ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  28, commi
 primo, secondo e sesto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre
 1972,  n.  31  (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia
 abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica  utilita'),  come
 modificato  dall'art.  1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14
 (Modificazioni  ed  integrazioni  alla  normativa   in   materia   di
 espropriazione), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1987 dalla
 Corte di cassazione sul ricorso proposto da Nones Giovanni  ed  altri
 contro il Comune di Trento, iscritta al n. 225 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Nones Giovanni ed altri e del
 Comune di Trento;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che nel corso del procedimento civile vertente tra Nones
 Giovanni ed altri, il Comune di Trento e  la  Provincia  autonoma  di
 Trento,  la  Corte  di  cassazione,  con ordinanza emessa il 3 giugno
 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 28,  primo,  secondo e sesto comma, della legge provinciale di Trento
 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di
 edilizia   abitativa   e  norme  sulla  espropriazione  per  pubblica
 utilita'), come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983,  n.
 14  (Modificazioni  ed  integrazioni  alla  normativa  in  materia di
 espropriazione), in riferimento agli  artt.  24,  primo  comma,  101,
 secondo  comma,  113,  primo  e  secondo comma, e 42, secondo e terzo
 comma, della Costituzione;
      che  la  disposizione  impugnata, prevedendo che l'indennita' di
 espropriazione per le aree destinate dagli strumenti  urbanistici  ad
 insediamenti  produttivi  di  beni  o  di  servizi,  ad  insediamenti
 residenziali, o servizi di interesse pubblico o a verde privato,  sia
 commisurata  alla  media  tra  il valore venale del bene ed il valore
 che, entro le valutazioni minime e massime fornite da una commissione
 provinciale,  deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo,
 violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della  Costituzione,  in
 quanto  il diritto del proprietario espropriato ad ottenere un giusto
 indennizzo  potrebbe  risultare  menomato  nell'ipotesi  in  cui   la
 tabella,   vincolante  per  la  determinazione  della  indennita'  di
 esproprio, sia  in  sede  amministrativa  che,  secondo  la  costante
 giurisprudenza  di  legittimita', in sede giurisdizionale, indichi un
 valore  massimo  inferiore  o  non  aderente  in  concreto  a  quello
 effettivo del terreno;
      che  la  medesima disposizione contrasterebbe con gli artt. 113,
 primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo  comma,  della
 Costituzione,  in  quanto  le  tabelle predisposte dalla Commissione,
 costituendo un accertamento nel  merito  demandato  ad  organi  della
 pubblica   amministrazione,   vincolante   non   solo   per  l'organo
 amministrativo deputato al procedimento espropriativo ma anche per il
 giudice  ordinario nel processo di opposizione alla stima, pongono in
 essere un accertamento automatico di valori che  si  risolve  in  una
 precostituzione  di  prove  al  di  fuori del processo, potendo cosi'
 risultare pregiudicato il diritto soggettivo del privato  espropriato
 ad   ottenere   il   giusto  indennizzo  attraverso  un  procedimento
 estimativo corretto e comunque controllabile in sede giurisdizionale;
      che  si  sono  costituite  le  parti  private del giudizio a quo
 aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;
      che  si e' altresi' costituito il Comune di Trento chiedendo che
 le questioni vengano dichiarate non fondate in quanto, come lo stesso
 giudice  a  quo  riconosce, il criterio introdotto dalle disposizioni
 impugnate, pur comportando una sensibile  riduzione  del  valore  del
 bene  espropriato, costituisce, tuttavia, manifestazione di legittimo
 esercizio della discrezionalita' riservata al legislatore nazionale o
 provinciale  di individuare meccanismi normativi idonei ad assicurare
 agli espropriati un ristoro, ancorche' non integrale ma serio, per il
 sacrificio loro imposto;
    Considerato   che  questioni  identiche  a  quelle  sollevate  nel
 presente giudizio, sono state decise da questa Corte nel senso  della
 non fondatezza, con sentenza n. 1165 del 1988;
      che   nella   ordinanza   di   rimessione,   non  si  rinvengono
 argomentazioni diverse  da  quelle  esaminate  da  questa  Corte  nel
 precedente giudizio e decise con la sentenza suddetta;
      che,  pertanto,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 28,  primo,  secondo  e  sesto  comma,  della  legge  della
 Provincia  di  Trento  30 dicembre 1972, n. 31, come modificato dalla
 legge  provinciale  2  maggio   1983,   n.   14,   vanno   dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.