ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Cantieri Nautici Solcio e l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione finanziaria a titolo di imposta generale sull'entrata per importazioni di merci provenienti da paesi aderenti all'Accordo GATT, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1988, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione; che la questione viene nuovamente sollevata dopo che questa Corte, con ordinanza n. 212 del 1987, aveva restituito gli atti al giudice a quo affinche' delibasse, in punto di rilevanza, se l'illegittimita' del tributo riscosso, pur se gravante su merci importate da paesi fuori dell'area della CEE, potesse comunque farsi risalire ad un regolamento comunitario, nel senso che si trattasse di tributi di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari: giacche', se cosi' fosse stato, la questione sarebbe risultata inammissibile per le ragioni spiegate nelle sentenze nn. 170 del 1984 e 113 del 1985; che il giudice remittente premette che al quesito posto dalla Corte occorre dare risposta negativa, in quanto nel caso di specie la norma impugnata non puo' ritenersi influenzata dal diritto comunitario, derivando l'illegittimita' del tributo esclusivamente dalla incompatibilita' con una norma contenuta nell'Accordo GATT; che cio' posto, la norma censurata, nella parte in cui subordina, con effetto retroattivo, la ripetizione di tributi indebitamente versati al momento dell'importazione alla prova documentale che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, violerebbe, ad avviso del giudice a quo: a) gli artt. 23 e 24 della Costituzione, in quanto l'imposizione anche per il passato di tale prova documentale rende quasi sempre impossibile l'esercizio del diritto al rimborso, con lesione della garanzia della tutela giurisdizionale; b) l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparita' di trattamento tra i casi regolati dalla norma censurata e il generale istituto della ripetizione dell'indebito e per l'irrazionalita' derivante dalla impossibilita' di scomporre le varie componenti che concorrono a formare il prezzo di mercato del prodotto; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base dell'ordinanza n. 651 del 1988 di questa Corte; Considerato che, sulla base di quanto ritenuto dal giudice remittente in punto di rilevanza, la questione va esaminata nel merito; che la questione stessa e' stata gia' dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, sotto gli stessi profili, con ordinanze nn. 651 e 807 del 1988; che in dette pronunce la Corte ha rilevato, da un lato, come la diversa disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della collettivita' e nella non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta, l'onere fiscale viene di norma trasferito dal soggetto passivo su altri soggetti; e, dall'altro, che il diritto di agire in giudizio non e' illegittimamente compresso dalla previsione di una prova documentale anche in relazione a fattispecie createsi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma, in quanto l'obbligo di conservazione dei libri e delle scritture contabili, imposto all'imprenditore, esclude il lamentato grado di difficolta' probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe praticamente impossibile l'esercizio del diritto al rimborso; che cio' vale anche per il riferimento all'art. 23 della Costituzione, operato nell'ordinanza di cui al presente giudizio, essendo detto parametro invocato congiuntamente all'art. 24 della Costituzione per denunciare la presunta violazione del diritto di agire in giudizio; che, in conclusione, non sono dedotti profili o argomenti diversi che possano indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;