ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 9 legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Oliviero Aldo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Torino, nel procedimento promosso da Olivero Aldo ed altri contro l'I.N.P.S diretto ad ottenere la rivalutazione della pensione a suo tempo loro liquidata dall'I.N.P.S, con ordinanza del 4 maggio 1988 (R.O. n. 362 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, 9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui non sono applicabili alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore, rispettivamente al 1 gennaio 1981, 1983 e 1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, verificandosi disparita' di trattamento tra pensionati secondo la data di collocamento a riposo, con conseguente grave decurtazione del trattamento di pensione e inadeguatezza dello stesso alle esigenze di vita dei pensionati; che nel giudizio si e' costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per una decisione conforme a giustizia; che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 173 del 1986, ha gia' dichiarato non fondata la questione ora sollevata di nuovo, senza, peraltro, la deduzione di nuovi motivi e nuove ragioni; che, nella disciplina della materia de qua, e' stata riconosciuta la discrezionalita' del legislatore i cui interventi per la concessione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualita' imposta da scelte di politica sociale ed economica, improntate anche alla valutazione delle necessita' di bilancio ed alla finalita' di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali; che, nell'attuazione del predetto riordino, e' stata di recente emanata la legge 11 marzo 1988, n. 67, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che ha stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art. 21, n. 6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160; che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;