ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma,
 del  regio  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.1404  (Istituzione  e
 funzionamento  del tribunale per i minorenni), convertito nella legge
 27 maggio 1935, n. 835,  con  modificazioni,  giudizio  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 10 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino,
 Sezione  per  i  minorenni,  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Brentisci  Luca  ed  altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  31,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che  la  Corte  d'appello  di  Torino,  Sezione  per  i
 minorenni, ha, con  ordinanza  del  10  maggio  1988,  sollevato,  in
 riferimento  all'art.  25, primo comma, della Costituzione, questione
 di legittimita' dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge  20
 luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non consente che, nel reato
 la cui condotta e il cui  evento  siano  distanziati  nel  tempo,  la
 competenza   del   Giudice  minorile  venga  determinata  sulla  base
 dell'eta' che l'imputato  aveva  all'epoca  della  commissione  della
 condotta,   anziche'   sulla  base  dell'eta'  che  l'imputato  aveva
 all'epoca del verificarsi dell'evento";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dovendo
 "i dubbi di legittimita' avanzati dall'autorita'  remittente"  essere
 disattesi  "alla  luce  di  una  diversa  interpretazione della norma
 censurata,  peraltro  comunemente  accolta  nella  dottrina  e  nella
 pratica giudiziaria";
    Considerato  che, in effetti, l'interpretazione corrente dell'art.
 9, primo comma, del regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404,
 convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e'
 stata ed e' chiaramente nel senso di ricollegare al luogo in  cui  si
 e'  verificata  l'azione o l'omissione, prescindendo dal luogo in cui
 si e' verificato l'evento, la competenza territoriale  del  tribunale
 minorile in relazione ai reati con evento naturalistico;
      che,  quindi,  risultando  insussistente  il  presupposto a base
 dell'ordinanza di rimessione, la questione deve dirsi  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;