ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 399, primo
 comma, del codice di  procedura  penale,  come  sostituito  ad  opera
 dell'art.  11  della  legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla
 competenza penale e sull'appello contro  le  sentenze  del  pretore),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  19  aprile  1988 dalla Corte di
 cassazione nel  procedimento  penale  a  carico  di  Petrucci  Ennio,
 iscritta  al  n.  383  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  38,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 aprile
 1988, ha sollevato, in riferimento all'art.  24  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' dell'art. 399, primo comma, del codice di
 procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11  della  legge
 31  luglio 1984, n. 400), nella parte in cui, lasciando "immodificata
 la norma gia' dichiarata illegittima" con sentenza n. 224  del  1983,
 "esclude  il  diritto  dell'imputato  a  proporre  appello avverso la
 sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal pretore a  seguito
 di estinzione del reato per amnistia o prescrizione";
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 922 del 1988 (v.
 anche l'ordinanza di manifesta inammissibilita' n. 1137 del 1988), ha
 gia'  dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 399, primo
 comma, del codice di  procedura  penale  (come  sostituito  ad  opera
 dell'art.  11  della  legge  31  luglio 1984, n. 400), proprio "nella
 parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai
 fini  e  nei  limiti  dell'art.  152,  secondo  comma,  del codice di
 procedura penale, avverso  la  sentenza  del  pretore  che  lo  abbia
 prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione
 dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
 costituzionale  dello  stesso  art.  399,  primo comma, del codice di
 procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11  della  legge
 31  luglio  1984,  n.  400),  proprio  "nella parte in cui esclude il
 diritto dell'imputato di proporre  appello,  ai  fini  e  nei  limiti
 dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso
 la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto  per  estinzione  del
 reato per prescrizione".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;