Ricorso  della  regione  Piemonte,  in  persona dell'on. presidente
 pro-tempore della giunta  regionale  on.  Vittorio  Beltrami,  giusta
 delibera  della  giunta  medesima  del 7 febbraio 1989, n. 150-26648,
 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Romanelli e  dall'avv.  Mario
 Sorniotto  Grella  ed  elettivamente  domiciliato  presso il primo in
 Roma, via Cosseria n. 5, come  da  procura  autenticata  da  not.  B.
 Lattanzi  di  Torino in data 8 febbraio 1989, rep. n. 5297, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente
 del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo
 Chigi, nonche' ex lege presso l'Avvocatura generale dello  Stato,  in
 Roma,    via   dei   Portoghesi,   n.   12,   per   la   declaratoria
 dell'illegittimita' costituzionale della legge del 2 gennaio 1989, n.
 6,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 9 del 12 gennaio 1989,
 recante norme sull'ordinamento della professione di  guida  "alpina",
 nel  suo  complesso  e  con  particolare  riguardo  alle disposizioni
 contenute negli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22 e 24.
                         IN FATTO E IN DIRITTO
    L'ordinamento  della professione di guida alpina, per le peculiari
 caratteristiche attitudinali di  tale  professione,  nonche'  per  la
 rilevanza  che  il  suo  corretto  esercizio assume per la sicurezza,
 l'integrita' fisica delle  persone  e  il  qualificato  sviluppo  del
 turismo,  deve  essere oggetto di particolare attenzione da parte del
 legislatore regionale.
    La  normativa  da  adottarsi  in  proposito  deve  adeguarsi  alle
 precipue  esigenze  turistico-ambientali   delle   singole   regioni,
 nell'ambito  delle competenze e queste tassativamente assegnate dalla
 Costituzione in  materia  di  istruzione  professionale,  turismo  ed
 industria alberghiera.
    Al  riguardo, come e' noto, il legislatore statale in armonia e in
 attuazione del precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, aveva
 gia'  stabilito  in materia i "principi fondamentali" nell'ambito dei
 quali le regioni avrebbero potuto autonomamente  legiferare,  con  la
 legge  17 maggio 1983, n. 217, recante norme "quadro per il turismo e
 interventi per il  potenziamento  e  la  qualificazione  dell'offerta
 turistica.
    Peraltro,  con  la  menzionata legge statale 2 gennaio 1989, n. 6,
 concernente  norme  "sull'ordinamento  della  professione  di   guida
 alpina",   si   e'  preteso  legiferare  su  ogni  possibile  aspetto
 dell'ordinamento in questione, privandosi  completamente  le  regioni
 dell'esercizio  delle  relative coompetenze legislative, prevedendosi
 per esse lo svolgimento di precostituite funzioni  secondarie,  senza
 alcuna  ulteriore  possibilita'  di fare loro svolgere quell'autonomo
 ruolo legislativo che e' proprio dell'ordinamento  regionale  sancito
 dalla Costituzione.
    La  legge  inoltre,  avendo  inteso  modellare l'ordinamento della
 professione di  guida  alpina  sugli  ordinamenti  delle  professioni
 liberali  pur  in mancanza dei necessari requisiti, ha sottratto alle
 regioni essenziali poteri di intervento e di  controllo  sulle  guide
 alpine,  affidati  in  modo  pressoche' esclusivo ad un "organismo di
 autodisciplina e di autogoverno", quale il collegio delle guide.
    Le  regioni  quindi  si  vedono  da  un  lato sottratte competenze
 attribuite ad organismi statali (quale il Ministero  del  turismo)  e
 dall'altro funzioni amministrative di spettanza regionale, attribuite
 ad organismi di autogoverno sottratti all'intervento regionale.
    La  legge  impugnata  percio'  vulnera  gravemente  le  competenze
 legislative    ed    amministrative    della    regione,    ancorche'
 costituzionalmente garantite.
    La  ricorrente  regione  pertanto  deduce dinanzi a codesta ecc.ma
 Corte  l'incostituzionalita'  della  legge  2  gennaio  1989,  n.  6,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 9
 del 12 gennaio 1989, per violazione  dei  principi  e  del  contenuto
 dell'art.  117  della  Carta  costituzionale, nel suo complesso e, in
 particolare, per le seguenti considerazioni.
    La  norma  di  cui  all'art.  1 sanziona che la legge stabilisce i
 "principi fondamentali per la legislazione regionale  in  materia  di
 ordinamento  della  professione  di  guida  alpina".  Gia'  da questa
 ricognizione sullo scopo e sulle finalita' della legge, si rileva  la
 palese  illegittimita' costituzionale della stessa. Tali principi fra
 l'altro, nei limiti previsti dalla Carta costituzionale,  erano  gia'
 stati normativamente disciplinati con la legge 17 maggio 1983, n. 217
 (cfr., in particolare,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  11).  La
 verita'  e' che la legge impugnata si sostanzia in una vera e propria
 regolamentazione dettagliata, precisa e praticamente esclusiva  della
 materia,  che  viceversa  rientra  nelle competenze legislative della
 regione. Proprio (fra l'altro) perche' i "princi'pi fondamentali"  in
 materia   erano   gia'   stati   normativizzati   con  la  richiamata
 legge-quadro, appare chiaro la legge n. 6/1989, lungi dal  modificare
 o  magari  integrare  enunciazioni  di carattere generale, stabilisce
 concretamente   e   in   ogni   possibile   dettaglio   l'ordinamento
 professionale de quo, togliendo alla regione ogni residua potesta'.
    Giovera'  a questo proposito esaminare qualche aspetto particolare
 dell'impugnata legge, per meglio evidenziare come questa in  generale
 spoglia le regioni di ogni possibile intervento normativo.
    La  limitazione  prevista  dalla  norma  di  cui all'art. 3, terzo
 comma, all'esercizio  professionale  da  parte  dell'aspirante  guida
 alpina,  non  trova alcun serio fondamento nella tutela del turista e
 avrebbe comunque essere  rimessa  alla  valutazione  del  legislatore
 regionale.
    Le   previsione   di   cui   agli  artt.  4,  13  e  17,  relative
 all'iscrizione ad albi tenuti  dal  "Collegio  delle  guide  alpine",
 iscrizione necessaria per poter esercitare l'attivita' professionale,
 sottraggono tutta la disciplina della materia alla  competenza  della
 regione.  Si  tratta  fra  l'altro  di norme che impongono al singolo
 aspirante e guida alpina,  l'iscrizione  ad  un  albo  tenuto  da  un
 organismo  di  natura  meramente  privatistico-associativa, cui viene
 riconosciuta  anche  l'ulteriore  potesta'   di   irrogare   sanzioni
 disciplinari  e  di esaminare ricorsi, organismo in cui non viene tra
 l'altro prevista alcuna diretta partecipazione della  regione  ed  in
 ordine  al  quale  resta in pratica precluso alla regione di disporre
 con legge regionale.
    A  parte  che tali previsioni possono risultare in contrasto con i
 diritti individuali dell'aspirante e della guida, nonche' con  quelli
 di   liberta'   professionale   e  associativa,  ne  risulta  lesa  e
 compromessa la competenza regionale a disciplinare e ad intervenire e
 sorvegliare  l'esercizio  dell'attivita' di guida ed aspirante guida.
 Ed in violazione di tale competenza e' fra l'altro la  previsione  di
 cui  all'art. 5, per la quale e' demandato al Collegio delle guide il
 valutare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio  dell'attivita'
 professionale   de   qua,   tra  cui  anche  quelli  penalisticamente
 rilevanti.
    Palese  e'  poi  la  violazione delle competenze regionali sancite
 dalla Costituzione effettuata dalla disposizione di  cui  all'art.  7
 relativa  alla  formazione delle guide alpine, all'organizzazione dei
 corsi, all'ammissione degli allievi, alla nomina e alla  composizione
 delle  commissioni  esaminatrici,  alla  definizione  dei programmi e
 delle prove di esame  ecc.,  in  quanto  tutta  la  normazione  della
 materia e' di spettanza regionale.
    L'art.  11, terzo comma, prevede poi un'eccezionale compatibilita'
 di impieghi e funzioni, certamente in contrasto con lo svolgimento  a
 tempo pieno della professione di guida alpina, e che comunque avrebbe
 dovuto  essere  oggetto  di  attenta  (ed  eventualmente  articolata)
 disciplina  nell'ambito delle singole legislazioni regionali. In tale
 sede si sarebbe potuto tener conto di specifiche e motivate  esigenze
 oggettive   che   rendano   compatibile  l'esercizio  della  predetta
 professione con ulteriori, ma ben individuate, altre attivita'.
    Anche  la  previsione  di  cui  all'art.  12  che  attribuisce  al
 Ministero del turismo e dello spettacolo l'approvazione delle tariffe
 minime   da   corrispondersi   per   lo   svolgimento  dell'attivita'
 professionale de qua, viola la competenza della regione, a  cui  deve
 riconoscersi  l'autonoma  potesta' normativa in materia, giustificata
 oltretutto dalla possibilita' di graduare la determinazione di  dette
 tariffe in relazione a specifiche situazioni ed esigenze.
    Va  poi  rilevato che la norma di cui all'art. 18 non evidenzia se
 si deve ritenere abrogata la disposizione di  cui  all'art.  123  del
 t.u.l.p.s.  n.  773/1931, che sottopone e subordina l'attivita' della
 guida alpina al rilascio della licenza di p.s.
    La perplessita' e' tanto piu' grave e sintomatica in quanto questo
 e' uno dei  pochi  aspetti  relativi  al  raccordo  tra  legislazione
 regionale e statale, che l'impugnata legge avrebbe dovuto chiarire.
    Anche  le  disposizioni  contenute  negli  art.  19,  22 e 24 sono
 ambigue  e  comunque  in  contrasto  con  le  prerogative   regionali
 costituzionalmente  garantite,  perche'  disciplinano  aspetti propri
 della  professione   di   guida   alpina   da   essere   oggetto   di
 regolamentazione regionale.
    Le   considerazioni  di  cui  sopra  rendono  evidente  il  comune
 connotato incostituzionale della legge che, come gia' rilevato  lungi
 dallo  stabilire  i princi'pi a cui si sarebbero dovuti uniformare le
 regioni    nell'esercizio    della    loro    potesta'    legislativa
 sull'ordinamento   della   professione  di  guida  alpina  (princi'pi
 generali peraltro gia' enunciati nella precedente  "legge-quadro"  n.
 217/1983),  regolamenta  essa  stessa  e in maniera cosi' analitica e
 capillare tutti i vari aspetti della materia, da non lasciare  alcuna
 possibile  residua  potesta'  normativa  alla  regioni  e  sottraendo
 inoltre alle stesse  attribuzioni  e  funzioni  di  sicura  spettanza
 regionale.