ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1987 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento penale a carico di Marchetti Giovanni, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza in data 11 dicembre 1987 (R.O. n. 111 del 1988), il Pretore di Tione di Trento ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, argomentando nel senso che la sanzione penale ivi prevista parificherebbe quoad poenam coloro che non hanno mai conseguito l'autorizzazione al trasporto di rifiuti tossici e nocivi e coloro che, come nel caso di specie, dovendo eseguire trasporti interregionali, siano in possesso della autorizzazione della sola Regione di provenienza, anche alla luce del sistema previsto dall'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ancora, peraltro, entrato in vigore alla data fissata per la camera di consiglio; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della proposta questione; Considerato che sussiste piena discrezionalita' legislativa nella previsione delle sanzioni per comportamenti comunque attinenti a violazioni afferenti alla sfera penale, essendo il disvalore sociale delle condotte valutabile dal legislatore alla stregua di criteri non censurabili se non sconfinanti nella irragionevolezza manifesta, il che non e' nella ipotesi in esame; che il richiamo alla disciplina, non ancora entrata in vigore, di cui all'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ha pregio, inserendosi la stessa in un sistema normativo che si discosta da quello applicabile alla fattispecie di cui al giudizio a quo; che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;