IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
    Visto  il  reclamo proposto dalla signora Francesca Spampinato con
 l'avv. Alfredo Sardella di Milano contro il provvedimento  15  giugno
 1988  con  il quale il presidente del tribunale di Milano ha respinto
 il ricorso contro il diniego di rilascio di copia  esecutiva  di  una
 sentenza   di   condanna  provvisoriamente  esecutiva  (concessa  per
 "sopravvivenza personale") per risarcimento  di  danni  alla  persona
 (oltre  600  milioni)  per  mancanza di previo pagamento dell'imposta
 proporzionale di registro (oltre 17 milioni).
                             O S S E R V A
    1.  - Non possono nutrirsi seri dubbi sulla natura giurisdizionale
 del procedimento di cui all'art. 745 del c.p.c. Esso  e'  di  stretta
 natura  giuridica camerale (anche se il provvedimento e' monocratico;
 esclusa ogni supposta natura "amministrativa").
    Ma  tutta  la  giurisdizione  camerale  e' ormai evolutivamente da
 intendersi come parte integrante della giurisdizione generale.
    2.  -  Cio' premesso non altrettanto possibile il dubbio in ordine
 alla ammissibilita' del reclamo, come  connotato  tipico  appunto  di
 detta  giurisdizione camerale, secondo le sue regole generali, che la
 giurisprudenza ha esteso a tutta la giurisdizione  camerale  (v.  gli
 atti  difensivi  ed ivi le numerose citazioni) e che la suprema Corte
 ha  anzi  di  recente  esteso  garantisticamente  al   foro   interno
 fallimentare,   imponendolo   come  necessariamente  preventivo  alla
 ricorribilita' straordinaria per cassazione (dottrina prevalente  sul
 punto specifico dell'art. 745 del c.p.c.; vedi gli atti difensivi).
    3.  - Ancora non puo' dubitarsi che sia in gioco in questa materia
 un  diritto  soggettivo  perfetto,  trattandosi  di  un   adempimento
 processuale, quale il rilascio di una copia esecutiva di una sentenza
 di condanna; perche' senza tale adempimento il diritto  a  realizzare
 la   tutela   giurisdizionale   esecutiva   del   diritto  soggettivo
 sostanziale e' totalmente precluso (v. sez. un. Cass. n. 1973 del  20
 marzo  1986  che  elimina  ogni dubbio di amministrativita') ("... se
 colui che alla modificazione (della situazione)  e'  soggetto...  non
 vuole...la  conseguenza  sara'  che  il  titolare  del diritto dovra'
 chiedere l'attuazione al giudice non potendo attuarlo da se'").
    4.  -  Si  impone  a  questo  punto il problema della legittimita'
 costituzionale dell'art. 66 della legge di registro (D.P.  26  aprile
 1986,  n. 131) che impedisce il rilascio della copia esecutiva di una
 sentenza civile di condanna senza previo  pagamento  al  fisco  della
 imposta  di  registro, la quale in questo caso e' proporzionale ed e'
 economicamente assai consistente.
    5.   -  La  questione  di  illegittimita'  costituzionale  non  e'
 manifestamente infondata. Anzi essa e' accreditata dalle  valutazioni
 di  riferimento sia dell'art. 3 sia dell'art. 24 sia dell'art. 53. Il
 principio  di  uguaglianza  viene  ad  essere  per  ben   tre   volte
 mortificato,  sia  in generale, sia di fronte al diritto di ricorrere
 al giudice, sia infine con riferimento  alla  imposizione  indiretta.
 Inoltre l'art. 24 viene ad essere compresso, sul diritto di ricorrere
 al giudice per ottenere provvedimenti  non  soltanto  accertativi  ma
 anche   realizzativi  di  giustizia,  dalla  impossibilita'  o  dalla
 grandissima  difficolta'  (senza  fare   ricorso   a   difficilissimi
 finanziamenti  bancari)  di  adempimenti,  a  causa  dell'obbligo  di
 corrispondere al fisco in via preventiva e con unica soluzione  tutto
 l'ammontare dell'imposta proporzionale. Situazione che in questo caso
 in esame in modo  ulteriormente  iniquo  sarebbe  gravata  anche  dal
 rischio  di  non riuscire non soltanto ad ottenere il soddisfacimento
 del diritto soggettivo di credito ma addirittura di non  potere  piu'
 rivalersi  neppure  della  imposta  di registro pagata, a causa della
 economica nullatenenza del condannato. Si  aggiunga  anche  che  tale
 sistema  giuridico  e' ignoto all'ordinamento processuale penalistico
 nel quale siano concesse provvisionali alle parti offese.  Anzi  esso
 riecheggia  la regola solve et repete, una delle prime cadute davanti
 alla Corte costituzionale.
    6.  -  Si  impone  quindi  la rimessione alla Corte costituzionale
 indubbiamente ammissibile, ribadita  la  natura  giurisdizionale  del
 procedimento.  Cio'  anche  in  rapporto  alla somma di ben oltre 600
 milioni spettanti alla infortunata che non puo' minimamente pagare in
 anticipo i circa 18 milioni di registro.
    7.   -   Si   impone   peraltro,  data  la  disastrosa  situazione
 esistenziale fisica e psichica oltre che economica della danneggiata,
 totalmente  paralizzata  a seguito di incidente stradale a 32 anni di
 eta' e totalmente inautosufficiente,  di  accogliere  il  contestuale
 ricorso  ex art. 700 del c.p.c., disponendosi il rilascio della copia
 esecutiva, a  cura  del  cancelliere  competente  della  sentenza  in
 oggetto  in  attesa  della  decisione della Corte costituzionale, con
 contestuale sospensione di questo procedimento  speciale  camerale  a
 prescindere dallo svolgimento di un eventuale processo di appello per
 il merito. E' noto come sia dubbia l'applicabilita' dell'art. 700 del
 c.p.c. in caso di rimessione alla Corte costituzionale, ma anche come
 la tesi affermativa sia autorevolmente sostenuta.  Comunque,  tra  il
 fumus  boni iuris e la certitudo mali iuris, questo giudicante non si
 sente  di  esimersi  dall'obbligo   coscienziale,   istituzionale   e
 costituzionale  di  evitare che, nelle more del giudizio una persona,
 ridotta ad un  rudere  submano,  subisca  dall'ordinamento  l'estremo
 oltraggio  di  una  tutela  effimera  ed  inconcreta di fronte ad una
 situazione urgentissima, vitale e disperante.
    8.  -  Per  evitare  che  il  fisco  possa  essere  economicamente
 danneggiato per una ipotetica  evoluzione  opposta  della  situazione
 processuale  sia  in  questo  procedimento  sia  in  quello di merito
 sostanziale, di dispone che quella parte di stipendio (unico  cespite
 del  danneggiante  Damiano  Benvenuti,  rimasto  unico responsabile a
 causa della modestia della copertura assicurativa e della  pluralita'
 dei  danneggiati)  che,  in  seguito a pignoramento ed ai conseguenti
 atti esecutivi, il datore di lavoro  dovra'  mettere  a  disposizione
 degli  organi  del  processo  esecutivo  presso  terzi sia consegnato
 personalmente all'ufficiale giudiziario procedente. A  questi  si  fa
 obbligo  di  detrarre solo la proporzionale quota specifica spettante
 all'ufficio del registro di Milano, atti giudiziari,  effettuando  il
 versamento  allo  stesso  ufficio, e rilasciando copia della ricevuta
 alla procedente Spampinato, alla quale invece consegnera' la  residua
 parte mensilmente spettante.
    Il tutto senza interferenza, se non per quanto qui stabilito nella
 mera prospettiva di rilascio  incondizionato  della  copia  esecutiva
 della  sentenza,  sul  regime generale, sostanziale come processuale,
 che regola i diritti dei soggetti coinvolti, a  cominciare  da  fisco
 stesso; il quale, ad esempio, non sperabilmente, potrebbe intervenire
 nel processo esecutivo ed aggredire tutta la quota  mensile  fino  ad
 esaurimento del suo credito.