ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) convertito con modificazioni in legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Berdare' Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che analoga questione e' stata decisa con la sentenza interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilita' d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del reato) e' applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il 1 ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che, successivamente, identiche questioni sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del 1988 e n. 1098 del 1988; che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato di costruzione abusiva e' stato commesso dopo il 1 ottobre 1983 e che la demolizione delle opere e' avvenuta dopo il 6 luglio 1985; che l'attuale rimettente non prospetta profili ne' argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con le precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;