ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo
 comma, della legge 12 agosto  1962,  n.  1339  (Disposizioni  per  il
 miglioramento  dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
 speciale per l'assicurazione obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e
 superstiti  degli  artigiani e loro familiari) e dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Caroni Giuliana ed  altro  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  576  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
      2) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel
 procedimento civile vertente  tra  Sbardellati  Nello  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  598  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  45,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  due procedimenti in cui i ricorrenti - titolari di
 pensioni di riversibilita'  a  carico  del  Fondo  speciale  per  gli
 artigiani    ed    anche    di    pensioni   d'invalidita'   erogate,
 rispettivamente, dalla medesima gestione, nonche' dal Fondo  pensioni
 lavoratori  dipendenti  -  avevano richiesto l'integrazione al minimo
 del trattamento indiretto, il Pretore di  Siena,  con  due  ordinanze
 emesse  entrambe  il  2  settembre  1988,  ha sollevato, in relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,   questioni   di    legittimita'
 costituzionale:  a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto
 1962, n. 1339, nella parte in  cui  non  consente  l'integrazione  al
 minimo  della  pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale
 per gli artigiani nell'ipotesi  di  cumulo  con  pensione  diretta  a
 carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti; b) dell'art. 1,
 secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte  in  cui
 non   consente   l'integrazione   al   minimo   della   pensione   di
 riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,
 mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarita' di pensione diretta
 a carico dello stesso Fondo, allorche', per effetto del cumulo, venga
 in tutti e due i casi superato il trattamento minimo garantito.
    Il giudice a quo ha osservato come, malgrado le numerose decisioni
 della Corte sul tema, la permanenza in vigore delle norme  denunziate
 era ostativa, nelle fattispecie di causa, dell'integrazione al minimo
 della  pensione,  cosi'  determinandosi  un'evidente  disparita'   di
 trattamento  tra chi si trovasse nelle condizioni dei ricorrenti ed i
 beneficiari delle precedenti sentenze.
                         Considerato in diritto
    Le  due  questioni, attesa la sostanziale analogia, possono essere
 riunite.
    1.  - Con la prima di esse il giudice a quo propone a questa Corte
 una  delle  molteplici,  possibili  combinazioni  di  cumulo  di  due
 pensioni, individuando nella persistente vigenza dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 12 agosto  1962,  n.  1339  (Disposizioni  per  il
 miglioramento  dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
 speciale per l'assicurazione obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e
 superstiti   degli   artigiani   e   loro  familiari),  con  riguardo
 all'ipotesi considerata, l'ostacolo all'integrazione  al  minimo  del
 trattamento indiretto.
    La questione e' fondata.
    La    norma   censurata   e'   stata   oggetto   di   declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale in riferimento  al  diverso  caso  di
 cumulo   tra   pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla  Gestione
 artigiani e pensione diretta a carico dello Stato  (sentenza  n.  184
 del 1988).
    Nella  decisione  citata,  nonche'  in numerose altre pronunce, la
 Corte  ha  perseguito  l'intento  di   eliminare   ogni   preclusione
 all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni (allorche'
 per  effetto  del  cumulo  venisse  superato  il  trattamento  minimo
 garantito)   "cosi'   rendendo   possibile  la  titolarita'  di  piu'
 integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore  del  decreto-legge
 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato  ex  novo  la  materia"
 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1086 del 1988).
    Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le
 residue applicazioni della  norma  denunziata  risultano  chiaramente
 incompatibili  con  il  principio  d'eguaglianza. Deve essere percio'
 dichiarata -  ex  art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  -
 l'illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 1, secondo comma,
 in tutte le ulteriori, possibili ipotesi in cui essa, negli  indicati
 limiti   temporali,  non  consenta  l'integrazione  al  minimo  delle
 pensioni  erogate  dalla  Gestione   speciale   per   l'assicurazione
 obbligatoria,  invalidita',  vecchiaia e superstiti degli artigiani e
 loro familiari per i titolari  degli  altri  trattamenti  specificati
 nella disposizione citata.
    2.  -  L'art.  1,  secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9
 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento  delle
 norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
 mezzadri), denunciato con la seconda ordinanza nella parte in cui non
 consente  l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a
 carico del Fondo speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni,  nell'ipotesi  di contitolarita' di pensione diretta a carico
 dello stesso Fondo, e' stato gia' dichiarato illegittimo con sentenza
 n. 1144 del 1988.
    La relativa questione e' pertanto manifestamente inammissibile.