ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli art.1, comma primo, n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30 maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno 1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2 ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali militari si svolge senza che sia prevista responsabilita' disciplinare dei componenti dei medesimi, e cio' per la mancanza di un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della Costituzione; Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle ordinanze di rimessione, e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' esamini l'attuale rilevanza della questione proposta;