regionale siciliana, nei cui confronti e' stata prevista l'applicazione delle disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con i rr.dd. 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1622 e successive modificazioni, nonche' degli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile. L'art. 1 del r.d. n. 1611/1933 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260) prescrive che tutti gli atti introduttivi di giudizi aventi l'autorita' giudiziaria ordinaria e le giurisdizioni amministrative e speciali, che interessano le amministrazioni dello Stato, debbono essere notificati presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria adita. Il terzo comma della stessa norma prevede la sanzione della nullita' per il caso di inosservanza delle disposizioni nella notifica (con sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 1967, n. 97, tale ultima disposizione e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui e' esclusa la sanatoria della nullita' della notificazione). Successivamente e' intervenuto l'art. 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, anche ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai t.a.r. In base al sistema normativo prima richiamato, poiche' le funzioni di rappresentanza dell'Amministrazione regionale siciliana spettanto per legge all'avvocatura erariale, i ricorsi giurisdizionali proposti nei confronti di organi regionali, debbono essere notificati presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria adita. Nel caso in esame, l'atto introduttivo del presente giudizio risulta notificato direttamente al presidente della prima commissione assegnazione alloggi presso lo I.A.C.P. di Catania, invece che presso l'avvocatura erariale. L'avvocatura erariale dello Stato di Catania non si e' costituita in giudizio, per cui non ha avuto luogo l'effetto sanante della nullita' della notificazione. Tenuto conto della normativa vigente, questo tribunale dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' del gravame per nullita' della notifica del ricorso nei confronti dell'autorita' che ha emanato l'atto impugnato (con riferimento ad atti di organi regionali siciliani, Cfr., t.a.r. Catania sezione prima 18 aprile 1986, n. 301, in riv. t.a.r. 1986, 2517; con riferimento ad atti amministrativi statali, cfr. Cons. Stato sesta 22 dicembre 1983, n. 311; c.g.a. 25 febbraio 191, n. 19; t.a.r. Catania, sezione prima 17 ottobre 1986, n. 868; sezione seconda 17 dicembre 1987, n. 1118). 2. - Tuttavia, prima di adottare la pronuncia di inammissibilita' del gravame, il collegio ritiene necessario che debba essere verificata la conformita' ai precetti costituzionali del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, che ha esteso alla regione siciliana le funzioni dell'avvocatura dello Stato, con la conseguente applicazione della particolare normativa concernente le modalita' di notifica degli atti introduttivi dei giudizi. A tal proposito, deve essere rilevato che: a) la Sicilia, al pari delle altre regioni a statuto speciale, gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo uno statuto, adottato con legge costituzionale, ai sensi dell'art. 116 Costituzione; b) lo statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, attribuisce alla regione una potesta' legislativa "esclusiva" in talune particolari materie, elencate dall'art. 14 dello statuto, tra le quali, alla lett. p), e' indicato "l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali"; c) nelle materie di cui all'art. 14 dello statuto, la potesta' legislativa della regione siciliana puo' atteggiarsi in modo pieno e libero, con il solo limite delle leggi costituzionali dello Stato e senza pregiudizio delle riforme di struttura dell'assetto economico-sociale del Paese. Ad avviso di questo tribunale, la facolta' di decidere sulle modalita' di affidamento della rappresentanza processuale degli organi regionali rientra sicuramente nell'attivita' di organizzazione degli uffici, per la quale l'art. 14, lett. p) dello statuto regionale siciliano prevede una competenza legislativa esclusiva. Conseguentemente il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, imponendo una particolare soluzione organizzativa in materia di patrocinio legale nei confronti degli uffici regionali, comprime e limita la potesta' legislativa della regione, alla quale non e' consentito di adottare una propria autonoma determinazione, in palese violazione dell'art. 14, lettera p), dello statuto. A cio' aggiungasi che lo stesso legislatore regionale, in materia di rappresentanza processuale delle regioni diverse dalla Sicilia, ha consentito a queste ultime di scegliere liberamente se avvalersi o meno dell'avvocatura dello Stato per la loro rappresentanza e difesa processuali. Ad avviso del collegio, tale possibilita' di scelta deriva dal fatto che, in bse all'art. 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario godano di competenza legislativa complementare in materia di ordinamento degli uffici regionali. E, come si e' visto prima, la facolta' di decidere sulle modalita' di affidamento della rappresentanza processuale rientra sicuramente nell'attivita' di organizzazione degli uffici regionali costituendo anch'essa un modo di esercizio del potere di gestione degli interessi pubblici, di cui le stesse Regioni sono portatrici. A titolo esemplificativo, si ricorda che l'art. 73 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (relativo alla regione sarda, a statuto speciale) e gli artt. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 (relativi alle regioni a statuto ordinario) prevedono che siano le regioni interessate a decidere con proprio atto (legislativo o amministrativo) se ed in quale misura avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato oppure se crearsi proprie strutture legali oppure se richiedere l'apporto di professionisti del libero Foro. Viceversa, per la regione siciliana il patrocinio dell'avvocatura dello Stato non discende da un consenso dello Stato da una libera concorrente determinazione della regione, ma e' imposto obbligatoriamente ed unilateralmente dallo Stato con il citato decreto legislativo n. 142/1948. Tale provvedimento legislativo, che comporta come conseguenza l'obbligo della notifica degli atti introduttivi dei giudizi presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, invece che presso la sede dell'autorita' emanante, non si sottrae al sospetto di incostituzionalita' per violazione dell'autonomia regionale siciliana, con riferimento agli artt. 116 della Costituzione, 1 e 14, lett. p), dello statuto regionale siciliano, nonche' per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al potere di scelta in materia di rappresentanza processuale, riservato dalla legislazione statale alle altre regioni. Sotto altro profilo, ove il decreto legislativo in argomento si dovesse ritenere attuativo dello statuto regionale siciliano - analogamente ad altri provvedimenti legislativi statali che hanno disposto il passagio di funzioni ed uffici alla regione siciliana - alle violazioni prima indicate sarebbe da aggiungere la violazione dell'art. 43 dello statuto, il quale stabilisce che le norme di attuazione dello statuto stesso e quelle per il passaggio degli uffici statali alla regione debbono essere adottate con particolare procedura, previa delibera di apposita commissione paritetica. Nella specie, per il decreto legislativo n. 142/1948 non si e' fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 43 dello statuto. In base alle considerazioni che precedono, il sospetto di incostituzionalita' del decreto legislativo n. 152/1948 appare non manifestamente infondato e rilevante ai fini della decisione, dal mometto che l'eventuale pronuncia di incostituzionalita', facendo cadere l'obbligo della notifica del ricorso introduttivo del giudizio al Presidente della prima commissione assegnazione alloggi economici e popolari di Catania presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, restituirebbe piena legalita' alla notifica effettuata, in conformita' alle ordinarie norme di rito, presso la sede dell'Autorita' emanante. Conseguentemente va sospeso il presente giudizio e va rimessa alla Corte costituzionale la questione di costituzionalita' dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142, per sospetta violazione degli artt. 116 della Costituzione e 1 e 14, lett. p), dello statuto siciliano, dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto siciliano, nei limiti prima indicati.