ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 429 del codice
 di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio  1988
 dal   Tribunale  di  Genova  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'I.N.A.D.E.L. e  Cerino  Neda,  iscritta  al  n.  283  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Cerino Neda e l'atto di intervento
 del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 gennaio
 1988 (R.O. n. 283/1988), nel procedimento  promosso  da  Cerino  Neda
 contro  l'I.N.A.D.E.L., diretto ad ottenere la condanna del convenuto
 alla corresponsione della rivalutazione monetaria e  degli  interessi
 legali  sulle  somme  corrisposte  in  ritardo a titolo di indennita'
 premio  di  servizio,  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  429  del  codice  di  procedura civile, in
 quanto interpretato come non applicabile in caso di tardivo pagamento
 dei  crediti  previdenziali,  per violazione degli artt. 3 e 38 della
 Costituzione verificandosi  disparita'  di  trattamento  tra  crediti
 retributivi  e  crediti  previdenziali  e  venendo  meno  la funzione
 soddisfattoria dei bisogni del lavoratore che svolgono i  trattamenti
 di fine rapporto;
      che  la parte privata costituitasi nel giudizio, ha concluso per
 l'accoglimento della questione, mentre  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  intervenuta  per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha
 concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione;
    Considerato  che  identica  questione  e' stata gia' dichiarata da
 questa Corte, con sentenza n. 408 del 1988, non fondata nei sensi  di
 cui in motivazione;
      che,    pertanto,   la   questione   sollevata   va   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;