IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle istanze dei difensori degli imputati Bonino Giovanni, Bonino Sebastiano, Bonino Giuseppe e Bonino Ferdinando, istanze presentate in data 5 dicembre 1988 e rinnovate nell'attuale sede preliminare al dibattimento; Sentito il difensore dell'imputato Monticelli Orlando, che si e' associato; Sentito il difensore del Ministero delle finanze; Sentito infine il p.m.; Ritenuto in ordine a quella di riunire al presente procedimento di quello pendente davanti al tribunale di Cuneo n. 237/87 r.g.p.m. contro lo stesso Bonino Ferdinando avente per oggetto analoghi reati, che tale riunione, a prescindere da altre considerazioni, e financo della possibilita' o meno di disporre, non giova ed anzi nuoce alla speditezza dei procedimenti, stante la complessita' dei fatti oggetto del presente procedimento, onde osta il principio di cui all'art. 413 del c.p.p.; Ritenuto in ordine all'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo coma, n. 7, della legge n. 516/82, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, che la questione, rilevante ai fini del giudizio, non appare manifestamente infondata, tanto da essere gia' stata sollevata, oltre che dai diversi giudici di merito, dalla stessa suprema Corte, sez. 3a penale, con ordinanza in data 12 febbraio 1988, alla quale viene fatto espresso riferimento in prima motivazione;