ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.
 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE  n.  75/442
 relativa  ai  rifiuti  e  n.  76/403  relativa  allo  smaltimento dei
 policlorodifenili  e  policlorotrifenili  e  n.  78/319  relativa  ai
 rifiuti  tossici  e  nocivi),  promosso  con  ordinanza  emessa  l'11
 dicembre 1987 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento  penale
 a  carico  di  Marchetti  Giovanni,  iscritta  al n. 111 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  dei  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, con ordinanza in data 11 dicembre 1987 (R.O. n. 111
 del 1988), il Pretore di  Tione  di  Trento  ha  sollevato  questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10
 settembre 1982, n. 915 per  preteso  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  argomentando  nel  senso  che  la  sanzione penale ivi
 prevista  parificherebbe  quoad  poenam  coloro  che  non  hanno  mai
 conseguito  l'autorizzazione al trasporto di rifiuti tossici e nocivi
 e coloro che, come nel caso di  specie,  dovendo  eseguire  trasporti
 interregionali,  siano  in  possesso  della autorizzazione della sola
 Regione  di  provenienza,  anche  alla  luce  del  sistema   previsto
 dall'art.  10  della  legge  n.  361  del 1987, non ancora, peraltro,
 entrato in vigore alla data fissata per la camera di consiglio;
      che  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  intervenuta  per  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ha   concluso   per   la
 infondatezza della proposta questione;
     Considerato che sussiste piena discrezionalita' legislativa nella
 previsione delle sanzioni  per  comportamenti  comunque  attinenti  a
 violazioni  afferenti alla sfera penale, essendo il disvalore sociale
 delle condotte valutabile dal legislatore alla stregua di criteri non
 censurabili  se  non sconfinanti nella irragionevolezza manifesta, il
 che non e' nella ipotesi in esame;
      che  il  richiamo alla disciplina, non ancora entrata in vigore,
 di cui all'art. 10 della legge  n.  361  del  1987,  non  ha  pregio,
 inserendosi  la  stessa  in  un  sistema normativo che si discosta da
 quello applicabile alla fattispecie di cui al giudizio a quo;
      che,  pertanto,  la  proposta  questione  deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;