ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 57 della
 legge  20  maggio  1982,  n.  270  (Revisione  della  disciplina  del
 reclutamento  del personale docente della scuola materna, elementare,
 secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
 misure  idonee  ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
 del personale precario esistente), promosso con ordinanza  emessa  il
 26  ottobre  1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
 sul ricorso proposto da Lo  Chiatto  Francesco  ed  altri  contro  il
 Ministero  della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 725 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Lo Chiatto Francesco ed altri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 con ordinanza del 26 ottobre 1987, ha denunciato, in riferimento agli
 artt.  3  e  97  della  Costituzione, l'illegittimita' costituzionale
 degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270,  nella  parte
 in cui non contemplano fra il personale docente da immettere in ruolo
 i docenti che abbiano prestato servizio con nomina annuale, nell'anno
 scolastico  1981-1982,  in  qualita'  di  supplenti  con  nomina  del
 Provveditore agli studi;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte si sono costituite
 alcune parti private le quali hanno  insistito  per  la  declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale;
    Considerato  che,  nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988,
 n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, gli  insegnanti
 elementari  e  i  docenti  della  scuola  secondaria  ed artistica in
 servizio  nell'anno  scolastico  1981-1982  con   supplenza   annuale
 conferita dal Provveditore agli studi sono stati immessi in ruolo con
 decorrenza 10 settembre 1982;
      che  spetta  al  giudice  a quo accertare se, alla stregua della
 normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante,
 come  questa  Corte  ha  gia'  rilevato nell'analoga questione di cui
 all'ordinanza n. 1120 del 1988;