ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli art.1, comma primo,
 n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
 giudiziario  militare)  e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981,
 n. 180 (Modifiche  all'ordinamento  giudiziario  militare  di  pace),
 promossi  con  sedici  ordinanze  emesse  in  data: 7 giugno 1988, 30
 maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3  ordinanze),  20  giugno
 1988  (2  ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2
 ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno  1988  e  30  giugno  1988  dal
 Giudice  istruttore  presso il Tribunale militare di Padova, iscritte
 ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di
 Padova ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  3  e  25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto
 l'esercizio delle funzioni giurisdizionali  da  parte  dei  Tribunali
 militari   si   svolge   senza   che   sia  prevista  responsabilita'
 disciplinare dei componenti dei medesimi, e cio' per la  mancanza  di
 un  organo  di  autogoverno,  circostanza questa che comporterebbe la
 violazione  degli  articoli  3,  13,  28,  97,  101   e   105   della
 Costituzione;
    Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle
 ordinanze di  rimessione,  e'  stato  istituito  il  Consiglio  della
 magistratura  militare  e che pertanto si rende necessario restituire
 gli atti al giudice a quo perche' esamini l'attuale  rilevanza  della
 questione proposta;