ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Malatesta Mauro, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza emessa l'8 marzo 1988, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 44- bis (introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che il contribuente, il quale abbia versato un ammontare dell'imposta superiore a quello dovuto, ha diritto al rimborso di quanto indebitamente versato con gli interessi semestrali del 6%, con esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo emesso dalla Intendenza di Finanza o dell'elenco di rimborso; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (e successive modificazioni) nella parte in cui esclude, per i rimborsi di imposte pagate, la corresponsione degli interessi per il primo semestre compreso fra la data del versamento del tributo e la data dell'ordinativo, osservando che "la disciplina degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale natura del credito cui si riferiscono nonche' la particolarita' dei soggetti e dei suoi presupposti, e' diversa da quella civilistica e lavoristica sicche' la disciplina rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore" (ordinanza n. 288 del 1988); che la particolarita' della presente questione, coinvolgente l'art. 44- bis che concerne gli interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata con l'ulteriore limitazione del diritto agli interessi relativi al semestre in cui tale ordinativo e' emesso, non risulta tale da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento; che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;