ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1988 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 19 marzo 1988 il Pretore di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, nella parte in cui non prevede - si assume - il diritto alle indennita' economiche di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato che - pur avendo titolo alla qualifica di bracciante per aver lavorato 51 giornate prima dell'inizio della malattia - non risultino pero' iscritti, per almeno 51 giornate dell'anno precedente, negli elenchi nominativi di cui all'art. 7 numero 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con modificazioni. Ad avviso del giudice a quo la norma appare irrazionale la' dove consente "che un lavoratore agricolo, il quale abbia acquisito il diritto ad essere qualificato bracciante agricolo nell'anno in corso, non possa godere, in caso di malattia, della relativa indennita', mentre ne possa beneficiare nell'anno successivo, sempre che si ammali, pur se non dovesse avere piu' titolo". 2. - Con memoria depositata il 29 settembre 1988 si e' costituito l'I.N.P.S che ha eccepito la manifesta infondatezza della questione, per errata interpretazione della norma denunciata. Secondo l'I.N.P.S la norma avrebbe ristretto il diritto all'indennita' di malattia, in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il numero delle giornate di lavoro per cui i lavoratori stessi, in virtu' dell'attivita' svolta nell'anno solare precedente, hanno conseguito l'iscrizione negli elenchi nominativi. Tuttavia nella situazione di specie - vale a dire nel caso di lavoratore non iscritto negli elenchi per almeno 51 giornate in virtu' del lavoro svolto nell'anno solare precedente ma che abbia compiuto tale numero di giornate nell'anno in corso - l'ammissione alle prestazioni di malattia sarebbe pur sempre consentita, previa rilascio del "certificato provvisorio" di iscrizione, cosi' come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale n. 212 del 9 aprile 1946, tuttora in vigore. Con atto depositato il 29 settembre 1988 e' intervenuto, altresi', il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, parimenti chiedendo che sia dichiarata l'infondatezza della questione. Si deduce che "la soluzione accolta, evidentemente correlata alla specificita' del lavoratore agricolo, non determina alcuna irrazionale e ingiustificata disparita' di trattamento per quanto attiene alla connessione temporale tra prestazione del lavoro e insorgenza della malattia". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, limita, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, il diritto alle indennita' di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato entro il numero delle giornate di lavoro per le quali vi sia stata iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi elenchi nominativi con un minimo di 51 presenze. 1.2 - Ad avviso del giudice a quo resterebbe cosi' escluso ogni diritto alla corresponsione dell'indennita' nei confronti del lavoratore che - pur non iscritto per l'anno precedente - abbia acquisito la qualita' di bracciante agricolo (51 giornate lavorative) nell'anno di insorgenza della malattia. Tutto cio' - sempre ad avviso del remittente - postulerebbe una evidente irrazionalita', ex art. 3 della Costituzione, restando violato in conseguenza anche il successivo art. 38, secondo comma: i benefici verrebbero a restare ancorati, infatti, a situazioni verificatesi nell'anno solare precedente, senza che possa darsi rilievo al titolo per la spettanza, conseguito invece proprio nell'anno in cui la malattia sia insorta. 2. - La questione non e' fondata, nei sensi di cui in appresso. L'ordinanza di remissione muove dall'assunto che la norma impugnata abbia integralmente sostituito l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), la' dove (quarto comma) "e', tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato... che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi". Orbene, si e' piu' sopra chiarito che la disposizione impugnata e' meramente intesa a limitare il numero delle giornate indennizzabili: rimane pienamente in vigore, tuttavia, la precedente normativa, inerente alla cosiddetta certificazione provvisoria, relativa all'anno in corso cioe', dell'attivita' lavorativa prestata. A cio' avvalorano, in fattispecie, le considerazioni svolte dalla difesa dello stesso I.N.P.S, conformemente, del resto, a tutto il comportamento coerentemente adottato dall'Istituto in termini generali: diritto alle prestazioni in base al certificato d'urgenza (art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946 cit.), rilasciato dalla sezione di collocamento competente per territorio ed attestante il compimento del prescritto numero di giornate nell'anno di insorgenza dell'evento morboso (cfr., circolare n. 134420 A.G.O./157 del 16 luglio 1984). In definitiva, non sussiste alcun dubbio sulla legittimita' costituzionale, come enunciato, invece, dall'ordinanza di remissione: l'esame del merito della causa originaria va condotto nei termini di un'indagine sul possesso o meno, da parte dell'interessato, di un valido certificato provvisorio comprovante - come in astratto indicato - il titolo alle indennita' di malattia.