ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, quinto
 comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34  (Copertura  finanziaria  del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica di attuazione dell'accordo
 contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di  Stato;
 estensione  agli  altri  Corpi  di  Polizia  nonche'  concessione  di
 miglioramenti  economici  al   personale   militare   escluso   dalla
 contrattazione),  e  dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n.
 356 (Provvedimenti  urgenti  per  il  personale  dell'Amministrazione
 della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 27
 ottobre 1987, n. 436, promosso con ordinanza emessa  il  22  febbraio
 1988  dal  Tribunale  Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna -
 Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti  proposti  da  Abis  Paolo  ed
 altri  e  Ferraro  Gaetano  ed altri, iscritta al n. 272 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  Amministrativo Regionale dell'Emilia
 Romagna - Sez. di Parma -, con ordinanza emessa il 22  febbraio  1988
 (R.O.  n.  272/88),  nel procedimento promosso da Abis Paolo ed altri
 agenti di custodia contro il Ministero di Grazia e Giustizia, diretto
 ad  ottenere,  dall'entrata  in  vigore del d.P.R. n. 69 del 1984, il
 pagamento del lavoro straordinario nella misura di lire 6.112  orarie
 cosi' come corrisposto agli agenti di Polizia, ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34,
 nella parte in cui non include tra i  beneficiari  dei  miglioramenti
 economici  apportati  e  propriamente per quanto riguarda il compenso
 per lavoro straordinario, anche gli agenti di custodia, nonostante il
 principio  sancito dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121
 del 1981, dell'estensione automatica di tutti  i  benefici  economici
 concessi  al  personale  della  Polizia di Stato e quella degli altri
 Corpi di Polizia;
       b)  dell'art.  5  del  decreto  legge  28  agosto 1987, n. 356,
 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987,  n.  436,
 che ha operato la detta estensione in favore degli agenti di custodia
 ma solo a far tempo dal 1› gennaio 1987;
      che,  secondo il giudice remittente, sarebbero stati violati gli
 artt. 3 e 36 della Costituzione per la disparita' di trattamento  che
 si  verifica  tra  appartenenti  ai  Corpi di Polizia in ordine ad un
 elemento della retribuzione che, quindi,  risulterebbe  inadeguata  e
 non  proporzionata  alla  quantita'  e qualita' di lavoro, nonostante
 l'affermata equivalenza, sotto l'aspetto della natura delle  funzioni
 svolte e della qualita' del lavoro;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilita'  o  quanto
 meno per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  rientra  nella  sfera della discrezionalita' del
 legislatore, da esercitarsi anche secondo valutazioni economiche e di
 bilancio,   la   determinazione   degli   elementi   accessori  della
 retribuzione quale e' il compenso per lavoro straordinario  (sentenza
 n. 1019 del 1988);
      che  le scelte operate dal legislatore non sono irragionevoli in
 presenza di appartenenti a  Corpi  che,  pur  svolgendo  funzioni  di
 polizia, hanno diversita' di impiego e di lavoro di istituto;
      che  la  parificazione  dei  trattamenti  economici  puo' essere
 effettuata  con  gradualita'  non  solo   in   considerazione   della
 peculiarita'  delle  funzioni  affidate  ai  vari  dipendenti e delle
 professionalita'  richieste  ma   soprattutto   in   relazione   alla
 situazione di bilancio;
      che  essa,  quindi,  inizialmente  limitata alla retribuzione ed
 alle indennita' pensionabili, razionalmente e' stata estesa anche  al
 compenso  per  lavoro straordinario (art. 43, sedicesimo comma, legge
 n.  121/1981)  che,  introdotto  per  gli  agenti  di  custodia,   ha
 continuato  ad  avere  una  propria  e peculiare disciplina (art. 11,
 legge 4 agosto 1971, n. 607);
      che,  secondo  l'ius  receptum,  decisioni  additive come quella
 richiesta, sono consentite solo quando la soluzione  adeguatrice  non
 debba essere frutto, come nel caso, di una valutazione discrezionale,
 ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalita', sicche'
 la  Corte  debba  procedere ad una estensione logicamente necessitata
 (sentenza n. 80 del 1987);
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.