ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge
 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
 per  la  liquidazione  urgente  delle pensioni e per i trattamenti di
 disoccupazione  e  misure  urgenti   in   materia   previdenziale   e
 pensionistica); dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio
 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme  in
 materia  pensionistica)  e  dell'art.  9 legge 14 aprile 1985, n. 140
 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e  aumento
 della  pensione  sociale),  promosso con ordinanza emessa il 4 maggio
 1988 dal Tribunale di Torino nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Oliviero  Aldo ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 362 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica n.
 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale di Torino, nel procedimento promosso da
 Olivero Aldo  ed  altri  contro  l'I.N.P.S  diretto  ad  ottenere  la
 rivalutazione della pensione a suo tempo loro liquidata dall'I.N.P.S,
 con ordinanza del 4 maggio 1988 (R.O. n. 362 del 1988), ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 19 della legge
 23 aprile 1981, n. 155, 3, tredicesimo comma, della legge  29  maggio
 1982,  n.  297,  9 della legge 14 aprile 1985, n. 140, nella parte in
 cui non sono  applicabili  alle  pensioni  liquidate  con  decorrenza
 anteriore,  rispettivamente  al  1›  gennaio  1981,  1983 e 1985, per
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  verificandosi  disparita'
 di  trattamento  tra  pensionati  secondo  la  data di collocamento a
 riposo,  con  conseguente  grave  decurtazione  del  trattamento   di
 pensione  e  inadeguatezza  dello  stesso  alle  esigenze di vita dei
 pensionati;
      che nel giudizio si e' costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per
 una decisione conforme a giustizia;
      che   l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 173 del 1986, ha
 gia' dichiarato non fondata la  questione  ora  sollevata  di  nuovo,
 senza, peraltro, la deduzione di nuovi motivi e nuove ragioni;
      che,   nella   disciplina   della   materia  de  qua,  e'  stata
 riconosciuta la discrezionalita' del legislatore i cui interventi per
 la  concessione  di  miglioramenti  dei  trattamenti pensionistici si
 realizzano con la gradualita' imposta da scelte di  politica  sociale
 ed  economica,  improntate anche alla valutazione delle necessita' di
 bilancio ed  alla  finalita'  di  risanamento  e  ripianamento  delle
 gestioni previdenziali;
     che,  nell'attuazione  del predetto riordino, e' stata di recente
 emanata  la  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato) che ha
 stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni all'art.
 21,  n.  6, interpretato, poi, con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto
 legge 21 marzo 1988,  n.  86  (Norme  in  materia  previdenziale,  di
 occupazione  giovanile  e  di  mercato  del  lavoro,  nonche'  per il
 potenziamento del sistema informativo  del  Ministero  del  lavoro  e
 della  previdenza  sociale),  aggiunto  dalla legge di conversione 20
 maggio 1988, n. 160;
      che, quindi, la questione sollevata va dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi
 dinanzi alla Corte costituzionale;