IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nelle istanze dei difensori
 degli imputati Bonino Giovanni, Bonino Sebastiano, Bonino Giuseppe  e
 Bonino  Ferdinando,  istanze  presentate  in  data  5 dicembre 1988 e
 rinnovate nell'attuale sede preliminare al dibattimento;
    Sentito  il  difensore dell'imputato Monticelli Orlando, che si e'
 associato;
    Sentito il difensore del Ministero delle finanze;
    Sentito infine il p.m.;
    Ritenuto in ordine a quella di riunire al presente procedimento di
 quello pendente davanti al tribunale  di  Cuneo  n.  237/87  r.g.p.m.
 contro lo stesso Bonino Ferdinando avente per oggetto analoghi reati,
 che tale riunione, a prescindere da altre considerazioni,  e  financo
 della  possibilita'  o meno di disporre, non giova ed anzi nuoce alla
 speditezza dei procedimenti, stante la complessita' dei fatti oggetto
 del presente procedimento, onde osta il principio di cui all'art. 413
 del c.p.p.;
    Ritenuto  in ordine all'eccezione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4, primo coma, n. 7, della legge n.  516/82,  in  relazione
 agli  artt.  3  e  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  che la
 questione, rilevante ai fini del giudizio, non appare  manifestamente
 infondata,  tanto  da  essere  gia'  stata  sollevata,  oltre che dai
 diversi giudici di  merito,  dalla  stessa  suprema  Corte,  sez.  3a
 penale,  con  ordinanza  in  data  12 febbraio 1988, alla quale viene
 fatto espresso riferimento in prima motivazione;