ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'artt. 23, quinto e
 dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche  al
 sistema  penale),  promosso  con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988
 dal Pretore di Pescara nel procedimento  civile  vertente  tra  Cosmi
 Adelmo  e  la  Prefettura di Pescara, iscritta al n. 243 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Pescara, con ordinanza 26 febbraio
 1988,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'artt.  23,  quinto e
 dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella  parte
 in  cui  obbligando  l'opponente  a  presentarsi  all'udienza  per la
 ulteriore trattazione del giudizio non consente  al  pretore  di  non
 convalidare   l'ordinanza-ingiunzione   quando   la   responsabilita'
 dell'interessato  puo'  escludersi  dall'esame  della  documentazione
 allegata al ricorso";
    Considerato che la questione e' stata proposta, prima di tutto, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparita' di
 trattamento  fra  "chi  compare  all'udienza  e  chi invece omette di
 presentarsi", e, in secondo luogo,  per  violazione  del  diritto  di
 difesa, dovendo l'opponente comparire in giudizio anche quando la sua
 responsabilita' "puo' essere esclusa dagli stessi elementi  di  prova
 offerti in sede di deposito del ricorso";
      che  la  pretesa  violazione  dell'art. 3 della Costituzione non
 puo' dirsi sussistente in quanto la conseguenza sfavorevole  prevista
 a  carico  dell'opponente  che  non si presenti dipende proprio dalla
 mancata osservanza di un onere processuale, assolto, invece,  da  chi
 compare all'udienza;
      che,  salva  sempre la possibilita' di addurre l'esistenza di un
 legittimo impedimento a comparire, l'onere di presentarsi all'udienza
 anche  quando  la  documentazione  allegata al ricorso appaia tale da
 escludere la responsabilita' dell'opponente non contrasta con  l'art.
 24  della  Costituzione,  non risultando ne' menomato il diritto alla
 tutela giurisdizionale dal  fatto  di  richiedere  la  partecipazione
 diretta dell'interessato, preordinata, anzi, a rafforzarne la difesa,
 ne' eccessivamente aggravato l'esercizio dello stesso diritto,  vista
 pure   la   possibilita'   di   presentarsi  all'udienza  tramite  un
 procuratore, il tutto, peraltro, giustificato  sia  dall'esigenza  di
 confermare "l'interesse a continuare l'opposizione o a proseguire nel
 relativo giudizio" (v. le sentenze di questa Corte n. 46 del  1957  e
 n.  89  del  1972),  sia  dal  rilievo che, nelle ipotesi normalmente
 ricorrenti,  all'esclusione  della   responsabilita'   dell'opponente
 attraverso  il  semplice  esame  della documentazione da lui prodotta
 (nella specie, un atto di  notorieta')  non  e'  possibile  pervenire
 senza accertamenti o, per lo meno, verifiche ulteriori;
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata sotto entrambi i profili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;