ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Petrucci Ennio, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui, lasciando "immodificata la norma gia' dichiarata illegittima" con sentenza n. 224 del 1983, "esclude il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal pretore a seguito di estinzione del reato per amnistia o prescrizione"; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v. anche l'ordinanza di manifesta inammissibilita' n. 1137 del 1988), ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;