IL TRIBUNALE Sentita l'eccezione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa dell'imputata, dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del delitto ivi delineato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; Sentito il p.m.; Ritenuto che l'eccezione non appare manifestamente infondata, in quanto, come gia' rilevato dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, ord. 12 febbraio-4 marzo 1988, n. 374, che ha sollevato d'ufficio un'analoga eccezione, difetta nella detta norma la predeterminazione legislativa dei parametri numerici o anche concettuali che ponga un sicuro riferimento per la determinazione della rilevanza della alterazione che fa scattare il meccanismo sanzionatorio, sicche' l'individuazione del discrimen tra l'alterazione ammissibile e quella che non puo' considerarsi tale resta affidata all'apprezzamento soggettivo dell'interprete, cio' che sembra sottrarre alla norma stessa il carattere di tassativita' che si correla con l'esigenza di certezza del diritto;