IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO Visto il reclamo proposto dalla signora Francesca Spampinato con l'avv. Alfredo Sardella di Milano contro il provvedimento 15 giugno 1988 con il quale il presidente del tribunale di Milano ha respinto il ricorso contro il diniego di rilascio di copia esecutiva di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva (concessa per "sopravvivenza personale") per risarcimento di danni alla persona (oltre 600 milioni) per mancanza di previo pagamento dell'imposta proporzionale di registro (oltre 17 milioni). O S S E R V A 1. - Non possono nutrirsi seri dubbi sulla natura giurisdizionale del procedimento di cui all'art. 745 del c.p.c. Esso e' di stretta natura giuridica camerale (anche se il provvedimento e' monocratico; esclusa ogni supposta natura "amministrativa"). Ma tutta la giurisdizione camerale e' ormai evolutivamente da intendersi come parte integrante della giurisdizione generale. 2. - Cio' premesso non altrettanto possibile il dubbio in ordine alla ammissibilita' del reclamo, come connotato tipico appunto di detta giurisdizione camerale, secondo le sue regole generali, che la giurisprudenza ha esteso a tutta la giurisdizione camerale (v. gli atti difensivi ed ivi le numerose citazioni) e che la suprema Corte ha anzi di recente esteso garantisticamente al foro interno fallimentare, imponendolo come necessariamente preventivo alla ricorribilita' straordinaria per cassazione (dottrina prevalente sul punto specifico dell'art. 745 del c.p.c.; vedi gli atti difensivi). 3. - Ancora non puo' dubitarsi che sia in gioco in questa materia un diritto soggettivo perfetto, trattandosi di un adempimento processuale, quale il rilascio di una copia esecutiva di una sentenza di condanna; perche' senza tale adempimento il diritto a realizzare la tutela giurisdizionale esecutiva del diritto soggettivo sostanziale e' totalmente precluso (v. sez. un. Cass. n. 1973 del 20 marzo 1986 che elimina ogni dubbio di amministrativita') ("... se colui che alla modificazione (della situazione) e' soggetto... non vuole...la conseguenza sara' che il titolare del diritto dovra' chiedere l'attuazione al giudice non potendo attuarlo da se'"). 4. - Si impone a questo punto il problema della legittimita' costituzionale dell'art. 66 della legge di registro (D.P. 26 aprile 1986, n. 131) che impedisce il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna senza previo pagamento al fisco della imposta di registro, la quale in questo caso e' proporzionale ed e' economicamente assai consistente. 5. - La questione di illegittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata. Anzi essa e' accreditata dalle valutazioni di riferimento sia dell'art. 3 sia dell'art. 24 sia dell'art. 53. Il principio di uguaglianza viene ad essere per ben tre volte mortificato, sia in generale, sia di fronte al diritto di ricorrere al giudice, sia infine con riferimento alla imposizione indiretta. Inoltre l'art. 24 viene ad essere compresso, sul diritto di ricorrere al giudice per ottenere provvedimenti non soltanto accertativi ma anche realizzativi di giustizia, dalla impossibilita' o dalla grandissima difficolta' (senza fare ricorso a difficilissimi finanziamenti bancari) di adempimenti, a causa dell'obbligo di corrispondere al fisco in via preventiva e con unica soluzione tutto l'ammontare dell'imposta proporzionale. Situazione che in questo caso in esame in modo ulteriormente iniquo sarebbe gravata anche dal rischio di non riuscire non soltanto ad ottenere il soddisfacimento del diritto soggettivo di credito ma addirittura di non potere piu' rivalersi neppure della imposta di registro pagata, a causa della economica nullatenenza del condannato. Si aggiunga anche che tale sistema giuridico e' ignoto all'ordinamento processuale penalistico nel quale siano concesse provvisionali alle parti offese. Anzi esso riecheggia la regola solve et repete, una delle prime cadute davanti alla Corte costituzionale. 6. - Si impone quindi la rimessione alla Corte costituzionale indubbiamente ammissibile, ribadita la natura giurisdizionale del procedimento. Cio' anche in rapporto alla somma di ben oltre 600 milioni spettanti alla infortunata che non puo' minimamente pagare in anticipo i circa 18 milioni di registro. 7. - Si impone peraltro, data la disastrosa situazione esistenziale fisica e psichica oltre che economica della danneggiata, totalmente paralizzata a seguito di incidente stradale a 32 anni di eta' e totalmente inautosufficiente, di accogliere il contestuale ricorso ex art. 700 del c.p.c., disponendosi il rilascio della copia esecutiva, a cura del cancelliere competente della sentenza in oggetto in attesa della decisione della Corte costituzionale, con contestuale sospensione di questo procedimento speciale camerale a prescindere dallo svolgimento di un eventuale processo di appello per il merito. E' noto come sia dubbia l'applicabilita' dell'art. 700 del c.p.c. in caso di rimessione alla Corte costituzionale, ma anche come la tesi affermativa sia autorevolmente sostenuta. Comunque, tra il fumus boni iuris e la certitudo mali iuris, questo giudicante non si sente di esimersi dall'obbligo coscienziale, istituzionale e costituzionale di evitare che, nelle more del giudizio una persona, ridotta ad un rudere submano, subisca dall'ordinamento l'estremo oltraggio di una tutela effimera ed inconcreta di fronte ad una situazione urgentissima, vitale e disperante. 8. - Per evitare che il fisco possa essere economicamente danneggiato per una ipotetica evoluzione opposta della situazione processuale sia in questo procedimento sia in quello di merito sostanziale, di dispone che quella parte di stipendio (unico cespite del danneggiante Damiano Benvenuti, rimasto unico responsabile a causa della modestia della copertura assicurativa e della pluralita' dei danneggiati) che, in seguito a pignoramento ed ai conseguenti atti esecutivi, il datore di lavoro dovra' mettere a disposizione degli organi del processo esecutivo presso terzi sia consegnato personalmente all'ufficiale giudiziario procedente. A questi si fa obbligo di detrarre solo la proporzionale quota specifica spettante all'ufficio del registro di Milano, atti giudiziari, effettuando il versamento allo stesso ufficio, e rilasciando copia della ricevuta alla procedente Spampinato, alla quale invece consegnera' la residua parte mensilmente spettante. Il tutto senza interferenza, se non per quanto qui stabilito nella mera prospettiva di rilascio incondizionato della copia esecutiva della sentenza, sul regime generale, sostanziale come processuale, che regola i diritti dei soggetti coinvolti, a cominciare da fisco stesso; il quale, ad esempio, non sperabilmente, potrebbe intervenire nel processo esecutivo ed aggredire tutta la quota mensile fino ad esaurimento del suo credito.