ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'artt. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Cosmi Adelmo e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Pescara, con ordinanza 26 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' dell'artt. 23, quinto e dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui obbligando l'opponente a presentarsi all'udienza per la ulteriore trattazione del giudizio non consente al pretore di non convalidare l'ordinanza-ingiunzione quando la responsabilita' dell'interessato puo' escludersi dall'esame della documentazione allegata al ricorso"; Considerato che la questione e' stata proposta, prima di tutto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparita' di trattamento fra "chi compare all'udienza e chi invece omette di presentarsi", e, in secondo luogo, per violazione del diritto di difesa, dovendo l'opponente comparire in giudizio anche quando la sua responsabilita' "puo' essere esclusa dagli stessi elementi di prova offerti in sede di deposito del ricorso"; che la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione non puo' dirsi sussistente in quanto la conseguenza sfavorevole prevista a carico dell'opponente che non si presenti dipende proprio dalla mancata osservanza di un onere processuale, assolto, invece, da chi compare all'udienza; che, salva sempre la possibilita' di addurre l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire, l'onere di presentarsi all'udienza anche quando la documentazione allegata al ricorso appaia tale da escludere la responsabilita' dell'opponente non contrasta con l'art. 24 della Costituzione, non risultando ne' menomato il diritto alla tutela giurisdizionale dal fatto di richiedere la partecipazione diretta dell'interessato, preordinata, anzi, a rafforzarne la difesa, ne' eccessivamente aggravato l'esercizio dello stesso diritto, vista pure la possibilita' di presentarsi all'udienza tramite un procuratore, il tutto, peraltro, giustificato sia dall'esigenza di confermare "l'interesse a continuare l'opposizione o a proseguire nel relativo giudizio" (v. le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957 e n. 89 del 1972), sia dal rilievo che, nelle ipotesi normalmente ricorrenti, all'esclusione della responsabilita' dell'opponente attraverso il semplice esame della documentazione da lui prodotta (nella specie, un atto di notorieta') non e' possibile pervenire senza accertamenti o, per lo meno, verifiche ulteriori; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;