ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con ordinanza
 emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado
 di  Roma  sui  ricorsi  riuniti  proposti  dall'Istituto Romano di S.
 Michele contro il 1› Ufficio Atti Pubblici di Roma,  iscritta  al  n.
 597 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  volto  ad  ottenere
 l'esenzione integrale dell'I.N.V.I.M. decennale per  alcuni  immobili
 di proprieta' di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza,
 la Commissione tributaria di primo grado di Roma  ha  sollevato,  con
 ordinanza   in   data   2   novembre   1987,   pervenuta  alla  Corte
 costituzionale l'8  ottobre  1988,  (reg.  ord.  n.  597  del  1988),
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
 sull'incremento del valore degli immobili), in riferimento agli artt.
 3 e 53 della Costituzione;
      che  il combinato disposto dalle norme impugnate viene censurato
 nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.I.M. per decorso  decennio
 anche  gli  immobili  di  proprieta'  degli enti il cui solo fine sia
 l'assistenza e la beneficenza, si porrebbe in contrasto:
       a)  con  l'art.  53  della  Costituzione,  dal  momento che gli
 incrementi di valore dei predetti immobili - restando vincolati  alla
 specifica   destinazione  ai  fini  di  pubblica  utilita'  cui  sono
 destinati i patrimoni degli enti -  non  costituirebbero  reddito  in
 senso  proprio  e  non  esprimerebbero,  pertanto,  alcuna  capacita'
 contributiva;
       b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equiparerebbe nel
 trattamento enti diversi per natura, struttura e fini (enti  pubblici
 e privati, consorzi, societa', associazioni non riconosciute);
      che   non  si  sono  costituite  le  parti,  ma  e'  intervenuta
 l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la  questione  venga
 dichiarata   inammissibile,   per   quanto  concerne  l'art.  14,  e,
 manifestamente  infondata  in  relazione  alle   altre   disposizioni
 impugnate;
    Considerato  che  l'art.  14  del  d.P.R.  n.  643  del 1972 (gia'
 dichiarato parzialmente illegittimo da questa Corte con  sentenza  n.
 126  del  1979),  e' stato espressamente abrogato dal legislatore con
 decreto legge 12 novembre 1979, n. 571 (art. 1), convertito in  legge
 12  gennaio  1980,  n.  2,  onde, la relativa questione va dichiarata
 manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto;
      che,  in  riferimento  alle  altre  norme  censurate,  questione
 identica a quella ora sollevata e in relazione agli stessi parametri,
 e'  stata  gia'  dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n.
 301 del 1987;
      che  non  essendo  intervenuti elementi nuovi, ne' essendo state
 prospettate   argomentazioni   tali   da   indurre    a    modificare
 l'orientamento  precedentemente  espresso, la questione va dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;