IL TRIBUNALE
    Sentita  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata
 dalla difesa dell'imputata, dell'art. 4, n. 7, della legge  7  agosto
 1982, n. 516, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
 Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del
 delitto   ivi  delineato  l'alterazione  "in  misura  rilevante"  del
 risultato della dichiarazione;
    Sentito il p.m.;
    Ritenuto  che  l'eccezione non appare manifestamente infondata, in
 quanto, come gia' rilevato dalla Corte di cassazione,  sezione  terza
 penale,  ord.  12  febbraio-4  marzo  1988,  n. 374, che ha sollevato
 d'ufficio  un'analoga  eccezione,  difetta  nella  detta   norma   la
 predeterminazione   legislativa   dei   parametri  numerici  o  anche
 concettuali che ponga un sicuro  riferimento  per  la  determinazione
 della  rilevanza  della  alterazione  che  fa  scattare il meccanismo
 sanzionatorio,   sicche'   l'individuazione   del    discrimen    tra
 l'alterazione  ammissibile  e  quella  che non puo' considerarsi tale
 resta affidata all'apprezzamento soggettivo dell'interprete, cio' che
 sembra  sottrarre  alla norma stessa il carattere di tassativita' che
 si correla con l'esigenza di certezza del diritto;