ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 177- bis del
 codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  22
 ottobre  1987  dal  Tribunale  di  Vigevano nel procedimento penale a
 carico di Bernard Andre' ed altri, iscritta al  n.  60  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Vigevano,  con  ordinanza del 22
 ottobre 1987, ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  24,  secondo
 comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 177bis
 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non  prevede  che
 l'avviso   ivi   indicato   sia  redatto  nella  lingua  propria  del
 destinatario, qualora straniero";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato   che   la   questione  proposta  non  coinvolge  solo
 l'istituto delle notificazioni degli atti processuali,  ma,  piu'  in
 generale,  il regime della lingua degli atti nel procedimento penale,
 con conseguente necessita' di individuare esattamente il  presupposto
 al  quale  ricollegare  il  diritto dell'imputato straniero a vedersi
 notificare in una lingua per lui accessibile gli atti processuali che
 lo  riguardano: presupposto in ipotesi ravvisabile non soltanto, come
 sembrerebbe  suggerire  l'ordinanza  di  rimessione   attraverso   la
 denuncia  dell'art.  177-bis  del  codice  di procedura penale, nella
 qualita' di straniero il cui luogo di dimora all'estero  risulti  con
 precisione  dagli  atti processuali, ma anche nella semplice qualita'
 di   straniero   senza   ulteriori   specificazioni;   ovvero   nella
 constatazione  che  dagli  atti non emerga la conoscenza della lingua
 italiana da parte dell'imputato straniero (v., in tal  senso,  l'art.
 169, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con
 d.P.R. 22 settembre 1988, n.  447)  o  che,  piu'  semplicemente,  la
 lingua  italiana  non  sia  a lui comprensibile (v., in tal senso, la
 piu' recente giurisprudenza della Corte di cassazione);
      e  che il petitum avuto di mira dal giudice a quo richiederebbe,
 da parte di questa Corte, un intervento  additivo,  non  univoco  ne'
 costituzionalmente     obbligato,    implicante,    quindi,    scelte
 discrezionali riservate al legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;