ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 44- bis del
 d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione
 delle  imposte  sul  reddito),  introdotto dall'art. 3 della legge 31
 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del  decreto-legge  30
 dicembre  1979,  n. 660, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1988
 dalla Commissione tributaria di primo grado  di  Genova  sul  ricorso
 proposto  da  Malatesta  Mauro,  iscritta  al  n.  412  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Genova,
 con ordinanza emessa  l'8  marzo  1988,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   in   riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dell'art. 44- bis (introdotto dall'art. 3  della  legge
 31  maggio  1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge
 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.
 31)  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), nella parte  in  cui  prevede
 che il contribuente, il quale abbia versato un ammontare dell'imposta
 superiore  a  quello  dovuto,  ha  diritto  al  rimborso  di   quanto
 indebitamente  versato  con  gli  interessi  semestrali  del  6%, con
 esclusione del primo  e  dell'ultimo  semestre  del  maggior  periodo
 compreso  tra  la data del versamento e quella dell'ordinativo emesso
 dalla Intendenza di Finanza o dell'elenco di rimborso;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha  concluso
 per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata in riferimento agli artt. 3  e  53  della  Costituzione  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29
 settembre 1973 n. 602 (e successive modificazioni) nella parte in cui
 esclude,  per  i  rimborsi di imposte pagate, la corresponsione degli
 interessi per il primo semestre compreso fra la data  del  versamento
 del  tributo e la data dell'ordinativo, osservando che "la disciplina
 degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data  la  speciale
 natura  del  credito cui si riferiscono nonche' la particolarita' dei
 soggetti e dei suoi presupposti, e' diversa da quella  civilistica  e
 lavoristica   sicche'   la   disciplina   rientra   nella   sfera  di
 discrezionalita' del legislatore" (ordinanza n. 288 del 1988);
     che  la  particolarita'  della  presente  questione, coinvolgente
 l'art. 44- bis che  concerne  gli  interessi  per  rimborsi  eseguiti
 mediante  procedura  automatizzata  con  l'ulteriore  limitazione del
 diritto agli interessi relativi al semestre in cui tale ordinativo e'
 emesso,  non  risulta  tale  da  indurre questa Corte a modificare il
 precedente orientamento;
      che,  pertanto,  va  dichiarata  la manifesta infondatezza della
 questione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;