ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater del
 decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di  taluni  termini  di
 cui  alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
 di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
 e  sanatoria  delle  opere  abusive)  convertito con modificazioni in
 legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
 1988  dal  Pretore  di  Avola  nel  procedimento  penale  a carico di
 Berdare' Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro  ordinanze
 1988  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo
 1988 ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 8-quater del decreto legge 28
 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21  giugno
 1985,  n.  298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato
 edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive
 si  applichi  a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in
 epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che analoga questione e' stata decisa con la sentenza
 interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto  che
 il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilita'
 d'ottenere la licenza in sanatoria  con  conseguente  estinzione  del
 reato)  e'  applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il
 1›  ottobre  1983  e  demolite  dopo  il  6  luglio  1985  -  e  che,
 successivamente,    identiche   questioni   sono   state   dichiarate
 manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del
 1988 e n. 1098 del 1988;
      che  dall'ordinanza  di rinvio risulta che nella specie il reato
 di costruzione abusiva e' stato commesso dopo il 1›  ottobre  1983  e
 che la demolizione delle opere e' avvenuta dopo il 6 luglio 1985;
      che  l'attuale  rimettente  non  prospetta profili ne' argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  le
 precitate  decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;