ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dal Pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alfonso ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Svegliado Carlo; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza in data 3 dicembre 1987 (R.O. n. 199/88), il Pretore di Cittadella ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui detta norma prescriverebbe l'insindacabilita' da parte del giudice penale della legittimita' del provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di varianti in corso di opera, cosi' come ritenuto dall'indirizzo giurisprudenziale, ormai prevalente, in tema di concessione edilizia a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; che tale interpretazione della norma denunciata e' stata fatta propria dal Tribunale di Padova e che contro tale lettura della norma si appunta la doglianza del giudice a quo; Considerato che l'interpretazione della norma su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalita' non lo vincola in alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi (ordinanze n. 187 e n. 157 del 1983); che, del resto, vige il principio piu' volte affermato da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986) secondo cui, tra piu' possibili interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme alla Costituzione; che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;