ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni, giudizio promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di Brentisci Luca ed altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, ha, con ordinanza del 10 maggio 1988, sollevato, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non consente che, nel reato la cui condotta e il cui evento siano distanziati nel tempo, la competenza del Giudice minorile venga determinata sulla base dell'eta' che l'imputato aveva all'epoca della commissione della condotta, anziche' sulla base dell'eta' che l'imputato aveva all'epoca del verificarsi dell'evento"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dovendo "i dubbi di legittimita' avanzati dall'autorita' remittente" essere disattesi "alla luce di una diversa interpretazione della norma censurata, peraltro comunemente accolta nella dottrina e nella pratica giudiziaria"; Considerato che, in effetti, l'interpretazione corrente dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e' stata ed e' chiaramente nel senso di ricollegare al luogo in cui si e' verificata l'azione o l'omissione, prescindendo dal luogo in cui si e' verificato l'evento, la competenza territoriale del tribunale minorile in relazione ai reati con evento naturalistico; che, quindi, risultando insussistente il presupposto a base dell'ordinanza di rimessione, la questione deve dirsi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;