ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lo Chiatto Francesco ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Lo Chiatto Francesco ed altri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 26 ottobre 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non contemplano fra il personale docente da immettere in ruolo i docenti che abbiano prestato servizio con nomina annuale, nell'anno scolastico 1981-1982, in qualita' di supplenti con nomina del Provveditore agli studi; che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune parti private le quali hanno insistito per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale; Considerato che, nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed artistica in servizio nell'anno scolastico 1981-1982 con supplenza annuale conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con decorrenza 10 settembre 1982; che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante, come questa Corte ha gia' rilevato nell'analoga questione di cui all'ordinanza n. 1120 del 1988;